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Il Tar Campania sulla carente motivazione di diniego di permesso di costruire.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il Tar Campania sulla carente motivazione di diniego di permesso di costruire.

È di recente pubblicazione un intervento del Tar Campania in merito ad un palese difetto di motivazione, afferente il rilascio di diniego del permesso di costruire.

Il ricorso presentato, aveva ad oggetto l’impugnativa di svariati atti tra cui la richiesta respinta di permesso di costruire per la realizzazione, su un sito di Giugliano in Campania, di un’area di servizio per la distribuzione di carburanti e connesse attività commerciali.

Sulla base di tale diniego il ricorrente denunciava il difetto di motivazione, censurando la mancata indicazione di specifici parametri dispositivi del piano di lottizzazione, ritenuti in concreto violati.

Come ben noto ai sensi dell’art. 3 L.241/90 la motivazione degli atti amministrativi è obbligatoriamente prevista come precipitato logico dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la P.A. deve necessariamente uniformarsi. In tal senso, matura rispetto agli stessi, una legittima aspettativa per il privato a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del procedimento incidente sui suoi interessi; anche al fine di poter efficacemente esercitare le proprie ragioni di difesa dinanzi all’organo giudicante.

Il Tar Campania, sulla scorta del dettato normativo, accoglie il ricorso e dichiara carente la motivazione espressa dall’Amministrazione competente sul diniego in oggetto. Invero secondo l’organo giudicante la motivazione risulterebbe del tutto carente, in quanto fondata su un generico contrasto dell’opera progettata con leggi, regolamenti e strumenti urbanistici.

La motivazione del diniego, come attentamente osservato, dovrebbe soffermarsi sulle previsioni normative e/o sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici che si assumono ostative al rilascio del titolo, non solo per consentire all’interessato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione dell’opera, ma anche per confutare in giudizio in maniera consapevole, la legittimità del provvedimento.

Tali deficienze motivazionali non possono essere colmate, come nel caso di specie è avvenuto, con un relazione istruttoria postuma depositata dall’Amministrazione resistente. Si tratta di una notazione difensiva, estranea al corpo motivazionale degli atti in contestazione e, non riesce ad introdurre idonei strumenti di supporto al disposto diniego di permesso di costruire.

Infatti è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante scritti difensivi predisposti dall’Amministrazione resistente, anche dopo le modifiche della legge 241/90, a seguito della L.15/2005; soprattutto quando si tratta di integrazione mediante la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire l’emanazione del provvedimento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2014, proposto da:

EDIL GA S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabrizio Perla, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39;

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Sica, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Roberto Bracco n. 45 presso lo studio dell’Avv. Maurizio Rumolo;

per l’annullamento

  1. a) della nota dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania n. 32/N/2013 del 25 novembre 2013, con cui è stato disposto il diniego del permesso di costruire richiesto dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti;
  2. b) della nota dirigenziale del Comune di Giugliano in Campania prot. n. 45033 del 5 settembre 2013, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire;
  3. c) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Vista la relazione istruttoria depositata in data 18 aprile 2016 dall’amministrazione resistente in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 1332 del 9 marzo 2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 il dott. Carlo Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto che il ricorso si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, giacché si presenta manifestamente fondato nei limiti di seguito precisati;

Rilevato che:

– nella presente controversia sono oggetto di impugnazione gli atti, meglio individuati in epigrafe, con cui è stata respinta la richiesta di permesso di costruire presentata dalla società ricorrente al fine della realizzazione, su suolo sito in Giugliano in Campania e distinto in catasto al foglio 54, p.lle 2049-273 e 1279, di un’area di servizio per la distribuzione di carburanti e connesse attività commerciali;

– alla domanda di annullamento è acclusa istanza di risarcimento dei danni conseguenziali;

– il diniego opposto alla richiesta, sulla scorta del preliminare rilievo che le progettate opere edilizie ricadono in parte in zona D/2 “artigianato e piccola industria” ed in parte in zona E/1 “agricola normale”, poggia sull’unico motivo che, poiché la zona D/2 è compresa nel piano di lottizzazione approvato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 luglio 2006 mentre la zona E/1 è ad esso esterna, “l’intervento risulta in contrasto con il piano di lottizzazione approvato”;

Considerato che:

– si palesa fondata la prima censura, con cui parte ricorrente denuncia il difetto di motivazione da cui sarebbe affetto il contestato diniego, in termini di mancata indicazione degli specifici parametri dispositivi del piano di lottizzazione ritenuti in concreto violati;

– invero, vale premettere che il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi, scolpito nell’art. 3 della legge n. 241/1990, non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la p.a. deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all’autorità giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4982; TAR Lazio Roma, Sez. I-ter, 31 gennaio 2011 n. 841; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 25 marzo 2009 n. 1610);

