La giurisprudenza, ai fini della individuazione del soggetto responsabile e quindi tenuto a rispondere dei danni provocati dagli animali randagi ad altri animali, persone e cose, ha elaborato diversi orientamenti.
In un primo momento, infatti, la Corte di Cassazione si era espressa affermando la responsabilità in solido del Comune e della A.S.L. territorialmente competente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 10638/2002).
Successivamente, però, la Suprema Corte ha mutato il proprio orientamento propendendo per una responsabilità esclusiva dei servizi veterinari delle A.S.L. territorialmente competenti, affermando, in particolare, che è la A.S.L. competente per territorio a dover risarcire i danni causati dai cani randagi se una legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. Civ., sent. 27001/2005; Cass. Civ. Sez. III, sent. n. 8137 del 3.4.2009).
A tal proposito, è opportuno evidenziare che la Legge della Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001 – che si ispira ai criteri fissati dalla Legge statale n. 281 del 14 maggio 1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) – all’art. 5, lettera c), espressamente affida la lotta al randagismo alle A.S.L., prevedendo, per l’appunto, che i servizi sanitari delle AA.SS.LL.: “… attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici …”.
Pertanto, proprio partendo da tali fondate considerazioni, negli ultimi anni l’orientamento della responsabilità esclusiva della A.S.L. competente per territorio è stato seguito da copiosa e costante giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib. Napoli, Sez. Dist. di Frattamaggiore, sent. 18.11.2009; Gdp Gragnano, sent. 11.1.2010; Gdp Pozzuoli, sent. 15.2.2010; Gdp Canosa di Puglia, sent. n. 113/2011; Trib. Bari, Sez. Dist. di Monopoli, sent. 22.11.2011; Tribunale Torre Annunziata, sent. 18 luglio 2014 ).
Il Giudice di Pace di Nola, nella sentenza in oggetto, richiamando la sentenza della Cassazione n. 8137/2009 e la Legge della Regione Campania n. 16/2011, ha riconosciuto sussistere una responsabilità esclusiva della convenuta A.S.L. NA 3 Sud.
Il contrasto giurisprudenziale sul tema ancora sussiste, considerato che, seppure in misura sempre più ridotta, non mancano pronunce che riconoscono, in tema di randagismo, la responsabilità concorrente tra Comune ed A.S.L. (cfr., Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17528/2011; Gdp Acerra, sent. 26.2.2014), pronunce che, sembrano essere in netto contrasto con quanto, invece, emerge chiaramente dalla già citata Legge statale di riferimento e dalle relative Leggi regionali.
Giudice di Pace di Nola, avv. Luigi Beneduce, Sent. n. 3143/2014, Ambrosino c/ A.S.L. NA 3 Sud + 1