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LE SPESE STRAORDINARIE SONO RIMBORSATE CONIUGE CHE VIVE CON I FIGLI ANCHE SE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATE.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

LE SPESE STRAORDINARIE SONO RIMBORSATE CONIUGE CHE VIVE CON I FIGLI ANCHE SE NON PREVENTIVAMENTE CONCORDATE.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2127/2016,  legittima le richieste della madre per le spese straordinarie sostenute per la scuola d’infanzia delle figlie condannando l’ex marito al pagamento.

Nel caso in specie il padre ricorreva in Cassazione impugnando la sentenza del Tribunale di Monza che, accogliendo l’appello della madre, confermava il decreto ingiuntivo del giudice di pace condannandolo al pagamento della somma di euro 4.971.

Il ricorrente, in particolare, lamentava di non aver mai preso accordi con l’ex moglie sulla frequentazione dell’asilo da parte delle figlie; mentre la resistente si difendeva sostenendo che tale decisione era stata assunta concordemente da entrambi quando erano ancora conviventi e, pertanto,  non veniva definita con nuovo accordo dopo l’autorizzazione a vivere separati.

Gli ermellini ribadiscono un principio già affermato precedentemente secondo il quale non è configurabile a carico del coniuge, che vive con la prole, un obbligo di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine all’effettuazione e determinazione delle spese straordinarie che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso.

Inoltre, respingendo il ricorso la Corte stabilisce, ancora, che nel caso di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non ha effettuato le spese, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

 

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 03-02-2016, n. 2127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni 94/8, presso lo studio dell’avv. FIORE Giovanna (fax n. 06/39730479) che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Gianluigi Ceriotti (Gianluigi.ceriotti.ordineavvocatibustoarsizio.it, fax n. 0331/322778) per procura speciale in calce al ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo all’indirizzo p.e.c. e ai fax sopra indicati;

– ricorrente –

nei confronti di:

F.D., rappresentata e difesa dall’avv. GERINI Francesca (fax n. 039/2327401, p.e.c: gerini.monza.pecavvocati.it), giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Bettolo 4, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Brochiero Magrone, (fax n. 06/3724677, p.e.c:

fabriziobrochieromagrone.ordineavvocatiroma.org);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2553/13 del Tribunale di Monza, emessa il 21 ottobre 2013 e depositata il 23 ottobre 2013, n. R.G. 10392/12.

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

Rilevato che in data 22 agosto 2015 è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

Rilevato che:

  1. Il Giudice di pace di Desio, con sentenza n. 379/12 del 20 maggio 2012, ha accolto l’opposizione di Z.M. al decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da. Daniela Fabris per il pagamento della somma di 4.971,00 Euro corrispondente al 50% delle spese sostenute dalla F. nell’interesse delle figlie minori E. e S. (iscrizione all’asilo nido di (OMISSIS) e all’asilo infantile (OMISSIS)). Il giudice di pace ha pronunciato la revoca del decreto ingiuntivo rilevando l’assenza del preventivo accordo dei genitori all’effettuazione delle predette spese.
  2. Ha interposto appello F.D. rilevando che la decisione di iscrivere le figlie alle citate istituzioni scolastiche era stata assunta concordemente dal genitori quando erano ancora conviventi, senza che fosse necessario quindi un nuovo accordo dopo l’autorizzazione a vivere separati Intervenuta l’11 febbraio 2010.
  3. Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2553/13 ha accolto l’appello e confermato il decreto ingiuntivo n. 1615/11 emesso dal Giudice di pace di Desio.
  4. Ricorre per cassazione Z.M. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..
  5. Si difende con controricorso F.D..

Ritenuto che:

  1. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo perchè manca completamente dell’esposizione dei fatti di causa (cfr. Cass. civ. Sez. 6-3, ordinanza n. 1926 del 3 febbraio 2015). In secondo luogo perchè appare rivolto a ottenere una inammissibile riedizione del giudizio di merito (cfr. Cass. civ. sezione 6-5 n. 635 del 15 gennaio 2015) in ordine alla valutazione della circostanza del pregresso accordo dei coniugi, nel corso del matrimonio, sull’iscrizione delle figlie agli asili e sul valore di presuntivo accordo alla prosecuzione della frequentazione scolastica anche dopo la separazione, in assenza di una tempestiva manifestazione di dissenso da parte dello Z.. infine perchè è palesemente contrario a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli secondo cui non esiste a carico del coniuga affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniugo in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nel limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (cfr. Cass. civ. sezione 1 n. 19607 del 26 settembre 2011 e n. 9376 del 27 aprile 2011 nonchè Cass. civ. sez. 1 n. 2182 del 28 gennaio 2009).
  2. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte letta la memoria difensiva del ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità sulla necessità che nell’atto di impugnazione vi sia una “esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti” (Cass. civ. S.U. ord. n. 11826 del 16 maggio 2013) e sulla necessità che tale sommaria esposizione sia effettuata nel contesto dell’atto di impugnazione, in modo da potar rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. civ. sez. 3 n. 18423 del 21 settembre 2015).

Rileva altresì che secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile a carico del coniuga affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell’ipotesi di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ. sez. 6-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015).

Ritiene pertanto di condividere la relazione che precede con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2016