– in tale ottica, è carente di motivazione il diniego di permesso di costruire fondato su un generico contrasto dell’opera progettata con leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni normative e/o sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici che si assumano ostative al rilascio del titolo, in modo da consentire all’interessato, da un lato, di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione dell’opera e, dall’altro, di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato; di conseguenza, la determinazione reiettiva del permesso di costruire, quando si limita, come nella specie, ad un’apodittica affermazione di principio sulla contrarietà dell’attività edilizia ad uno strumento urbanistico quale il piano di lottizzazione, risulta viziata da difetto di motivazione, atteso che l’obbligo di motivazione legislativamente imposto va declinato in adeguate argomentazioni che chiariscano la non compatibilità dell’opera con le singole prescrizioni di piano preposte a tutela dell’ordinato sviluppo del territorio (cfr. TAR Marche, Sez. I, 9 ottobre 2015 n. 732; TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 23 giugno 2015 n. 1504; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 9 novembre 2012 n. 4531);

– né le deficienze motivazionali delle gravate determinazioni comunali possono essere colmate dalla relazione istruttoria depositata dall’amministrazione resistente in data 18 aprile 2016, nella quale si prospetta essenzialmente che l’intervento progettato si porrebbe in contrasto con l’art. 16 del piano di lottizzazione (come recepito nella corrispondente convenzione urbanistica), configurandosi quale variante planovolumetrica allo strumento urbanistico attuativo;

– tale notazione difensiva, estranea al corpo motivazionale degli atti in contestazione, non riesce ad introdurre idonei elementi di supporto al disposto diniego di permesso di costruire. Infatti, è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli scritti difensivi predisposti dall’amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalla legge n. 15/2005, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire il provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell’esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (orientamento consolidato: cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2011 n. 5598 e 30 giugno 2011 n. 3882; TAR Campania Salerno, Sez. II, 15 febbraio 2012 n. 218; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 10 giugno 2011 n. 3081);

– invero, la norma contenuta nell’art. 3 della legge n. 241/1990, che prescrive che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, non è riconducibile a quelle “sul procedimento o sulla forma degli atti”, poiché la motivazione non ha alcuna attinenza né con lo svolgimento del procedimento né con la forma degli atti in senso stretto, riguardando, più precisamente, l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche “che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”; tant’è che nella stessa giurisprudenza comunitaria la motivazione viene configurata come requisito di “forma sostanziale” (cfr. TAR Sicilia Catania, Sez. IV, 29 marzo 2012 n. 900);

– ad ogni modo, tale tardivo supporto motivazionale si presenta anche insufficiente per fornire giustificazione alla reiezione dell’istanza della ricorrente, se solo si pone mente al fatto che l’art. 16 del piano di lottizzazione non si occupa di varianti planovolumetriche, bensì dei cambiamenti di destinazione degli edifici, e che il precedente art. 15 consente espressamente, sebbene entro certi limiti, l’introduzione delle predette varianti nella fase di esecuzione del piano;

– discende da quanto esposto l’illegittimità per carenza motivazionale delle gravate note dirigenziali del Comune di Giugliano in Campania, che meritano di essere annullate, con assorbimento delle rimanenti censure meno invasive quivi non esaminate;

– viceversa, non merita accoglimento la connessa istanza risarcitoria, peraltro non provata nel quantum, atteso che deve escludersi che l’annullamento di atti illegittimi per difetto di motivazione possa di per sé comportare il diritto al risarcimento dei danni subiti, giacché tale vizio non impedisce (ma anzi consente) il riesercizio del potere, con la conseguenza che la domanda risarcitoria non può che essere valutata all’esito dell’eventuale nuova attivazione del potere (orientamento consolidato: cfr. per tutte TAR Sicilia Catania, Sez. I, 14 aprile 2011 n. 927);

Ritenuto, in conclusione, che:

– il ricorso deve essere accolto limitatamente all’annullamento degli atti impugnati;

– le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente amministrazione comunale nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Giugliano in Campania a rifondere in favore della società ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE                      IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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Emilia Amodeo
Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II nel 2010, ha svolto la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli fino al 2012. Nel 2013 ha conseguito a pieni voti l’esame di Avvocato. Ha frequentato diverse scuole di preparazione al concorso in magistratura e, pur non avendo mai abbandonato gli studi, attualmente collabora con uno studio professionale di commercialisti e consulenti del lavoro in Napoli. Lo scorso anno, inoltre, ha conseguito con buoni risultati il certificato IELTS presso il British Coucil-Napoli.