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Diritto Amministrativo. MEDICINA: vietato il test d’ammissione per gli studenti delle università europee

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Diritto Amministrativo. MEDICINA: vietato il test d’ammissione per gli studenti delle università europee

 

Cons. di Stato, Sez. VI, Pres. Baccarini – Rel. De Felice, 4 maggio 2015, n. 2228

Deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di studente che – da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto trasferimento, infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

Nel caso di specie, una studentessa iscritta al terzo anno accademico 2013/2014 del corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso l’Università “Vasile Goldis” di Arad in Romania impugnava il provvedimento di diniego di trasferimento al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli, nonché degli atti presupposti, tra cui il bando per la concessione di trasferimenti, nella parte in cui subordina il trasferimento di studenti dalle Università comunitarie al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso a corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Il giudice di primo grado, sulla base della giurisprudenza all’epoca prevalente (tra varie, Cons. Stato, VI, 24 maggio 2013, n.2866), riteneva necessario il superamento della procedura selettiva nazionale anche successivamente al primo anno di ammissione e, conseguentemente, rigettava il ricorso della studentessa.

La studentessa riproponeva la domanda in appello.

I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello della studentessa sulla base del principio di diritto oramai affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015.

Invero, la necessità di superare il test di ingresso per accedere a facoltà a numero chiuse in atenei universitari italiani prevista per l’accesso al primo anno di corso non vige per i trasferimenti da Università estere in corso di studi, salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.

Infatti, la possibilità di transitare al terzo anno di corso della Facoltà di Medicina e Chirurgia di una Università italiana non può, sulla base della vigente normativa nazionale ed europea, essere condizionata all’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, che non può essere assunto come parametro di riferimento per l’attuazione del “trasferimento”.

In effetti, la prova di ammissione ad un corso universitario può essere richiesta per il solo accesso al primo anno di studi e non anche nel caso di domande di trasferimento da università di altri Stati membri per gli anni successivi, in conformità al principio di libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea e nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalle norme nazionali in materia.

Deve allora a fortiori ritenersi garantito nell’ordinamento nazionale il riconoscimento di “segmenti” di formazione compiuti all’estero (parimenti previa valutazione concreta dei loro contenuti e caratteristiche ), che non solo, non appare in alcuna misura precluso da principi, normative e prassi vigenti, ma è espressamente previsto dalla Convenzione di Lisbona come dal nostro Paese ratificata con L. 11 luglio 2002, n. 148 , il cui art. 2 stabilisce che: “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia“.

Detta norma consente di superare qualsiasi dubbio di discriminazione fra studenti universitarii provenienti da università italiane (che comunque hanno a suo tempo superato, ai fini dell’accesso all’università di provenienza, una prova di ammissione) e studenti universitarii provenienti da università straniere (che una prova di ammissione alla stessa non abbiano sostenuto o che comunque abbiano superato una prova di tal fatta del tutto irrilevante per l’ordinamento nazionale), giacché il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua “mobilità” in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitarii ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo.

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