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Diritto Civile. Cade durante la rappresentazione di una recita scolastica, la responsabilità della scuola è di natura contrattuale.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Cade durante la rappresentazione di una recita scolastica, la responsabilità della scuola è di natura contrattuale.

Il caso esaminato dalla Cassazione, nella sentenza di seguito allegata, tratta di un infortunio scolastico; in particolare la fattispecie ha ad oggetto la caduta di un’alunna durante una rappresentazione scolastica, la quale nel correre sul palco inciampava in un sacco e riportava lesioni.

In primo grado viene condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca insieme all’assicurazione che era tenuta a rivalere quest’ultimo. Il Ministero propone appello, e la Corte di Appello di Milano dichiara che la fonte di responsabilità del Ministero è di natura contrattuale, secondo quanto già affermato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 9346 e 26972 del 2008.

Contro la decisione di secondo grado il Ministero ricorre in Cassazione, adducendo che la Corte di Appello non avesse adeguatamente esaminato l’adeguatezza della condotta del personale scolastico sia in relazione all’imprevedibilità dell’evento che sotto il profilo della culpa in vigilando.

La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, riconfermando la natura contrattuale dell’Amministrazione nel caso di specie, sottolineando la particolare prevenzione, cura ed assistenza che avrebbe dovuto tenere il personale scolastico, soprattutto se si tratta di alunni di età elementare, condannandone la grave imprudenza e negligenza per non aver posto in essere tutte le necessarie misure di cautela e prevenzione.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-09-2015, n. 18615

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3807-2013 proposto da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS) in persona del ministro in carica, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORMIDA 5, presso lo studio dell’avvocato MORONI IGNAZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato EGIDI ALDO giusta procura speciale a margine del controricorso;

SOMPO JAPAN UNSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED in persona di A.K. Rappresentante Vicario della Rappresentanza Generale per l’Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DANTE DE BLASI 5, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MARCO PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NEVONI ROBERTO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3759/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/11/2012, R.G.N. 51/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato IGNAZIO MORONI anche per delega; udito l’Avvocato MARCO PAOLO FERRARI anche per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

  1. Con citazione del 9 giugno 2004 C.D., esercente la patria potestà sulla minore B.L. convenne dinanzi al tribunale di MILANO il Ministro della istruzione e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, biologici, morali e patrimoniali riportati dalla figlia il (OMISSIS) presso il teatro (OMISSIS), quale figurante nella corsa dei sacchi, nella rappresentazione della “Rivoluzione francese”. La giovanetta era inciampata nel correre riportando lesioni. Il MINISTERO si costituiva contestando la propria responsabilità, ma chiamava in causa le assicurazioni FARO e SAMPO JAPAN quale coassicuratrice.

Le assicurazioni si costituivano, sostenendo le ragioni del ministero. La causa era istruita con prove orali e documentali ed espletamento di consulenza medico legale che accertava la gravità delle lesioni.

  1. IL TRIBUNALE DI MILANO con sentenza del 25 ottobre 2011 n. 12776 accertava la responsabilità del MINISTERO e lo condannava a pagare la somma di Euro 23.300 oltre interessi e spese processuali, dichiarava la FARO tenuta a rivalere il MINISTERO mentre accertava il difetto di legittimazione della SAMPO JAPAN. 3.Contro la decisione proponeva appello il MINISTERO chiedendone la riforma, sia in relazione alla errata applicazione della responsabilità aquiliana, sia in relazione agli accertamenti peritali. Resistevano la B. e la SAMPO che proponeva appello incidentale.
  2. La Corte di appello di Milano con sentenza del 26 settembre 2012 in riforma parziale della sentenza del tribunale ha dichiarato che la fonte della responsabilità civile del Ministero è di natura contrattuale, condividendo l’orientamento evolutivo delle SEZIONI unite civili nn 9346 e 26972 del 2008, ha quindi esaminato la censura sulla adeguatezza delle valutazioni del consulente di ufficio, ritenendola infondata, ha infine confermato la statuizione in ordine al difetto di legittimazione passiva della SAMPO, ed ha posto le spese di lite a carico dell’appellante.

