I danni alle cose sono risarcibili, solo se, dal fatto siano derivati danni alla persona consistiti in invalidità superiore al 9%.
Con questo importante principio di diritto, i giudici della III sezione della Cassazione nella sentenza n°24214 dei primi di dicembre 2015, hanno cercato di fissare un limite al proliferarsi di certe frodi in ambito assicurativo.
La vicenda prende le mosse da un sinistro stradale che coinvolgeva: il proprietario del veicolo lesionato, assente al momento del sinistro e i due occupanti dello stesso, i quali riportavano, a seguito dell’impatto della suddetta autovettura con un altro veicolo, lesioni personali. Proprio sul presupposto che il sinistro veniva causato da un veicolo rimasto ignoto, il proprietario del veicolo su cui viaggiavano i soggetti lesi, agiva nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia, per ottenere il risarcimento del danno al mezzo.
Come noto l’art. 283 comma 2 cod. ass. stabilisce che: il risarcimento per il danno alle cose è dovuto solo “in caso di gravi danni alla persona”.
La norma non delimita i “gravi danni” ma, la Suprema Corte, in ossequio ad un’interpretazione “sistematica”, “storica” ed anche “finalistica” chiarisce che, per essi, debbono intendersi quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità, ai sensi dell’art. 138 Codice delle Assicurazioni. I Supremi Giudici osservano altresì come lo sbarramento previsto dall’art. 283 co. 2, sia funzionale a prevenire le frodi, ammettendo il risarcimento del danno alle cose quando questo abbia provocato esiti macropermanenti, e, negandolo nel caso contrario. Infatti, un danno alla salute micro permanente(ad es. postumi di lievi danni contusivi o colpo di frusta) può essere simulato, l’amputazione di un arto no. Infine la Cassazione precisa che non hanno importanza le modalità del risarcimento(standard o personalizzato) in quanto è il grado di invalidità permanente, e non l’ammontare pecuniario del risarcimento del danno alla persona, la soglia scelta dal legislatore per tracciare la demarcazione tra danni alle cose risarcibili e irrisarcibili.