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Esame Avvocato 2014. Parere Penale. Le nostre soluzioni

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Esame Avvocato 2014. Parere Penale. Le nostre soluzioni

 

Il caso proposto impone la trattazione dei reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p. relativi, rispettivamente, ai delitti di concussione ed induzione indebita, così come attualmente regolati a seguito della entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, datata 28 novembre 2012. Prima di questa legge le ipotesi delittuose oggi riconducibili alle norme di cui al 317 e 319 quater c.p. erano regolate dal solo articolo 317 c.p., nel testo modificato dalla legge n. 86 del 1990, in vigore, appunto, fino alla data del 28 novembre 2012.  La novella del 2012, invece, ha ridefinito la originaria ipotesi delittuosa unica di cui al 317 c.p., che, nel testo previgente, parificava le condotte di costrizione e induzione, creando, appunto, due nuove ipotesi delittuose.  La prima (la concussione) resta disciplinata dal solo articolo 317 c.p., e conserva i precedenti caratteri della concussione per costrizione, aumentando le pene previste e lasciando, come soggetto attivo, il solo pubblico ufficiale, eliminando, invece, la figura dell’incaricato di pubblico servizio. La seconda ipotesi di reato, scorporata dal testo di cui all’articolo 317 c.p., è ora regolata dal nuovo testo dell’articolo 319 quater c.p., fattispecie configurabile pure a carico di incaricato di pubblico servizio e punita con pene più lievi rispetto all’articolo 317 c.p..

Particolare importanza riveste, nel caso in esame, il dato cronologico. La traccia precisa, infatti, che Tizio è stato condannato in primo grado con sentenza pronunciata nell’ottobre 2012, e, quindi, nel vigore del vecchio trasto di cui all’articolo 317 c.p., ma depositata il 30.11.2012, e, dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 6.11.12 n.-190 (la c.d. legge anticorruzione) la quale, all’art. 1, comma 75, lettera D, ha provveduto a riformulare il delitto di cui all’art. 317 c.p., inasprendo, tra l’altro, le pene, ed introducendo, inoltre, la nuova figura delittuosa di cui all’art. 319 quater c.p..

Secondo il dato cronologico menzionato  la sentenza in esame è venuta a giuridica esistenza solo in data 30.11.2012, allorquando essa è stata depositata, e, dunque, in un momento storico in cui le riforme accennate di cui alla legge 190 del 2012 erano già entrate in vigore (28.11.2012). La traccia, tuttavia, non precisa se il Tribunale ha applicato il nuovo o il vecchio testo di cui all’articolo 317 c.p., limitandosi a precisare che la pronuncia è avvenuta in data ottobre 2012, e, dunque, allorquando la nuova normativa non era ancora stata approvata.

Dai  dati letterali accennati emerge che il caso in esame impone la trattazione, tra gli altri, della precisa linea di demarcazione tra la fattispecie di cui al novellato art. 317 c.p. e quella di induzione indebita di cui al nuovo art. 319 quater c.p. e del tema della successione della legge penale nel tempo di cui all’articolo 2 del codice penale.

Per ciò che concerne la prima tematica, dobbiamo soffermare la nostra analisi sulla differenziazione tra la vecchia fattispecie di cui al 317 c.p. e la nuova fattispecie di cui al 319 quater c.p..

Senza volere ripercorrere un dibattito molto complesso svoltosi nelle aule giudiziarie, possiamo semplicemente ricordare, in questa sede, il decisivo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali,  risolvendo il contrasto giurisprudenziale che si era determinato dopo l’entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, hanno recentemente chiarito che la fattispecie di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all’articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto.

