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Nei reati contro la persona va sempre effettuata la notifica alla persona offesa da parte del pubblico ministero dell’avviso della richiesta di archiviazione

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Nei reati contro la persona va sempre effettuata la notifica alla persona offesa da parte del pubblico ministero dell’avviso della richiesta di archiviazione, non rilevando il merito della vicenda o la definizione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, dovendosi, a questi fini, tener conto soltanto del titolo di reato per cui si procede. 

E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione – Sezione III – con la sentenza n. 24432 del 18.02.2016, depositata il 13.06.2016, con cui ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice per le indagini preliminari ed ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Nel caso trattato vi è stata l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero alla persona offesa del reato previsto dall’art. 609 bis c.p..

Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso dall’interessato, lamentando la mancata notifica di detto avviso, nonostante l’art. 408 c.p.p. espressamente lo preveda a cura del pubblico ministero per i delitti commessi con violenza alla persona.

Recita, infatti, l’art. 408 del codice di procedura penale al comma 3 bis: “Per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni”

Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 10959 del 29.01.2016 aveva già chiarito che la nozione di delitti commessi con violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, cosi’ come risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario; precisando, altresi’, che l’obbligo di comunicazione alla persona offesa in caso di archiviazione prescinde da ogni eventuale richiesta dell’interessato, con la conseguenza che la sua omissione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità del decreto di archiviazione emesso “de plano”, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 127, comma quinto, c.p.p. (che rimanda all’art. 178 c.p.p. il quale statuisce che: “e’ sempre prescritta a pena di nullita’ l’osservanza delle disposizioni concernenti: a) le condizioni di capacita’ del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento; c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonche’ la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”).

Il pubblico ministero, invece, nel chiedere l’archiviazione, aveva ritenuto di non dover notificare l’avviso alla persona offesa; archiviazione disposta, poi, dal giudice per le indagini preliminari nonostante l’omissione, pur avendo il procedimento ad oggetto il reato ex art. 609 bis c.p., che, per definizione, è un reato commesso con violenza o minaccia alla persona.

A nulla rilevando la circostanza dedotta nella motivazione del pubblico ministero nella richiesta di archiviazione, per cui la persona offesa non era stata costretta al rapporto sessuale, ma solamente persuasa, in quanto la Cassazione sostiene che ciò è attinente al merito della vicenda e della eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato e non, invece, alle forme da seguire per richiedere l’archiviazione sulla base del titolo di reato per cui si procede, che nella specie imponeva, a prescindere dalla sussistenza o meno del reato, di effettuare l’avviso della cui omissione si duole la persona offesa, con la conseguente sussistenza della nullita’ della stessa denunciata.

In altri termini la S.C. ribadisce che occorre avere in considerazione il titolo del reato per il quale si procede per stabilire se l’avviso è dovuto o meno alla parte offesa.

Pertanto, la Corte di Cassazione, stante la nullità, ha disposto l’annullamento del provvedimento di archiviazione impugnato e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, per l’adempimento previsto dalla norma.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-02-2016) 13-06-2016, n. 24432

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE TERZA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente –

 

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

 

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere –

 

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere –

 

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da:

 

F.N., nata in (OMISSIS) il (OMISSIS);

 

quale parte civile nel procedimento nei confronti di:

 

Z.A., nato ad (OMISSIS) il (OMISSIS);

 

avverso il decreto di archiviazione dell’11/3/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna;

 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

 

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni;

 

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

1. Con decreto del 11 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di Z.A. per il reato di cui all’art. 609 bis c.p..

 

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la persona offesa, lamentando l’omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione, nonostante l’art. 408 c.p.p., comma 3 bis, lo imponesse in ogni caso a cura del Pubblico Ministero per i delitti commessi con violenza alla persona.

 

3. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso, evidenziando l’insussistenza della violenza e quindi la non necessarietà della notificazione alla persona offesa ed a cura del Pubblico Ministero della richiesta di archiviazione, essendo fondata la richiesta di archiviazione proprio sulla mancata costrizione della parte offesa ad un rapporto sessuale con l’indagato.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso della persona offesa è fondato.

 

L’art. 408 c.p.p., comma 3 bis, introdotto dalD.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 2, comma 1, lett. g), convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, stabilisce che “Per i delitti commessi con violenza alla persona, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a venti giorni”.

 

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo chiarito che la nozione di delitti commessi con “violenza alla persona” deve essere intesa alla luce del concetto di “violenza di genere”, risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario, precisando anche che l’obbligo di comunicazione alla persona offesa prescinde da ogni eventuale richiesta dell’interessato, con la conseguenza che la sua omissione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127 c.p.p., comma 5, del decreto di archiviazione emesso “de plano”, impugnabile con ricorso per cassazione (così Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016, C, Rv. 265894).

 

Ora, nella vicenda in esame, benchè i procedimento avesse ad oggetto i reato di cui all’art. 609 bis c.p.; dunque un reato che per definizione normativa è commesso con violenza o minaccia alla persona, il Pubblico Ministero ne ha chiesto l’archiviazione omettendo suddetto necessario avviso alla persona offesa, archiviazione che è stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna nonostante tale omissione.

 

Non rileva, al riguardo, la circostanza, evidenziata dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione e sottolineata anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, della esclusione da parte della persona offesa di non essere costretta con violenza ad un rapporto sessuale, ma persuasa, perchè ciò attiene al merito della vicenda e della eventuale archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato, e non, invece, alle forme da seguire per richiedere l’archiviazione sulla base del titolo di reato per cui si procede, che, nella specie, imponeva, a prescindere dalla sussistenza o meno del reato, di effettuare l’avviso della cui omissione si duole la persona offesa, con la conseguente sussistenza della nullità dalla stessa denunciata.

 

Ne conseguono, stante la nullità determinatasi, l’annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 11/3/2014 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna.

 

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2016.

 

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2016