Diritto Civile. Le Sezioni Unite ribadiscono la non risarcibilità del danno tanatologico.
Con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, le S. S. U. U. dirimono il contrasto sorto in giurisprudenza (in particolare tra Cass. 1361/2014 e il precedente e costante orientamento) e propendono per la non risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita del bene vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito, ribadendo al contrario la risarcibilità del danno da lesione del bene vita al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causa dell’obbligazione risarcitoria agli eredi qualora la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo. L’orientamento negazionista nel caso di morte immediata o che segua entro un brevissimo lasso di tempo alle lesioni e’ risalente alla giurisprudenza della Cassazione ( sent. 22 dicembre 1925 n. 3475) e persino ribadito con sentenza della Corte Costituzionale n. 372 del 1994. In queste pronunce, innanzitutto si ribadisce l’esigenza compensativa della responsabilità civile e si afferma l’impossibilita’ di ricollegare la perdita di un bene ad un soggetto che a seguito dell’evento morte diviene assente. E’inoltre sconfessata dagli ermellini la possibilità di procedere ad una liquidazione del danno tanatologico perché ciò finirebbe per far conseguire più danaro ai congiunti, già titolari iure proprio del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale con una duplicazione della posta di danno. Infine le Sezioni Unite escludono che possa procedersi alla risarcibilità del danno tanatologico inteso come danno evento. Posto che l’intero sistema della responsabilità civile si caratterizza per la riparazione di soli danni conseguenza di una condotta illecita.
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