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Le ferie spettano al lavoratore durante il rapporto lavorativo e non in vista del pensionamento

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Le ferie spettano al lavoratore durante il rapporto lavorativo e non in vista del pensionamento

Lo ha disposto la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con una sentenza depositata il 29 gennaio scorso, rigettando il ricorso della società ricorrente, la quale, a causa di mancata programmazione del lavoro e della distribuzione di organico, non aveva concesso al lavoratore le ferie maturate di diritto. Per queste ragioni la ricorrente era già stata condannata al pagamento di euro seimila a titolo di indennità sostituiva di ferie e riposi non  goduti nel corso del rapporto dalla Corte di Appello.

Secondo gli Ermellini, tale indennità ha una duplice natura: risarcitoria poiché volta a compensare il lavoratore delle ferie non legittimamente godute durante lo svolgimento della prestazione lavorativa a tutela del riposo necessario per il recupero delle energie psico-fisiche; nonché di coltivare i rapporti affettivi e familiari, ma anche contrattuale, ossia quale corrispettivo di un’attività lavorativa resa in un periodo che, pur se regolarmente retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, poiché destinato al godimento delle ferie.

Non avrebbe potuto la società datrice pretendere il godimento cumulativo delle ferie in vista del pensionamento del lavoratore, poiché le ferie vanno godute nel corso del rapporto e non in vista della fine di esso, rappresentando un diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3, Cost.

Per di più, precisa la Cassazione, tale indennità avendo natura risarcitoria è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-01-2016, n. 1756

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9258/2011 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,VIA G. G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato LEMBO ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERLUIGI LAX e PIER LUIGI SANTORO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato CIAFFI ANNALISA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO SALVI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 388/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 1009/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato LEMBO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CIAFFI ONOFRIO per delega verbale CIAFFI ANNALISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione della società Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze che l’aveva condannata a pagare a M.S., il cui rapporto di lavoro era cessato, l’importo di Euro 6000,00 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti nel corso degli anni precedenti. La Corte di merito ha escluso che il credito in esame, riconducibile a ferie e riposi non goduti anteriori al 2000, si fosse prescritto, trattandosi di indennità avente natura risarcitoria, come tale soggetta al regime della prescrizione ordinaria. Inoltre, secondo la Corte era sufficiente a fondare il diritto dell’appellato il fatto dell’inadempimento dell’azienda radiotelevisiva che non aveva assicurato, attraverso una corretta programmazione del lavoro ed un efficace dimensionamento degli organici, la fruizione dell’irrinunciabile diritto alle ferie.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il M..

 

Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2109, 2946, 2948 e 1218 c.c., assumendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, nella fattispecie trovava applicazione la prescrizione quinquennale, stante la natura retributiva dell’indennità sostitutiva delle ferie, per cui il diritto alla corresponsione di tale trattamento economico vantato dal M. era ampiamente assorbito dall’eccepita prescrizione.

Il motivo è infondato.

Invero, l’orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.

Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell’11/9/2013) che “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali.

Ne consegue l’inclusione dell’indennità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.” (Sulla natura mista dell’indennità sostitutiva delle ferie v. in senso conforme v. Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 25/9/2004 e n. 11462 del 9/7/2012). In effetti, il carattere risarcitorio dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute discende dalla considerazione che la stessa è idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è preordinato, mentre il carattere retributivo deriva dal fatto che la stessa indennità rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali.

Tanto premesso, non può non evidenziarsi che ai fini della verifica della prescrizione è necessario che il diritto che l’indennità in esame tende a soddisfare possa essere esercitato in maniera ampia, per cui non può che considerarsi prevalente, a tale scopo, la natura risarcitoria della stessa, per la quale è prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l’indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all’applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo. Invece, quest’ultima funzione, anch’essa assolta dall’indennità in esame, assume importanza allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.