5.CONTRO la decisione ricorre il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, deducendo tre motivi di censura, resistono B.L. e la SOMPO JAPAN INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED chiedendo il rigetto del ricorso. Il Ministero ha prodotto memoria.

Motivi della decisione

  1. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi, ed a seguire la confutazione in diritto.

6.1. SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo del ricorso si deduce “OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI in relazione allo art. 360 c.p.c., n. 5 come novellato del codice di procedura civile. LA TESI, riassunta al ff. 5 del ricorso, è che la CORTE DI APPELLO doveva esaminare la condotta del personale scolastico sia sotto il profilo della prevenzione, in relazione alla pericolosità intrinseca nella corsa dei sacchi, sia sotto il profilo della colpa in vigilando in relazione ad un evento improvviso e imprevedibile. Su tali punti si assume che la motivazione è carente.

Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dello art. 1218 c.c., atteso che l’alunna si sarebbe fatta male da sola in modo accidentale nel corso di un gioco che non presentava elementi di pericolo, e si deduce che il personale vigilante della scuola era estraneo sotto il profilo della responsabilità, si aggiunge che l’evento di danno non era prevedibile nè evitabile, e si citano precedenti favorevoli alla tesi.

Nel terzo motivo si deduce una serie di errores in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1371 c.c., in relazione alla statuizione che conferma il difetto di legittimazione passiva della SOMPO sul rilievo che la coassicurazione riguarda la responsabilità extracontrattuale o aquiliana e non anche quella contrattuale.

Si assume che la polizza in questione – che non viene riprodotta – non contiene alcuna distinzione in ordine alla responsabilità civile per fatto dannoso, come risulta anche dalla clausola 5 delle condizioni generali di polizza, che viene riprodotta.

  1. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I primi due motivi del ricorso vengono in esame congiunto, poichè contestano la ricostruzione del fatto dannoso, imputabile alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per la colpa del personale scolastico sia in relazione alla pericolosità della corsa nei sacchi, affidata a giovani alunni, che correvano su un palco scivoloso senza essere datati di scarpe di gomma o antiscivolo, restando imbrigliati nel sacchi ed a rischio prevedibile di caduta.

Dunque le censure investono la ricostruzione del fatto storico, che la CORTE DI APPELLO rivaluta, confermando la analitica ricostruzione data dal tribunale, ma conformando la qualificazione giuridica del fatto al recente insegnamento delle sezioni unite civili del 2008 e successive conformi, che considerano la fonte della responsabilità nella prestazione di garanzia della salute e della integrità degli alunni, specie se in età scolastica elementare, età che esige assistenza, vigilanza e cura, data la naturale esuberanza dei fanciulli impegnati in un gioco intrinsecamente pericoloso, quale è la corsa dei sacchi, con le modalità in concreto accertate. I motivi risultano inammissibili, poichè la motivazione della Corte Di Appello recepisce la ricostruzione sulla base delle prove raccolte dal primo giudice, oltre che infondati, posto che gli elementi fattuali raccolti ben evidenziano la negligenza del personale scolastico e la grave imprudenza nel non avere posto in essere tutte le necessarie misure di cautela e di prevenzione. Inammissibile è il terzo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotta integralmente la polizza ma una sola clausola, con la conseguenza che la sequela delle norme sostanziali che si assumono violante risulta priva di specificità.

  1. A ai fini della valutazione di una errata interpretazione del contratto.

SEGUE la condanna del MINISTERO alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, in favore delle parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero della Istruzione della Università e della ricerca a rifondere a B. L. ed alla SOMPO JAPAN ASSICURAZIONI, rispettivamente, la somma di Euro 3200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2015