Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità d’integrare la sentenza civile in quanto, ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del Giudice ordinario, attraverso il giudizio d’ottemperanza recupererebbe il ceduto sindacato sul rapporto sottostante ove difetta di giurisdizione.
I Giudici amministrativi partenopei, nel decidere una controversia in tema di mancata corretta esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva disposto una rivalutazione contributiva, precisano i limiti dei poteri del giudice dell’ottemperanza nei casi in cui quest’ultimo sia chiamato a dare esecuzione ad giudicato contenuto in una statuizione del giudice ordinario, ribadendo per queste ipotesi la natura meramente esecutiva della sua funzione
La sentenza in esame sostiene che il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità d’integrare la sentenza civile in quanto, ove gli si riconoscesse una “cognitio” piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del Giudice ordinario, attraverso il giudizio d’ottemperanza recupererebbe il ceduto sindacato sul rapporto sottostante (Cons. di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561) ove difetta di giurisdizione.
Ne consegue che il giudice dell’ottemperanza, a fronte di una sentenza del giudice ordinario, risulta impedito di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduce in mere ed automatiche operazioni di calcolo scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto.
Trattasi di un accertamento che, siccome inerisce al merito del rapporto, non può essere richiesto al giudice amministrativo dell’ottemperanza che, nel caso venga richiesta l’esecuzione del giudicato di una sentenza del giudice ordinario, deve limitarsi a dare mera esecuzione del disposto del titolo giudiziale azionato, senza poterlo integrare in alcun modo, essendo il giudice dell’ottemperanza sprovvisto di giurisdizione sul rapporto sottostante.
Nel giudizio di ottemperanza, difatti, non può essere riconosciuto un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (Cons. di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; Cons. di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. di Stato, Sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2013, proposto da:
***************************
contro
*******************************************
per l’ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-resa dal Tribunale Civile di -OMISSIS-avente ad oggetto -OMISSIS-
Con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato il “diritto del ricorrente alla -OMISSIS-per l’intero periodo lavorativo con tutte le conseguenze di legge”.
L’INPS ha proposto appello avverso tale sentenza e la Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, ha respinto l’appello con sentenza n. -OMISSIS-
La sentenza della Corte di Appello non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Parte ricorrente ha ritenuto che l’INPS non abbia esattamente ottemperato al dictum della sentenza del Tribunale di Napoli, così come confermata dalla Corte di Appello, e, in particolare, che abbia riconosciuto la -OMISSIS-solamente per il periodo di -OMISSIS-, anziché per l’intero periodo lavorativo.
Ha quindi presentato ricorso per l’ottemperanza, notificato il 12.6.2013, chiedendo che il T.A.R. voglia disporre l’esatto adempimento in suo favore della sentenza in epigrafe indicata, nominando a tal fine un commissario ad acta che provveda all’ottemperanza.
Ha chiesto, altresì, la fissazione di una somma di denaro a carico dell’Amministrazione resistente per ciascuna violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Si è costituito in giudizio l’INPS deducendo di avere provveduto, in data 12 luglio 2013, a eseguire integralmente la sentenza in questione.
Con le ordinanze n. 1261/2014 e 2744/2014, l’adito T.A.R. ha chiesto alle parti chiarimenti in ordine a se e con quali modalità l’INPS abbia effettivamente dato corso alla -OMISSIS-per l’intero periodo lavorativo.
1) Il ricorso non può trovare accoglimento.
2) In via preliminare il Collegio rileva come il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità d’integrare la sentenza civile in quanto, ove gli si riconoscesse una “cognitio” piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del Giudice ordinario, attraverso il giudizio d’ottemperanza recupererebbe il ceduto sindacato sul rapporto sottostante (arg. da Cons. Stato, sez. V, 2.2..2009, n. 561) ove difetta di giurisdizione.
In particolare, a fronte di una sentenza del giudice ordinario risulta impedito al giudice amministrativo dell’ottemperanza, neanche a mezzo del commissario ad acta, di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduce in mere ed automatiche operazioni di calcolo scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto.
Tale accertamento, impinguendo nel merito del rapporto, non può essere richiesto al giudice amministrativo dell’ottemperanza che, nel caso venga richiesta l’esecuzione del giudicato di una sentenza del giudice ordinario, deve limitarsi a dare mera esecuzione del disposto del titolo giudiziale azionato, senza poterlo integrare in alcun modo, essendo il giudice dell’ottemperanza sprovvisto di giurisdizione sul rapporto sottostante.
Nel giudizio di ottemperanza, difatti, non può essere riconosciuto un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817).
3) In punto di fatto risulta che, in data -OMISSIS-, l’INAIL ha provveduto ad effettuare -OMISSIS-, -OMISSIS-, ovverosia sostanzialmente sino alla data della sentenza di primo grado confermata in grado di appello.
Parte ricorrente, tuttavia, ritiene che la rivalutazione debba arrivare sino alla data odierna, in forza della previsione della spettanza della stessa “per l’intero periodo lavorativo”, contenuta nella sentenza del Tribunale, poi confermata dalla Corte di appello.
