Risarcimento danni al Fondo di Garanzia: il sinistro va provato
Se il danneggiato da un veicolo non identificato vuole promuovere domanda di risarcimento al Fondo di garanzia deve provare il fatto generatore del danno; dunque, non solo le modalità del sinistro e l’attribuzione dello stesso alla condotta del conducente, ma anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. Tuttavia, secondo quanto ha stabilito la Corte, non significa gravare il danneggiato di un onere probatorio che vada oltre le sue possibilità con indagini articolate o complesse, ma è sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi.
Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, poiché non solo la denuncia querela era stata presentata solo dopo due mesi l’accaduto, omettendo eventuali testimoni oculari, ma anche perché la documentazione fotografica depositata agli atti, nonché le deposizioni testimoniali rese nei precedenti gradi di giudizio non erano compatibili con la dinamica del sinistro contenuta nell’atto introduttivo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 24 marzo 2016, n. 5892
Svolgimento del processo
Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di Napoli,
sulla S.S. n. 268 del Vesuvio, il 12 novembre 2002, in conseguenza del quale
N.S. riportò danni personali e materiali.
La danneggiata ha agito nei confronti delle Assicurazioni Generali S.p.A., quale
Impresa Designata per la Regione Campania alla ge-stione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, per ottene-re il risarcimento, assumendo
che fosse rimasto sconosciuto il vei-colo responsabile dei sinistro, benché si
trattasse di una autovettura recante apparenti insegne della Polizia che
procedeva a sirene spie-gate.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, con sentenza che la locale
Corte di Appello ha confermato con integrazione della motivazione.
Ricorre la S., sulla base di unico articolato motivo. Resistono con controricorso
le Assicurazioni Generali S.p.A..
Motivi della decisione
I.- Con l’unico motivo di ricorso si denunzia «violazione e falsa ap-plicazione
degli arti. 111 della Costituzione, dell’art. 132 – comma secondo n. 4 – c.p. c.
ai sensi dell’art. 360 – comma primo, n. 5 – c c. – Art. 19 primo comma lettera
“a” della Legge 24.12.1969 N. 990 – Art. 116 c. p. c. ».
I1 ricorso è infondato.
La ricorrente deduce di avere fornito nei gradi di merito la prova della
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, co. 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1969 n. 990 (ovvero la responsabilità per il sinistro del conducente di
veicolo rimasto sconosciuto).
Lamenta che la corte di appello, nel ritenere il contrario, avrebbe
erroneamente conferito determinante rilievo alla mancata documen-tazione
dell’esito della denunzia-querela presentata in data 11 gen-naio 2003 ed alla
mancata indicazione delle persone informate sui fatti in tale querela, ed
avrebbe comunque valutato in modo non corretto le risultanze delle prove orali
e documentali acquisite nel corso dei giudizio.
Tali assunti sono però smentiti dall’esame della pronunzia impugna-ta.
Deve ribadirsi in proposito, in primo luogo, con riguardo al contenu-to
dell’onere probatorio gravante sull’attore che agisca nei confronti dei Fondo di
Garanzia, che «l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dall’art. 19 della legge n. 990 del 1969 al fine di consentire il
risarcimento dei danni causati dalla circola-zione dei veicoli per i quali vi è
obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non
identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso
compagnia in stato di li-quidazione coatta, non incide sulla regola generale per
cui il dan-neggiato deve provare il fatto generatore del danno; ne consegue
che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti dei
Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo
non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l’attribuibilità dello stesso alla
condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro
veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto
sconosciuto» (Cass. 19 settembre 1992 n. 10762; conf. Cass. 25 luglio 1995 n.
8086; 1° agosto 2001 n. 10484; 10 giugno 2005 n. 12304).
In ordine alle modalità con cui l’attore può adempiere all’onere pro-batorio su
di lui gravante, va richiamato il principio per cui «la pro-va può essere fornita
dal danneggiato anche sulla base di mere “tracce ambientali” o di
“dichiarazioni orali”, non essendo alla vitti-ma richiesto di mantenere un
comportamento di non comune dili-genza ovvero di complessa ed onerosa
attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del
caso concreto», ma, in tale ottica, «al fine di evitare frodi assicurative, viene
richie-sta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la
prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che
risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato
medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”;
che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in
un querelante”» (Cass. 18 novembre 2005 n. 24449).
