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Il giudizio sull’anomalia dell’offerta in relazione alla determinazione del costo del lavoro.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il giudizio sull’anomalia dell’offerta in relazione alla determinazione del costo del lavoro.

La sentenza del T.A.R. Marche – Ancona, sez. I, del 18.03.2016 n° 161 merita menzione per aver ribadito i principi fondanti il giudizio sull’anomalia delle offerte in relazione anche all’ulteriore profilo dei parametri di riferimento per la determinazione del costo del lavoro in sede di formulazione di un’offerta economica.

Il caso attiene alla lamentata illegittimità dell’aggiudicazione alla Società resistente del servizio di pulizia presso i Comandi provinciali della Regione nonostante le (presunte) incongruità emerse in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante.

La Società ricorrente rilevava il principale elemento di incongruità nell’applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane il quale – non prevedendo la corresponsione della 14^ mensilità – consentiva un costo del lavoro più basso non conforme a quello determinato dal Ministro del Lavoro con D.M. del 13.02.2014.

Con la sentenza in esame viene innanzitutto confermato il principio ormai consolidato in giurisprudenza per cui “nelle gare pubbliche l’esame delle giustificazioni ed il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni di quest’ultima soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione, abnormi o inficiati da errori di fatto”.

Soltanto in tal ultimo caso, quindi, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato fermo restando, comunque, l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione e di procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera della Pubblica Amministrazione.

Tanto in piena conformità alla funzione propria del sub-procedimento di verifica dell’anomalia che non ha carattere sanzionatorio né è volto alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica; esso mira, piuttosto, all’effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto cosicché l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta risulta essere l’effetto della valutazione operata dall’Amministrazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.

Di qui, la preclusione per il giudice amministrativo di impinguare nel merito tali valutazioni di stretta competenza dell’Amministrazione.

La sentenza in esame offre anche un ulteriore spunto di riflessione circa i parametri di riferimento per la determinazione del costo del lavoro ai fini della formulazione di un’offerta.

Sul punto, il T.A.R. Marche – Ancona, sez. I, ha affermato che “un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata”.

Ed infatti, i decreti ministeriali sul costo del lavoro hanno un valore solo indicativo esprimendo un dato medio suscettibile di scostamenti in relazione alle caratteristiche della fattispecie.