  1. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2697, 1218 e 1207 c.c., e dell’accordo collettivo RAI – USUGRAI del 18 luglio 1995, nonchè il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la difesa della ricorrente che, anche a voler ritenere valida la tesi della natura risarcitoria dell’indennità sostitutiva delle ferie, i giudici di merito non avrebbero potuto accogliere la domanda in mancanza di prova di un colpevole inadempimento della datrice di lavoro che aveva rispettato il predetto accordo collettivo in materia di ferie e turni di riposo, per cui non le si poteva addebitare il fatto che al momento del pensionamento il M. non era riuscito a fruire di un numero complessivo di quarantacinque giorni di ferie e riposi. Inoltre, la ricorrente lamenta che la Corte di merito aveva considerato la testimonianza del capo dei cineoperatori della sede RAI di Firenze, ma aveva trascurato l’esame della lettera del 18.8.2004 del M., con la quale quest’ultimo si doleva del fatto che gli era stato assegnato un periodo di ferie senza che ne avesse fatto richiesta, oltre che quello della lettera della RAI del 24.2.2005, con la quale l’azienda invitava il predetto dipendente a fruire delle ferie arretrate in considerazione della circostanza che cinque mesi dopo sarebbe scattato il suo pensionamento, il tutto a conferma della riottosità del dipendente a godere delle ferie nei tempi previsti.

Osserva la Corte che anche tale motivo è infondato.

Invero, questa Corte (Cass. Sez. L, n.20836 dell’11/9/2013) ha già avuto modo di affermare che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di legittimità, il diritto alle ferie nel nostro ordinamento gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l’art. 36 Cost., comma 3, prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposto settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

All’interno della più ampia categoria dei riposi lavorativi (pause intermedie, riposo giornaliero, settimanale ed annuale) quello feriale riveste una più accentuata dimensione personalistica ed esistenziale in quanto rivolto – più delle altre tipologie di riposo – non solo al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione, ma anche a consentire alla persona di poter coltivare interessi morali e materiali, personali e sociali di natura extralavorativa, fruendo di un periodo tempo libero retribuito.

Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”. In base all’art. 2109 c.c., comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797). E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v.

la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c- 520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva.

Tanto premesso, si rileva che il fatto dedotto dalla ricorrente, secondo la quale il M. fu avvertito cinque mesi prima del suo collocamento a riposo della possibilità di recuperare le ferie non godute, non esclude l’accertata inadempienza della datrice di lavoro.

Infatti, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di legittimità, la Corte territoriale ha posto bene in evidenza che dalla testimonianza di D.G. – responsabile dei tele- cineoperatori della sede RAI di (OMISSIS) – era emerso che le ferie maturate e non godute non venivano concesse in tutto o in parte dall’azienda ai richiedenti, e fra essi il M., per ragioni di corretto svolgimento e copertura dei vari servizi. In tal modo, il meccanismo di recupero del monte ferie “arretrato”, di cui all’accordo sindacale, non poteva essere efficacemente attuato per ragioni aziendali che prescindevano dalla volontà di fruizione delle ferie e riposi da parte dei diretti interessati e, tra essi, l’appellato. Inoltre, la stessa Corte, ha aggiunto che il M. aveva documentato come negli anni più recenti, in particolare il 2003 ed il 2004, a fronte della richiesta di determinati periodi di ferie (rispettivamente di 31 e 34 giorni), l’appellato se ne era visti autorizzare meno della metà.

Nè l’azienda radiotelevisiva poteva pretendere dal lavoratore il godimento cumulativo delle ferie in prossimità del pensionamento, avendo colpevolmente creato i presupposti di tale situazione, come adeguatamente accertato dalla Corte di merito, ed essendo l’istituto delle ferie preordinato al recupero delle energie psico-fisiche nel corso del rapporto di lavoro e non alla fine dello stesso.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. Lav. n. 13980 del 24/10/2000) che “in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne1 può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma è tenuto al risarcimento del danno”.

Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 19303 del 25/9/2004) che “fermo il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito anche dall’art. 36 Cost., ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perchè non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perchè destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse”.

Quanto alle censure dirette a porre in discussione la vantazione del materiale istruttorio si osserva che questa Corte ha già avuto occasione di ribadire (Cass. Sez. Lav. n. 7394 del 26/3/2010) che “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione”. (in senso conf. v. Cass. sez. lav. n. 6064 del 6.3.2008).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2016