Diritto penale. Il poker texano non è un gioco d’azzardo se svolto in forma di torneo
La 3^ sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul gioco d’azzardo che vedeva condannati dei gestori ed alcuni avventori di un locale sorpresi a giocare al c.d. poker texano, con puntate non inferiori ad euro 100,00, ha stabilito – con la sentenza n. 16889 del 23 aprile 2015 – che la pratica del gioco di carte, denominato Texas hold’em (poker texano), è da ritenersi penalmente irrilevante quando sia caratterizzato dall’essere un mero esercizio di abilità contrariamente alle ipotesi previste dall’art. 721 c.p., secondo il quale il gioco d’azzardo ricorre ogni qualvolta che «il fine di lucro e la vincita o perdita è interamente o quasi interamente aleatoria». Il poker texano esula, pertanto, dalla qualificazione di “gioco d’azzardo” sempreché sia svolto secondo le modalità del “torneo”, con la previsione, per ciascun giocatore, di quote predeterminate di partecipazione.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 23 aprile 2015, n.16889 – Pres. Fiale – est. Gentili
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 22 maggio 2012 il Tribunale di Torino – procedendo nei confronti di ben 15 persone, delle quali talune imputate dei reato di cui agli artt. 110, 718 e 719, numeri 1 e 3, cod. pen., per avere ora agevolato ora istituito e tenuto una casa da giuoco ove era praticato il giuoco d’azzardo, mentre altre erano imputate del reato di cui all’art. 720, comma secondo, numeri 1) e 2), cod. pen., in quanto erano state sorprese nella casa da giuoco di cui sopra mentre prendevano parte ad un giuoco d’azzardo nel quale erano impegnate poste non inferiori ad euro 100,00 – ritenuta la penale responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti li condannava, ritenute sussistere per ciascuno le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di giustizia, consistente, per quanti fra essi erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 718 e 719, numeri 1 e 3, cod. pen., nell’arresto per la durata di mesi 4 e nell’ammenda nella misura di euro 300,00, mentre per quanti erano stati riconosciuti responsabili del reato di cui all’art. 720, comma secondo, numeri 1) e 2), cod. pen essa era determinata in euro 516,00 di ammenda.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello 10 dei prevenuti.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 9 dicembre 2013, dichiarato non doversi procedere stante la estinzione del reato loro rispettivamente ascritto per intervenuta prescrizione in riferimento alle impugnazioni proposte dai condannati per i quali era stata disposta, unitamente alla pena pecuniaria anche la pena detentiva, disponeva, dichiarato inammissibile l’appello da costoro proposto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, in relazione alla posizione di D.C., F.D. e S.P., tutti condannati alla sola pena pecuniaria, previa qualificazione della loro impugnazione come ricorso per cassazione, in ottemperanza, peraltro, a quanto richiesto dai medesimi nel loro ricorso, ove non si fosse ritenuto da parte del giudice del gravame più opportuno procedere unitariamente nel giudizio di appello nei confronti di tutti i ricorrenti, a prescindere dalla natura della sanzione loro irrogata.
Per quanto ora interessa i tre predetti ricorrenti avevano impugnato la sentenza del giudice di prime cure sostenendo che questi aveva errato nel ritenere la rilevanza penale della loro condotta, atteso che il giuoco che essi stavano praticando allorché furono sorpresi dalle Forze dell’ordine all’interno dei locali della Associazione Assorè, cioè il cosiddetto poker texano, non era necessariamente da considerarsi un giuoco d’azzardo ed esso era anzi lecito se veniva praticato in modalità ‘torneo’, con una posta d’ingresso non superiore a 50 euro e con il divieto di rientrare nel giuoco una volta esaurita la dotazione di fiches ricevute all’atto dell’ingresso nel medesimo.
In via subordinata i ricorrenti chiedevano che la condotta loro ascritta fosse inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 723 cod. pen., tenuto conto del contenuto della tabella dei giuochi proibiti della Questura di Torino vigente al momento dei fatti.
Infine contestavano la quantificazione, ritenuta eccessiva, della pena, in particolare con riferimento alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
Considerato in diritto
II ricorso conseguente annullamento della sentenza impugnata
Osserva, per un verso, il Collegio la immeritevolezza di accoglimento dei motivi di impugnazione formulati dai tre ricorrenti.
Quanto al primo di essi, incentrato sulla irrilevanza penale della condotta loro ascritta, si rileva che correttamente il Tribunale di Torino ha qualificato il comportamento dai medesimi tenuto come violazione dell’art. 720, comma secondo, numeri 1 e 2, cod. pen.
Al riguardo osserva la Corte che non è infrequente nella giurisprudenza di legittimità formatasi in seno a questa stessa Sezione la affermazione della irrilevanza penale della pratica dei giuoco di carte denominato Texas hoid’em (ovvero poker texano); essa è stata in epoca recente ribadita con dovizia di argomenti con la assai motivata sentenza n. 32835 del 2013, nella quale si è, tuttavia, precisato che siffatta irrilevanza penale, derivante dalla qualificazione del giuoco in questione come giuoco di abilità e non di azzardo, per tali dovendosi ritenere quelli nei quali, secondo la definizione riveniente dall’art. 721 cod. pen., ‘ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria’, è riscontrabile solo laddove ricorrano determinate condizioni.