In punto di diritto il Collegio indica come il contenuto dispositivo della sentenza passato in giudicato si deve evincere dal combinato disposto della sentenza di primo grado e dalla sentenza di appello che l’ha confermata.
La prima ha dichiarato, nel dispositivo, “il diritto del ricorrente alla -OMISSIS-per l’intero periodo lavorativo con tutte le conseguenze di legge”.
La seconda, passata in giudicato, ha interpretato, in sede di appello la sentenza di primo grado anche nella parte in cui riferisce la spettanza del diritto “per tutto il periodo lavorativo”.
In particolare, la sentenza di appello rileva di condividere in linea di principio l’interpretazione dell’INPS secondo cui “né la lettera né la ratio del -OMISSIS- nella formulazione successiva alle modifiche di cui al di. -OMISSIS-consentono che il -OMISSIS-vada esteso alla intera vita lavorativa come ritenuto nella impugnata sentenza”.
Continua indicando che “Dispone, infatti, il citato -OMISSIS-, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria c-OMISSIS-, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, -OMISSIS-
Il Giudice di legittimità, dapprima con la sentenza -OMISSIS– con le quali, per altro, sono state cassate proprio pronunzie di questa Corte di Appello – ha, tuttavia, precisato che la utilizzazione di espressioni letterali differenti -OMISSIS- trova una giustificazione diversa da quella precedentemente sostenuta.
Per i lavoratori che abbiano -OMISSIS-, infatti, non è richiesto un -OMISSIS-, né l’accertamento della sussistenza della -OMISSIS-
Conseguentemente, la -OMISSIS-
Per i lavoratori che (-OMISSIS-) invece, -OMISSIS-, riconosce il-OMISSIS- A tali fini si rivela però del tutto ultroneo -OMISSIS-
In conclusione, la locuzione intero periodo non riveste quel carattere di inequivocità, né la ratio della disposizione, per come individuata anche dal Giudice delle leggi nelle sentenze n. -OMISSIS-
Nel caso di specie, tuttavia, il primo giudice ha espressamente limitato -OMISSIS–OMISSIS-” e il dispositivo della impugnata sentenza non può che essere letto in stretta correlazione con la parte motiva della decisione in cui chiaramente si fa costante riferimento al -OMISSIS-
4) In sostanza la statuizione su cui si è formato l’effetto di giudicato in seguito alla sentenza di Corte di Appello, non riconosce sic et simpliciter il diritto del ricorrente a ottenere-OMISSIS-ma rileva, per limitare il periodo di riconoscimento del diritto, un diverso e ulteriore presupposto quello della -OMISSIS-, peraltro indicando, sempre in sede di interpretazione della sentenza di primo grado, la necessità del -OMISSIS-
La sussistenza di tale presupposto, connesso alla -OMISSIS-, se può dirsi accertata per il periodo specificamente azionato dinanzi al giudice ordinario ad opera della stessa sentenza di quest’ultimo (ovverosia sino al momento della pronuncia), non appare di sicura sussistenza per il periodo successivo, dovendo essere oggetto di specifico accertamento, volto alla verifica dell’esistenza del relativo presupposto .
Ciò tanto più in quanto sull’esistenza di tale presupposto per il periodo successivo alla sentenza oggetto di giudicato c’è contestazione tra le parti e, peraltro, dello stesso sono possibili differenti interpretazioni che vanno dalla sola necessità di -OMISSIS-sino a quella, ventilata nella stessa sentenza di Corte di Appello, della -OMISSIS-
In altre parole, dalla sentenza di primo grado si può evincere che il giudice abbia considerato sussistente tale condizione per il periodo di specifico riferimento della pronuncia (il periodo concretamente azionato).
Per i periodi successivi, tuttavia, nel caso in cui, -OMISSIS-, la sussistenza di tale condizione non sia pacifica, la stessa deve essere accertata e tale accertamento non può essere effettuato in sede di giudizio di ottemperanza, stante il ruolo meramente esecutivo del giudice amministrativo nell’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario che, come indicato, non può procedere ad ulteriori autonomi accertamenti, dovendosi limitare dare mera esecuzione del disposto del titolo giudiziale azionato, senza poterlo integrare in alcun modo.
L’accertamento della permanenza per il periodo successivo alla statuizione passata in giudicato del presupposto dell’essere sottoposto -OMISSIS–OMISSIS-, con le relative opzioni interpretative allo stesso inerenti, non può rientrare nell’oggetto della sentenza di ottemperanza.
Ciò stante che su tale tema decidendum il giudice amministrativo sarebbe comunque carente di giurisdizione spettando in questa materia ogni accertamento relativo al rapporto al giudice ordinario.
5) Per le suindicate ragioni il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della complessità delle questioni trattate e delle motivazioni della sentenza, legata ai limiti intrinseci del giudizio di ottemperanza, quale mero processo esecutivo nel caso di mancata esecuzione di sentenze del giudice ordinario, nonché del fatto che per parte del periodo l’INPS ha proceduto alla -OMISSIS-successivamente all’introduzione del presente giudizio, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Michele Buonauro, Consigliere
Fabrizio D’Alessandri, Primo Referendario, Estensore