Non è sufficiente la mera inclusione dell’immobile nel territorio appartenente al Comprensorio perchè si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, ma è necessario, per poter assoggettare a contribuzione tali beni, che gli stessi, abbiano o possano conseguire un beneficio dell’eventuale opera di bonifica
Il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno, proponeva appello avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, n. 316/15/13 depositata il 05/07/2013, che in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, dichiarava nulla l’ingiunzione di pagamento, per difetto di motivazione e per non essere stata dimostrata l’inclusione del bene nel piano di classifica vigente e nel relativo perimetro di contribuenza.
Nel merito, il Consorzio non ha assolto l’onere della prova a suo carico e la mancata dimostrazione della sussistenza del beneficio diretto e specifico sull’immobile in conseguenza delle opere di bonifica.
La Commissione Provinciale, ha ritenuto che il contribuente, non è stato posto nella condizione di comprendere sia l’an che il quantum della pretesa fondiaria ed il Consorzio in nessuno dei due gradi di giudizio, ha dato dimostrazione contraria. Non è pertanto stato possibile sanare la nullità dell’atto impositivo, per evidente carenza di motivazione.
Sulla base di queste ragioni, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli condivide e conferma la statuizione di contenuta nella sentenza di primo grado, accogliendo le motivazioni poste a base del ricorso da parte del contribuente.
L’appello proposto dal Consorzio viene rigettato, perché priva di fondamento è la pretesa tributaria, anche in presenza di un perimetro di contribuenza, e di un presumibile ma non ancora provato beneficio fondiario.