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Diritto Amministrativo. Tende parasole: permesso di costruire o semplice comunicazione di inizio lavori?

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Diritto Amministrativo. Tende parasole: permesso di costruire o semplice comunicazione di inizio lavori?

Con la sentenza n° 181 del 04.05.2015 il T.A.R. Molise – Campobasso, sez. I, ha aderito a quell’orientamento giurisprudenziale “mediano” per cui “l’installazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denunzia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10, 22 del D.P.R. n. 380/2001”.

Con riguardo alle tende parasole, infatti, la giurisprudenza si è da sempre divisa in tre orientamenti il cui discrimen consiste proprio nella necessità o meno del permesso di costruire per la loro installazione.

Il filone giurisprudenziale condiviso dal T.A.R. Molise – Campobasso, sez. I, si fonda essenzialmente sulla considerazione che le tende solari hanno una funzione meramente accessoria e pertinenziale limitata nel tempo e nello spazio, in ragione del loro utilizzo nella sola stagione estiva, con la conseguenza che, non determinando alcuna variazione plano – volumetrica, non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia.

Ne deriva de plano che gli interventi di installazione di tende parasole rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria necessitanti solo della previa comunicazione di inizio lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 6 D.P.R. n° 380/2001.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 199 del 2014, proposto da: -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare/legale rappresentante della “-OMISSIS- ‘-OMISSIS-’ -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS-”, rappresentato e difeso dall’avv. Vinc-OMISSIS- Colalillo, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, Via Umberto I, n. 43;

contro

Comune di Agnone in p.l.r.p.t. (non costituito);

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 7 prot. 1986 del 6 marzo 2014 notificata il 10.03.14 con cui il Responsabile del Terzo Settore del Comune di Agnone ha ingiunto al sig. -OMISSIS- di demolire l’opera realizzata e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni, di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52 del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 28 giugno 2004, il sig. -OMISSIS- titolare della società -OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS- chiedeva l’autorizzazione <<ad installare una tenda da sole in prossimità delle vetrate del ‘-OMISSIS-’ -OMISSIS-” e che ombreggiava lo spazio esterno, oggetto di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico>>.

Il Comune, pur non avendo autorizzato l’installazione della copertura, richiedeva, comunque, al sig. -OMISSIS- il pagamento del canone annuo per l’occupazione del suolo pubblico facendo espresso riferimento anche al tendaggio parasole.

Sennonché con ordinanza n. 7 (prot. 1986) del 6 marzo 2014, notificata il successivo 10 marzo, il Comune di Agnone ha intimato al sig. -OMISSIS- di rimuovere entro 90 giorni la struttura reggi tenda e ripristinare lo status quo ante, in quanto, il pagamento del canone di occupazione non avrebbe potuto sostituire il Permesso di costruire che sarebbe invece stato necessario, stante il vincolo paesaggistico insistente su tutto il territorio comunale.

Avverso tale provvedimento insorgeva il sig. -OMISSIS- con ricorso notificato al Comune di Agnone in data 14 maggio 2014, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.

Con ordinanza del 5 giugno 2014, n. 64, questo Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare, rilevando che la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione dell’affidamento obiettivamente ingenerato nel ricorrente <<in ragione del notevole lasso di tempo (10 anni) nel corso del quale il manufatto è stato pacificamente mantenuto sulla pubblica via senza alcuna reazione da parte dell’Amministrazione>>, rinviando al merito la questione dell’accertamento della necessità del Permesso di costruire per manufatti del tipo di quello oggetto della gravata ordinanza.

In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha insistito nelle proprie eccezioni e deduzioni.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 26 febbraio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Dalla documentazione depositata agli atti risulta effettivamente che l’occupazione del suolo pubblico è stata autorizzata dal Comune di Agnone, con la conseguenza che il ricorrente deve ritenersi obiettivamente titolare di una posizione soggettiva attiva all’occupazione del suolo pubblico per l’esercizio della propria attività commerciale rispetto alla quale la conservazione del tendaggio risulta obiettivamente strumentale, radicandone la legittimazione attiva.

Con il primo profilo di doglianza dell’unico articolato motivo, il sig. -OMISSIS- rileva che la tenda realizzata a copertura dello spiazzo esterno occupato dai tavolini deve essere inquadrato come intervento di manutenzione straordinario, senza quindi che sia necessario il Permesso di costruire, trattandosi di un manufatto avente funzione meramente accessoria, per cui nella fattispecie non si determinerebbe alcuna modifica delle sagome degli edifici né verrebbe creata volumetria abitabile aggiuntiva, trattandosi di struttura esclusivamente destinata a produrre ombra e, per giunta, fissata al terreno attraverso semplice bullonatura e, quindi, facilmente rimuovibile.

