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Diritto Amministrativo. Assente alle prove orali perché “sconosciuto ai citofoni”

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Amministrativo. Assente alle prove orali perché “sconosciuto ai citofoni”

Il caso è quello di un partecipante ad un concorso per titoli ed esami per il conferimento di n° 150 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi – Categoria C – Famiglia, Cultura, Turismo e Sport che, dopo aver superato le prove preselettive e le prove scritte, si era visto escluso perché risultato assente alle prove orali.

Nello specifico, la vicenda da cui origina la controversia attiene alla mancata ricezione della raccomandata recante la convocazione per sostenere le prove orali: essa era stata restituita al mittente con la dicitura “sconosciuto ai citofoni”.

Venuto a conoscenza dell’esclusione, il ricorrente aveva presentato domanda di riammissione, rigettata dall’Amministrazione in ragione della presunta avvenuta regolare convocazione.

Il T.A.R. Roma – Lazio, sez. II, con la sentenza n° 8144 del 10.06.2015, ha affermato che “venendo in rilievo una procedura concorsuale per l’assunzione ad un pubblico impiego ed avendo il ricorrente già superato le prove preselettive e quelle scritte, la particolare rilevanza degli interessi in gioco avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, a fronte della restituzione della raccomandata con dicitura “sconosciuto sui citofoni”, ad attivarsi al fine di effettuare ulteriori tentativi di convocazione in ossequio al principio di collaborazione e ponendo in essere quel comportamento diligente idoneo a non pregiudicare gli interessi del ricorrente, al contempo garantendo la massima partecipazione ed il principio di concorsualità”.

Il ricorrente aveva indicato correttamente l’indirizzo e, per di più, stante la documentazione prodotta in giudizio, il suo nominativo era presente sul citofono.

Di conseguenza, la mancata consegna della raccomandata di convocazione non trovava alcuna giustificazione nella realtà fattuale.

Come sostenuto dal Tribunale capitolino “risulta contraria ai principi di giustizia e ragionevolezza far ricadere sul partecipante al concorso, che ha posto in essere un comportamento diligente, le conseguenze del disservizio dell’amministrazione postale senza che il mittente abbia posto in essere ulteriori tentativi di convocazione”.

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME  DEL POPOLO  ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9928 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Alessandro   DI   LUDOVICO,   rappresentato   e   difeso   dagli   Avv. Vincenzo Colalillo, Fabio D’Agnone, Alfredo Ricci, con domicilio eletto presso Clementino Palmiero in Roma, Via Albalonga, 7;

contro

ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dall’Avv.  Cristina  Montanaro,  domiciliata  in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Patrizia Di Francesco;

per l’annullamento

–  della  nota  di  Roma  Capitale-Ufficio  concorsi,  prot.  32910  del  19 maggio 2014, con la quale è stata rigettata la richiesta del ricorrente di riammissione alle prove orali del concorso, per titoli ed esami, per il

conferimento di 150 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia, Cultura, Turismo e Sport, indetto con determinazione dirigenziale n. 389 del 23 febbraio 2010;

– di tutti gli atti antecedenti, conseguenziali e connessi;

nonché, con motivi aggiunti per l’annullamento

– della graduatoria di concorso, pubblicata sul sito internet di Roma

Capitale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2015 il Consigliere Elena  Stanizzi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami, per il conferimento di

150  posti  nel  profilo  professionale  di  Istruttore  Servizi  Culturali, Turistici e Sportivi – Categoria C (posizione economica C1) – Famiglia, Cultura, Turismo e Sport, indetto con determinazione dirigenziale n.

389 del 23 febbraio 2010, e di essere stato convocato per le prove preselettive   e   le   prove   scritte   mediante   comunicazioni   inviate all’indirizzo indicato nella domanda, in Roma, Via Imera 8.

Non avendo il ricorrente ricevuto la convocazione per sostenere le

prove orali, lo stesso, in quanto risultato assente, è stato escluso dal concorso.

