Il nuovo falso in bilancio depenalizza determinate condotte.
La riforma dei reati tributari, operata con legge n. 69 del 2015, comporta una parziale abolitio criminis per determinate condotte.
La sentenza n. 33774/ 2015, della V sez. penale della Cassazione, ha modo di far operare nel concreto la predetta riforma.
La Suprema Corte descrive, in tale pronuncia, le nuove fattispecie incriminatrici derivanti dalla riscrittura degli artt. 2621 e 2622 cc.
In tale riforma, vengono previsti due reati di pericolo, integrati a prescindere dalla causazione di una danno ai soci e ai creditori. Basta, invero, la mera idoneità ingannatoria della comunicazione. Si tratta di reati di pericolo concreto, da come è dato desumere dall’avverbio <<concretamente>>.
Scompaiono anche le soglie di punibilità che, alla stregua della precedente giurisprudenza, non dovevano considerarsi condizioni obiettive di punibilità, ma concorrevano a tipizzare le condotte penalmente rilevanti, alla stregua di elementi costitutivi del reato.
Per quanto riguarda, poi, l’elemento soggettivo, la Corte precisa che si tratta pur sempre di dolo specifico, laddove l’avverbio consapevolmente esclude la ricorrenza del dolo eventuale.
Tuttavia, secondo tale pronuncia, nelle nuove fattispecie incriminatrici, si è proceduto ad operare una parziale abolitio criminis. Infatti, vengono espunte dalla fattispecie le condotte che si sostanziano in un’attività valutativa.
La modifica più significativa della fattispecie è rappresentata, cioè, dalla scomparsa del riferimento ai <<fatti materiali oggetto di valutazione>> e della sostituzione, con riguardo alla fattispecie omissiva, del termine <<informazioni >> con la locuzione <<fatti materiali>>.
Con ciò, secondo la Corte, si evidenzia l’intenzione del legislatore di escludere dal penalmente rilevante le attività di mera valutazione che caratterizzano alcune voci del bilancio.