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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 novembre 2015, causa C 241/14

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 novembre 2015, causa C‑241/14

«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Relazione tra tale accordo e le convenzioni bilaterali volte a prevenire la doppia imposizione – Parità di trattamento – Discriminazione fondata sulla nazionalità – Cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea – Lavoratori frontalieri – Imposta sui redditi – Ripartizione della competenza tributaria – Collegamento fiscale – Nazionalità»

 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’accordo tra la Comunità europea (oggi Unione europea) ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

La controversia coinvolge un cittadino tedesco, e l’ufficio tributario di Lörrach in merito alla decisione con la quale quest’ultimo ha assoggettato a imposta i redditi da lavoro dipendente del cittadino tedesco, per il periodo successivo al trasferimento della residenza dell’interessato dalla Germania alla Svizzera.

A giudizio della Corte di giustizia non ci sono dubbi sul fatto che i principi di non discriminazione e della parità di trattamento, enunciati all’articolo 2 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e all’articolo 9 dell’allegato I di tale accordo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una convenzione bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione, come la convenzione dell’11 agosto 1971 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania, come modificata dal protocollo di revisione del 12 marzo 2002, in forza della quale la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un contribuente tedesco che non possiede la cittadinanza svizzera, benché quest’ultimo abbia trasferito la sua residenza dalla Germania alla Svizzera pur mantenendo il suo luogo di lavoro dipendente nel primo di tali Stati, spetta allo Stato della fonte di tali redditi, ossia alla Repubblica federale di Germania, mentre la competenza ad assoggettare ad imposta i redditi da lavoro dipendente di un cittadino svizzero che si trovi in una situazione analoga spetta al nuovo Stato di residenza, nel caso di specie alla Confederazione svizzera.

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