Venuto a conoscenza di tale esclusone, il ricorrente ha presentato domanda di riammissione alle prove, la quale è stata rigettata dall’Amministrazione nella considerazione dell’avvenuta regolare convocazione del candidato con lettera raccomandata del 17 ottobre

2013, restituita al mittente con la dicitura ‘sconosciuto sui citofoni’. Avverso tale provvedimento deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione e falsa applicazione del bando di Roma Capitale del 23 ottobre 2010, con particolare riferimento agli artt. 2 e 6. Violazione e falsa   applicazione   del   D.P.R.   n.   487   del   1994,   con   particolare riferimento all’art. 4, comma 4. Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 con particolare riferimento all’art. 3. Eccesso di potere per difetto ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità manifesta, errata presupposizione di fatto, sviamento e sotto ulteriori diversi profili. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio e favor partecipationis. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.

Nel precisare parte ricorrente di risiedere all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione da oltre 10 anni e di aver ivi ricevuto regolarmente la propria corrispondenza, comprese le convocazioni per le prove preselettive e le prove scritte, sostiene di non aver potuto partecipare alle prove orali per causa a lui non imputabile, avendo correttamente indicato il proprio indirizzo, venendo in rilievo un errore del portalettere che ha annotato sulla lettera di convocazione la dizione

‘sconosciuto sui citofoni’.

Lamenta il ricorrente come l’Amministrazione non abbia proceduto ad effettuare una nuova convocazione né abbia svolto alcuna istruttoria, limitandosi ad escluderlo dal concorso e a rigettare la propria richiesta di riammissione alle prove orali.

Né potrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, l’art. 2 del bando, ai sensi del quale l’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni riconducibili ad inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti, avendo il ricorrente correttamente indicato  il  proprio  indirizzo,  censurando  comunque  tale  norma  del bando in quanto contraria ai principi di giustizia e ragionevolezza l’imputazione  del  disservizio  dell’amministrazione  postale  al partecipante che ha posto in essere un comportamento diligente ed incombendo sull’Amministrazione l’onere di accertarsi della ricezione della convocazione per le prove orali.

Non potrebbe peraltro valere, sostiene inoltre parte ricorrente, l’avviso pubblicato sul sito istituzionale, in quanto inidoneo a perfezionare la conoscenza in capo al candidato della convocazione per le prove orali, che può essere integrata unicamente tramite lettera raccomandata. Chiede,  quindi,  parte  ricorrente  l’annullamento  della  gravata  nota, nonchè il risarcimento dei danni in forma specifica tramite ripetizione della prova orale o, in subordine, per equivalente.

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del concorso, deducendone l’illegittimità derivata dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione Comunale sostenendo l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con ordinanza n. 6243/2014 è stata accolta l’istanza cautelare proposta

da parte ricorrente con ordine per la resistente Amministrazione di procedere   alla   convocazione   del   ricorrente   per   le   prove   orali, disponendo al contempo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria.

Con memorie successivamente depositate le parti del giudizio hanno precisato che il ricorrente è stato convocato per sostenere le prove orali e che, in esito alle stesse, è risultato idoneo, con collocazione al posto

348^ della relativa graduatoria.

Alla pubblica udienza del 20 maggio 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere una nuova convocazione per sostenere le prove orali del concorso per il conferimento di 150 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi, indetto con determinazione dirigenziale n.

389 del 23 febbraio 2010, dal quale è stato escluso per non essersi presentato alle prove orali.

La vicenda da cui origina la controversia in esame attiene alla mancata ricezione, da parte del ricorrente – che ha superato le prove preselettive e le prove scritte del concorso – della lettera raccomandata del 17 ottobre 2013 recante la convocazione per sostenere le prove orali, essendo stata tale raccomandata restituita al mittente con la dicitura

‘sconosciuto sui citofoni’.

Al riguardo, rappresenta parte ricorrente di aver correttamente indicato, nella domanda di partecipazione al concorso, il proprio indirizzo, presso

il quale ha ricevuto le precedenti comunicazioni, e che tale indirizzo non ha subito modifiche nelle more dello svolgimento della selezione.