Va ulteriormente precisato che «la prova che il danneggiato è tenu-to a fornire,
che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può
essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle
competenti autorità, ma senza auto-matismi, sicché il giudice di merito può sia
escludere la riconducibi-lità della fattispecie concreta a quella del danno
cagionato da veico-lo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o
querela, sia affermarla, in mancanza della stessa» (Cass. 3 settembre 2007 n.
18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480). Nello stesso ordine di idee, va
poi considerato che «l’omessa de-nuncia dell’accaduto all’autorità di polizia od
inquirente non è suffi-ciente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento e
allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non
va-le, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto;
entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi
dell’effettivo avveramento del sinistro» (Cass. 2 settembre 2013 n. 20066) e,
ancor più specificamente, che «la presentazione di una denuncia o di una
querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di
risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in
quanto l’accertamento giudi-ziale, nel cui contesto la presentazione o meno
della denuncia o del-la querela costituisce un mero indizio, non riguarda la
diligenza del-la vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la
cir-costanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un
veicolo non identificato» (Cass. 4 novembre 2014 n. 23434). Del pari, quindi,
«la circostanza che la vittima, nell’immediatezza del sinistro, abbia presentato
una denuncia penale priva dell’indicazione di testimoni, mentre tali testimoni
abbia poi intima-to nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce
di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente
valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inatten-dibilità dei
testimoni stessi» (Cass. 1.8 giugno 2012 n. 9939). Infine, per quanto riguarda
la prova che il veicolo investitore sia ri-masto sconosciuto, «è sufficiente
dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di
polizia, le indagini compiu-te o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per
l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo,
senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini
ar-ticolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligen-te
mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione de-gli stessi»
(Cass. 13 luglio 2011 n. 15367).
La corte di merito si è pienamente conformata ai suddetti principi, valutando la
tardività della denunzia querela presentata dalla S. e l’omessa indicazione in
essa dei testimoni del sinistro come indizi utili a rafforzare il giudizio di
mancata prova dei fatto, già cor-rettamente desunto dalle insufficienti e
contraddittorie emergenze delle prove testimoniali e documentali.
Essa ha infatti espressamente preso in considerazione la deposizio-ne
testimoniale assunta nel corso dei giudizio e la documentazione fotografica
versata in atti, che ha ritenuto non compatibile con la prospettazione della
dinamica dei sinistro contenuta nell’atto intro-duttivo e con quella riferita dal
teste, e ha ritenuto tali elementi i-struttori non idonei ad integrare
l’adempimento dell’onere probato-rio gravante sulla parte attrice.
La mancata documentazione dell’esito della denuncia querela, spor-ta solo
circa due mesi dopo l’accaduto e senza l’indicazione dei testi oculari poi
puntualmente indicati nell’atto di citazione – circostanze particolarmente
significative in considerazione dei fatto che il pre-sunto veicolo responsabile del
sinistro recava le insegne della Polizia e procedeva a sirene spiegate (il che ne
avrebbe potuto consentire l’identificazione da parte degli organi di polizia, se
tempestivamente e dettagliatamente informati) – costituiscono, nell’economia
della decisione, elementi di conferma e rafforzamento delle predette
con-clusioni in ordine alla insufficienza delle prove e ai dubbi sulla veri-dicità
dell’evento posto a base della pretesa.
I giudici di merito, in tal modo, hanno statuito in modo pienamente conforme
ai principi espressi in materia dalla costante giurispruden-za di questa Corte, e
sopra richiamati.
La motivazione sul punto risulta adeguata, priva dì vizi logici e dei tutto
esaustiva, e come tale essa non è censurabile nella presente sede.
2.- Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della
soccombenza, come in dispositivo. Dal momento che il ricorso risulta notificato
successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, de-ve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1-
quater, dei D.P.R. n. 115 dei 2002, introdotto dall’art. 1, co. 17, della citata
legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente S. a pagare le spese del pre-sente giudizio in favore
della società controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 7.200,00, di cui €
200,00 per esbor-si, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contri-buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.