Diritto Penale. Ancora un altro tassello nel mosaico della raccolta di scommesse. La legge 190/2014 regolarizza l’esercizio di raccolta di scommesse senza autorizzazione
Con sentenza n. 23960 del 2015 la Suprema Corte di Cassazione ha modo di occuparsi di vicende relative ai meccanismi di applicabilità dello ius superveniens.
La questione, che più volte ha interessato la giurisprudenza, sia all’interno che fuori dai confini nazionali, inerisce all’attività di raccolta di scommesse in Italia per conto di agenzie estere.
Nello specifico, la fattispecie concreta su cui è intervenuta la Cassazione, con la sentenza in argomento, riguarda la possibilità di concedere, ad un soggetto che esercitava tale attività, un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., subordinato al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato potesse aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Ebbene, la Cassazione evidenzia che, in forza dell’art.1 co. 643 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ai soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è consentito regolarizzare la propria posizione in presenza delle condizioni ivi indicate.
Sulla base, dunque, di tali presupposti, secondo la Corte, deve ritenersi legittima l’attività di raccolta scommesse in argomento. Di talchè, la libera disponibilità delle apparecchiature non potrà in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.
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