Il ricorrente, appreso di essere stato escluso dal concorso in quanto risultato assente alla data di convocazione per sostenere le prove orali, ha presentato istanza volta ad ottenere una nuova convocazione, la quale è stata rigettata mediante adozione del gravato provvedimento nella considerazione dell’avvenuta regolare convocazione del candidato con lettera raccomandata del 17 ottobre 2013, restituita al mittente con la dicitura ‘sconosciuto sui citofoni’.

Tanto premesso con riferimento all’oggetto del contendere, ritiene il Collegio, confermando il proprio orientamento già espresso in sede cautelare, che il ricorso meriti accoglimento.

La mancata ricezione della convocazione per sostenere le prove orali del concorso non è riconducibile a causa imputabile al ricorrente, avendo egli correttamente indicato il proprio indirizzo presso il quale ricevere le comunicazioni e presso il quale afferma di aver regolarmente ricevuto le precedenti comunicazioni nonchè la gravata nota.

Dalla documentazione versata al fascicolo di causa risulta, inoltre, che sul citofono è presente il nominativo del ricorrente, per cui la mancata consegna della raccomandata recante la convocazione per le prove orali in ragione dell’annotazione, ivi riportata, ‘sconosciuto sui citofoni’, non trova alcuna plausibile causa giustificatrice e rispondenza nella realtà dei fatti.

Osserva ancora il Collegio che, venendo in rilievo una procedura concorsuale per l’assunzione ad un pubblico impiego ed avendo il ricorrente già superato le prove preselettive e quelle scritte, la particolare rilevanza degli interessi in gioco avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, a fronte della restituzione della raccomandata con la

dicitura  ‘sconosciuto  sui  citofoni’,  ad  attivarsi  al  fine  di  effettuare ulteriori   tentativi   di   convocazione   in   ossequio   al   principio   di collaborazione  e  ponendo  in  essere  quel  comportamento  diligente idoneo  a  non  pregiudicare  gli  interessi  del  ricorrente,  al  contempo garantendo la massima partecipazione ed il principio di concorsualità. Risulta, inoltre, contraria ai principi di giustizia e ragionevolezza far ricadere  sul  partecipante  al  concorso,  che  ha  posto  in  essere  un comportamento     diligente,     le     conseguenze     del     disservizio dell’amministrazione postale senza che il mittente abbia posto in essere ulteriori tentativi di convocazione.

Né, a diversamente ritenere, può valere la previsione recata dall’art. 2 del bando del concorso, ai sensi del quale l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, riferendosi tale previsione alle domande di partecipazione al concorso, e non alle comunicazioni rivolte dall’Amministrazione ai candidati.

Neppure può accedersi alla tesi di parte resistente che indica nella pubblicazione sul sito istituzionale l’avvenuta convocazione per le prove orali , posto che l’art. 6 del bando espressamente prevede che la convocazione  per  sostenere  tali  prove  debba  avvenire  unicamente tramite lettera raccomandata da inviare almeno 20 giorni prima della data  fissata,  non  ammettendo  quindi  forme  equipollenti  di convocazione, con la conseguenza che nessun onere di consultazione del sito – nella specie non ottemperato – poteva ritenersi sussistere a carico del ricorrente.

In virtù delle illustrate considerazioni, risulta quindi illegittima la gravata nota con la quale l’Amministrazione ha rifiutato di procedere ad una nuova   convocazione   del   ricorrente,   una   volta   resa   edotta   della situazione di fatto e della mancata ricezione della raccomandata recante

la convocazione per gli orali per causa non imputabile al ricorrente.

Il che conduce all’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della gravata nota, da cui discende ulteriormente che deve essere riconosciuto il carattere definitivo del giudizio di idoneità del ricorrente dallo stesso conseguito in esito all’espletamento delle prove orali, cui è stato ammesso in virtù dell’ordinanza cautelare della Sezione, ed il conseguente consolidarsi della posizione allo stesso attribuita nella graduatoria finale.

Va invece dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la  domanda  volta  ad  ottenere  il  risarcimento  del  danno  in  forma specifica tramite ripetizione della prova orale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 9928/2014 R.G., come in epigrafe proposto, così statuisce:

lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento;

– dichiara improcedibile la domanda risarcitoria;

condanna la resistente Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente , delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio

2015 con l’intervento dei magistrati: Filoreto D’Agostino, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE