L’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7 cost.
A chiarirlo, ponendo fine ad una annosa querelle, è la Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite con sentenza n. 1914 del 2 febbraio 2016.
La questione vedeva contrapporsi due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Da un lato vi era chi riteneva che l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., data la sua non definitività, non fosse ricorribile per Cassazione se emessa per manifesta infondatezza nel merito, ma dovesse ritenersi ricorribile tutte le volte in cui acquistasse carattere definitivo e chiaro valore di sentenza, e cioè ove dichiari l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali.
Di contrario avviso si poneva un diverso orientamento giurisprudenziale, propenso a ritenere che avverso l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c. il ricorso per Cassazione non fosse mai esperibile in quanto trattasi di un provvedimento non definitivo relativo ad una situazione giuridica processuale ridiscutibile con ricorso per Cassazione contro la sentenza di primo grado e, pertanto, non ricorribile per Cassazione.
Le Sezioni Unite, chiarendo preliminarmente che la definitività richiesta per l’impugnazione straordinaria ex art. 111 co. 7 Cost. va considerata come sostanziale non modificabilità del provvedimento per mancanza di mezzi di impugnazione esperibili, concludono per la ricorribilità per Cassazione dell’ordinanza di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c.
Affermarne la non impugnabilità, implicherebbe, secondo il Supremo Consesso di Giustizia Civile, un grave vulnus per chi, soccombente in primo grado, si è visto dichiarare inammissibile l’appello e, proponendo ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado, potrà dedurre esclusivamente censure riguardanti la sentenza appellata, ma non potrà dedurre censure riguardanti errores in procedendo commessi dal giudice d’appello.
Privare la parte della possibilità di impugnare l’ordinanza di inammissibilità si risolverebbe, secondo la Suprema Corte, in un diniego di secondo grado di giudizio, lasciato peraltro al mero arbitrio del giudice d’appello, la cui decisione sfuggirebbe ad ogni possibilità di revisione.
Alla luce di tali motivazioni, le Sezioni Unite ritengono che l’ordinanza di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c. sia impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. per errores in procedendo, consistenti in violazioni della legge processuale.