In particolare è stato rilevato, e tale considerazioni sono ora pienamente condivise, che, sebbene in linea di principio il predetto giuoco, in quanto ripete le linee di svolgimento del giuoco del poker ordinario, il quale presenta senza dubbio le ricordate caratteristiche del giuoco d’azzardo, sia da considerarsi comeUp giuoco vietato ai sensi degli artt. 718 e ss cod. pen., tuttavia esso esula da detta qualificazione ove lo stesso sia svolto secondo la modalità ‘torneo’ e nel caso in cui sia presente la previsione di quote predeterminate di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto; sia altresì prevista: l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, perbn tutti i giuocatori; l’impossibilità per essi di rientrare in giuoco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni; la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione già versata); l’impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale.
Tali elementi, se tutti ricorrenti, rendono preminenti, rispetto all’aleatorietà, altri aspetti dei gioco, quali l’abilità del partecipante, la sua esperienza, l’attitudine alla concentrazione, il ricorso a specifiche strategie, la capacità di valutazione dell’avversario, la resistenza fisica etc. ed, inoltre, anche le finalità del gioco si rivelano diverse dal mero lucro, perdendo rilievo il valore della posta rispetto all’impegno richiesto, così come assume preponderanza l’aspetto prettamente ludico dei gioco.
In altre parole, è stato osservato con la predetta decisione n. 32835 del 2013, le concrete modalità di svolgimento dei giuoco rendono sostanzialmente irrilevante il vantaggio, ancorché economicamente apprezzabile, conseguente ad una eventuale vincita.
Tale circostanza risulta evidente nel caso in cui la vittoria comporti esclusivamente l’acquisizione di punteggi o la qualificazione per tornei di livello superiore, ovvero in caso di premi in natura, mentre in caso di corresponsione di somme in denaro in misura pari o prossima alla somma delle quote di iscrizione versate dai singoli giocatori implicherà una maggiore attenzione nel verificare l’entità dell’importo fissato per l’iscrizione e se, in concreto, la previsione di un premio in denaro faccia prevalere nel giocatore, rispetto al puro svago, l’attrattiva del conseguimento dell’utilità economica.
Così delineato il criterio discretivo fra giuoco lecito ed illecito, rileva la Corte che nel caso in esame%il Tribunale di Torino ha correttamente ritenuto che non ricorressero gli elementi per affermare la irrilevanza penale della condotta ascritta agli attuali ricorrenti, posto che non vi era alcun elemento per ritenere che al momento dell’accesso delle forze dell’ordine presso i locali occupati dalla Assorè fosse in corso un torneo, circostanza plausibilmente esclusa dal giudice di prime cure in ragione della mancanza di alcuna pubblicizzazione di esso, della mancanza di alcuna persona che, svolgendo le funzioni di arbitro o comunque di giudice, assicurasse il suo regolare svolgimento, la assenza di qualsivoglia indicazione sulla consistenza del premio posto in palio per l’eventuale vincitore, mentre vi erano elementi per ritenere la non irrilevanza economica dell’esborso richiesto ai giuocatori per l’acquisto delle fiches; invero per circa 30 persone intente al giuoco risultavano versati nella cassa del locale 3.000,00 euro, il che faceva ragionevolmente che la quota media di partecipazione per ciascuno dei partecipanti fosse pari alla non trascurabile somma di 100,00 euro.
Al rigetto del primo motivo di ricorso segue il rigetto anche del secondo, posto che l’affermata natura di giuoco d’azzardo dei poker texano in corso al momento in cui i ricorrenti sono stati sorpresi, esclude la applicabilità alla fattispecie dell’ultimo comma dell’art. 723 cod. pen.; al riguardo vale appena la pena di precisare che nessun rilievo ha la circostanza, dedotta dai ricorrenti, secondo la quale la tabella dei giuochi proibiti redatta a cura della Questura di Torino non conteneva l’indicazione dei giuoco in questione.
Siffatta tabella, infatti, non vale ad elencare il novero dei giuochi d’azzardo, la cui rilevazione compete esclusivamente al giudice, sulla base degli indici normativi vigenti, ma serve solo ad individuare, con elencazione tassativa anche per il giudice, i giuochi, non rientranti fra quelli d’azzardo, che l’autorità intende lo stesso inibire (Corte di cassazione, Sezione III penale, 19 novembre 1985, n. 10832).
Infine, riguardo alla censura avente ad oggetto la determinazione della sanzione penale, il giudizio di equivalenza fra attenuanti ed aggravanti è, sia pure in forma assai sintetica, adeguatamente motivato dal giudice del merito tramite il richiamo alla complessità interpretativa della normativa in questione ed alla incensuratezza dei prevenuti, elementi questi che giustificano un intervento volto alla mitigazione della sanzione entro i limiti concretamente applicati.
In assenza di fattori che consentano la adozione di una formula più favorevole di proscioglimento degli imputati, deve adesso esaminarsi la eventuale incidenza del tempo i rascorso rispetto al momento in cui il reato si è consumato, in relazione alla eventuale dichiarazione di prescrizione dei medesimo.
Al riguardo si rileva che si tratta nel caso degli odierni ricorrenti, di una contravvenzione punita, in via alternativa, con la pena pecuniaria o con la pena detentiva in misura inferiore ai 4 anni di arresto; il termine prescrizionale massimo è pertanto pari a 5 anni, (4 anni più un quarto in presenza di fatti interruttivi); posto che le condotte sono state contestate ai prevenuti con indicazione al 6 dicembre 2008 del tempus commissi delicti, il termine prescrizionale dei reati ai medesimi contestati è andato scadere lo scorso 6 dicembre 2013, quindi in epoca anteriore anche alla decisione assunta dalla Corte di appello di Torino e con la quale, dichiarata l’inammissibilità dell’appello, era stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essersi il reato ascritto agli attuali ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di D.C., F.D. e S.P., per essere il reato ad essi ascritto estinto per prescrizione