In particolare, con la sentenza 14.3.14 n. 12228, le Sezioni Unite hanno elaborato i seguenti principi di diritto:

–          il reato di cui all’art. 317 c.p., come novellato dalla legge n. 190/2012, è qualificato dal c.d. abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato, cioè, mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, dal quale deriva una gravissima limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, pur senza annullarla del tutto;

–          il reato di cui al 319 quater c.p., introdotto con la l. 190.2012, è, invece, qualificato dal c.d. abuso induttivo del p.u. o dell’incaricato di pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione suggestione, inganno o pressione morale dell’individuo con un più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale presta acquiescenza alla richiesta prestazione indebita nella prospettiva di conseguire un altrettanto indebito tornaconto personale;

–          nei casi ambigui, ossia in quelli di incerta o dubbia interpretazione, i criteri di valutazione devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vicenda concreta;

–          vi è continuità normativa, quanto al P.U., tra le previgente concussione per costrizione e il novella to art. 317 c.p., la cui formulazione è del tutto sovrapponibile sotto il profilo strutturale alla prima, con l’effetto che, in relazione ai fatti pregressi va applicato il trattamento più favorevole previsto dalla vecchia normativa;

–          i reati di cui agli articoli 317 e 319 quater del codice penale si differenziano dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale idonea, in ogni caso, a porre l’extraneus in posizione di soggezione, laddove, invece,  nelle fattispecie corruttive si riscontra la cd. Par condicio contractualis, in cui  vi è un incontro assolutamente libero e consapevole della volontà delle due o più parti contrapposte.

Per ciò che concerne, invece, la seconda tematica occorre individuare se nel caso in esame ci si trovi di fronte ad una vera e propria abolitio criminis, regolata dall’articolo 2, comma 2, del codice penale,  o al cospetto di una successione di leggi penali nel tempo regolata dall’articolo 2, comma 4, c.p., con conseguenze giuridiche evidentemente del tutto differenti per Tizio.

Infatti, laddove si propendesse per la soluzione della abolitio criminis pura, Tizio, stante la condotta indicata nella traccia, potrebbe essere considerato non più perseguibile penalmente per il reato da lui commesso; laddove, invece, si ritenesse applicabile la soluzione della successione di leggi penali, Tizio potrebbe, al limite, proporre appello per vedere applicato al suo caso l’articolo 319 quater c.p., con applicazione delle pene più lievi dallo stesso previste.

La Corte di Cassazione, intervenuta anche qui a chiarire la questione, ha ritenuto di dovere privilegiare la seconda soluzione.

Con la sentenza n. 11792 del 2013, infatti, ha stabilito che il legislatore della novella del 2012 ha sostanzialmente riproposto, nel nuovo articolo 319 quater del codice penale, una descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione di cui al previgente testo di cui al 317 c.p.. D’altra parte, poi, la Cassazione ha anche stabilito che l’analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie di reato risulta identico in entrambe le norme.

Il riconoscimento  di una continuità normativa tra vecchia fattispecie di concussione per induzione di cui al 317 c.p. e nuova induzione indebita ex articolo 319 quater c.p. impone, a mente della normativa di cui all’articolo 2, comma 4,  del nostro codice penale, la applicazione retroattiva della disposizione sopravvenuta più favorevole al reo in ragione del già più volte richiamato abbassamento dei limiti edittali di pena, sia nel minimo che nel massimo.

Venendo, dunque, alla soluzione del caso proposto, vi è da dire che la condotta di Tizio, e cioè, avere prospettato  che con la dazione di una somma di denaro il soggetto sottoposto al controllo avrebbe risolto i suoi problemi in relazione alle violazioni riscontrate nella sua autofficina, appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell’ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea ad annientare del tutto la libertà di autodeterminazione del privato. Infatti, Tizio sembra avere posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale, presumibilmente, ha successivamente denunciato il fatto alle competenti autorità, e, in ogni caso, ha deciso di versare il denaro per ottenere un provvedimento illegittimo a lui favorevole.

Il fatto ascritto all’imputato Tizio sembra perfettamente inquadrabile nella fattispecie di cui al nuovo testo dell’articolo 319 quater c.p., per cui il suo legale può con una certa serenità consigliargli di chiedere, attraverso un giudizio di appello, l’annullamento della sentenza di primo grado, in relazione alla qualificazione del reato ed alla determinazione della pena, anche in considerazione degli articoli 62 bis, 63 e  65  c.p. per la concessione delle attenuanti cd. Generiche, tenendo conto, tuttavia, del fatto che la assenza di condanne precedenti non può, da sola, essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti stesse.