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LA POLIZIA CHE ESEGUE IL SEQUESTRO PREVENTIVO NON HA L’OBBLIGO DI AVVISARE L’INDAGATO CHE PUO’ CHIAMARE IL PROPRIO AVVOCATO DIFENSORE.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

LA POLIZIA CHE ESEGUE IL SEQUESTRO PREVENTIVO NON HA L’OBBLIGO DI AVVISARE L’INDAGATO CHE PUO’ CHIAMARE IL PROPRIO AVVOCATO DIFENSORE.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 15453 depositata il 13 aprile 2016, fanno luce sulla questione relativa all’applicabilità o meno dell’avvertimento ex art. 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, in caso di sequestro preventivo d’urgenza da parte della polizia giudiziaria.

A riguardo vari sono stati gli orientamenti giurisprudenziali che sono susseguiti nel corso degli anni.

Secondo un primo orientamento la tutela prevista dal codice di rito sarebbe limitata ai sequestri finalizzati alla raccolta di prove, mentre secondo un diverso orientamento si prescinde dalla natura probatoria dell’atto, e si giustifica l’avvertimento come estensione anche ai sequestri preventivi d’urgenza sul presupposto che l’onere imposto dall’articolo 356  cp.p deve ritenersi operante anche quando si procede a sequestro preventivo.

La Cassazione con sentenza in oggetto si schiera a favore del primo orientamento affermando che in materia di sequestro preventivo, non sussiste l’obbligo di dare preavviso al difensore di fiducia circa l’esecuzione del sequestro, né quello di avvertire l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356, 364 cpp e 114 disp att cpp riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese al preventivo, data la diversità delle esigenze che giustificano i due istituti.

Non c’e’ dunque un obbligo di avvisare l’indagato in caso di sequestro preventivo della possibilità di farsi assistere da un legale in quanto in tal caso le garanzie difensive sono assicurate dal controllo esercitato in tempi brevi dal giudice. In tal senso è possibile ravvisare un’analogia tra sequestro preventivo e fermo previsto dall’art. 384 c.p.p. in cui emergono le analoghe esigenze cautelari e provvisorie che farebbero escludere la possibilità del presidio difensivo di un avvocato dato che comunque anche in questo caso e’ previsto un controllo immediato da parte del giudice.