Nessun vincolo paesaggistico sussisterebbe, in quanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come quello di specie, sarebbero sottratti dal regime vincolistico.

La doglianza è fondata alla stregua e nei limiti delle considerazioni che di seguito si espongono.

Con riguardo alle tende parasole, il Collegio rileva che in giurisprudenza possono registrarsi tre diverse posizioni.

Secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (TAR Lom-OMISSIS-dia Milano, sez. III, 31 luglio 2006, n. 1890).

Secondo un’opposta opinione, le tende solari sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate ad essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (TAR Basilicata, sez. I, 27 giugno 2008, n. 337).

Secondo, infine, una posizione intermedia, l’istallazione di tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Collegio condivide quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, D.P.R. n. 380/2001, nel testo precedente alle modifiche introdotte dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Infatti, le tende solari, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (cfr. TAR Campania Napoli Sez. IV, 2 dicembre 2008, n. 20791).

Con particolare riferimento alle tende parasole installate proprio nell’ambito di attività del tipo di quella oggetto del presente giudizio, il Consiglio di Stato ha rilevato che: <<hanno carattere pertinenziale e, come tali, non debbono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio a mezzo di una trave e ancorata alla facciata medesima nonché, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio, atteso che la struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e “pesante” rispetto alla tenda parasole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla medesima funzione di essa, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea ad integrare la nozione di “porticato” o di “veranda”; in particolare, detta struttura è insuscettibile di costituire un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Ne discende che l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessitante il previo rilascio di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) >> (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, l’intervento edilizio costituito dall’installazione di una struttura di supporto di una tenda rientri, per quanto di una certa ampiezza, nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria e che quindi non sia sottoposto al regime del Permesso di costruire (TAR Campania, Napoli Sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 5324; TAR Campania, Napoli Sez. IV, 16 dicembre 2011, 5919).

Il Collegio osserva ancora, per ragioni di completezza, che a seguito delle modifiche apportate all’art. 6 D.P.R. n. 380/2001 prima dall’art. 5, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con L. 22 maggio 2010, n. 73), e in ultimo con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, che ha convertito in legge il d.l. 11 settembre 2014, sul regime giuridico degli interventi di manutenzione straordinaria (entrate in vigore in data successiva a quella di accertamento delle opere per cui è causa), tali interventi possono ormai essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa semplice comunicazione, anche per via telematica, di inizio lavori, con previsione, in caso di mancanza di quest’ultima, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 258,00 (cfr. TAR Campania, sez. IV, 1° dicembre 2014, n. 6197).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto ritenere che l’ordine di demolizione si presenti comunque illegittimo dal momento che esplicitamente postula che per la sua realizzazione sia necessario il Permesso di costruire, trattandosi, per quanto più sopra esposto, di affermazione non corretta sul piano giuridico; né si può considerare in senso contrario la circostanza che l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico, atteso che la semplice menzione della circostanza che l’area in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico non costituisce un autonomo motivo dell’atto gravato tale da giustificare da solo il provvedimento negativo.

Anzi, al contrario, il mero riferimento a tali circostanze, in assenza di alcuna specificazione in ordine alla mancanza di autorizzazione paesaggistica e alla deduzione di tale circostanza come presupposto della misura sanzionatoria, non è sufficiente a far considerare l’aspetto dell’assenza di titolo paesaggistico quale motivazione della misura sanzionatoria, che si concentra invece sul profilo della necessità del permesso di costruire (cfr. TAR Campania, n. 6197/2014, cit.).

Alle considerazioni appena esposte, deve anche aggiungersi l’ulteriore rilievo, già evidenziato in sede cautelare, che la struttura in questione esiste da oltre 10 anni e che il Comune era pienamente informato, come dimostrano le richieste, riferite espressamente anche alla tenda parasole, rivolte al ricorrente dallo stesso ente comunale di corrispondere il pagamento dei canoni di concessione per l’occupazione del suolo pubblico.

Tale situazione ha indubbiamente creato nel ricorrente un affidamento in ordine alla acquiescenza dell’ente comunale che non può non confluire nella complessiva positiva valutazione del ricorso, come già ritenuto in una recente pronuncia di questo stesso Tribunale da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi (cfr. TAR Molise 17 febbraio 2014, n. 114).

Per tutte le suesposte ragioni che assorbono ogni altro profilo di doglianza il ricorso deve essere accolto e la gravata ordinanza deve quindi essere annullata.

Il carattere di novità di alcuni dei profili esaminati, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Agnone n. 7 (prot. 1986) del 6 marzo 2014.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di parte ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)