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Diritto del Lavoro. Legittimo il rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività in un ambiente climatico non adeguato

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Legittimo il rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività in un ambiente climatico non adeguato

Il caso si presenta particolarmente interessante, in quanto attiene al rifiuto del lavoratore di prestare la propria attività all’interno dei luoghi di lavoro che non siano climaticamente idonei a consentire allo stesso di poter eseguire la prestazione lavorativa in condizioni tali da tutelarne l’integrità fisica e la personalità morale.

Nel caso di specie, già la Corte di Appello di Milano, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva condannato parte datoriale al pagamento in favore dei lavoratori della somma illegittimamente trattenuta a seguito dell’astensione dei lavoratori a causa del freddo negli ambienti di lavoro dovuto al malfunzionamento della caldaia.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la sentenza della Corte di Appello, in virtù del fatto che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore è obbligato non solo a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche quelle condizioni che permettano la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. Ragion per cui, è legittima l’interruzione della prestazione lavorativa, ove il luogo di lavoro non permetta di eseguirla nelle condizioni climatiche adeguate.

 

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-04-2015, n. 6631

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18616/2008 proposto da:

BESSEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

R.M. C.F. (OMISSIS), M.A. C.F. (OMISSIS), P.G. C.F. (OMISSIS), V.G. C.F. (OMISSIS), C.S. C.F. (OMISSIS), CA.MA. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA N. 8, presso lo studio dell’avvocato MILETO SALVATORE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA COLOMBO, ANNA MARIA RIVA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1031/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 1480/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito l’Avvocato PALLADINO LUCIANO;

udito l’avvocato STOLZI PAOLO per delega MILETO SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

  1. Con sentenza del 14.11.2007, la corte d’appello di Milano, confermando sentenza del tribunale di Lecco del 2005, ha condannato la Bessel spa al pagamento in favore dei lavoratori indicati in epigrafe della retribuzione di un’ora e mezzo di lavoro, illegittimamente trattenuta in ragione ed a seguito della astensione dal lavoro dei lavoratori a causa del freddo nell’ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia.

In particolare, la corte territoriale ha rilevato che non fu proclamato alcuno sciopero in quella giornata ma che l’astensione dal lavoro era riconducibile alla impossibilità della prestazione dovuta alla temperatura troppo bassa nell’ambiente di lavoro e al fermo a monte della lavorazione.

  1. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per un motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso i lavoratori.
  2. Con unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ragione della mancata considerazione che l’ambiente di lavoro in cui operavano i ricorrenti era regolarmente riscaldato e che il fermo dell’impianto di riscaldamento aveva interessato solo il piano sottostante quello occupato dai lavoratori in causa mentre, per altro verso, si rileva, lamentando che tale accertamento non era stato fatto dalla sentenza impugnata, che il varco aperto verso l’esterno al piano interessato dalle lavorazioni era di dimensioni assai contenute tali da non poter incidere sulla temperatura del grande locale.

 

Motivi della decisione

 

  1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Occorre premettere che il datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 c.c., ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarrtà del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

  1. La violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui (Sez. L, Sentenza n. 10553 del 07/05/2013; Sez. L, Sentenza n. 14375 del 10/08/2012; Sez. L, Sentenza n. 11664 del 18/05/2006; Sez. L, Sentenza n. 9576 del 09/05/2005).

I lavoratori, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

1 c Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e corretta, ha accertato che la temperatura era significativamente bassa in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno, tanto che l’azienda aveva ritenuto legittima l’interruzione dell’attività lavorativa di parte dei dipendenti del piano inferiore.

Nel contempo, la sentenza ha accertato che il sito aziendale era articolato in due piani non separati del tutto tra loro, perchè il divisore dei piani non occupava l’intero perimetro e consentiva il passaggio d’aria tra i due piani, essendovi un tunnel tra i due piani che consentiva il collegamento tra gli stessi per il passaggio dei carrelli e quindi l’immissione di aria fredda.

La sentenza ha considerato altresì che al piano superiore vi ero un varco per consentire l’installazione di una porta per realizzare una nuova uscita di sicurezza e che tale varco era completamente aperto per un certo periodo della mattina, aggravando la situazione.

Il fatto che il reparto fosse vasto è stato valutato dalla corte, che lo ha ritenuto tuttavia irrilevante, essendosi evidenziato che il passaggio di aria fredda avveniva senza ostacoli.

  1. Tale vantazione della corte territoriale, involgendo un giudizio di merito, non è censurabile in questa sede di legittimità.
  2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
  3. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti in solido delle spese di lite, che si liquidano in Euro tremilacinquecento per compensi, Euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015