UGUAGLIANZA ???UNA MERA CHIMERA PER LE COPPIE DELLO STESSO SESSO.
Oh Romeo Romeo perché sei tu Romeo ???
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-02-2015, n. 2400
Impazza su tutti gli organi di stampa la notizia della recentissima sentenza della Corte di Cassazione che nega lo status giuridico derivante dal matrimonio alle persone dello stesso sesso. Ovviamente, dato lo scarso tecnicismo giuridico utilizzato dai giornalisti, la vicenda viene sviluppata attraverso degli slogan ad impatto mediatico tesi ad evidenziare una latente discriminazione verso coloro i quali hanno scelto d’amare persone dello stesso sesso. Si è ben consci del fatto che non è facile trattare la questione problematica, poiché, su tali temi, i rigidi ragionamenti sottesi all’applicazione delle norme giuridiche si scontrano con radicate ideologie di carattere etico morali che, imprescindibilmente, condizionano il ragionamento di un qualsiasi organo giudicante e degli operatori del diritto in genere.
Nella sentenza in esame la Cassazione, utilizza sofisticazioni linguistiche per evitare di perderne una decisione netta sul punto e cerca di nascondersi dietro comodi escamotage per individuare nel legislatore il vero colpevole del mancato riconoscimento dell’uguaglianza tra le coppie di sesso diverso da quelle dello stesso sesso. Infatti, nella sentenza, la Corte chiarisce che il diritto al matrimonio è demandato alla piena discrezionalità del Parlamento.
E cosi, la sentenza del 9 febbraio 2015 fornisce l’occasione per la Cassazione di ribadire che nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo affettivo-relazionale che caratterizza l’unione omo-affettiva, invece, riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. Per questa ragione la Corte di Cassazione ha escluso la contrarietà all’ordine pubblico del titolo matrimoniale estero pur riconoscendone l’inidoneità a produrre nel nostro ordinamento gli effetti del vincolo matrimoniale.
Ergo, per gli ermellini lo statuto giuridico delle coppie dello stesso sesso è indubbiamente passibile di un riconoscimento per via giurisprudenziale secondo un processo di omogeneizzazione di tali coppie rispetto alla condizione in cui versano le coppie coniugate, ma non fino al punto di introdurre il matrimonio, che resta invece riservato al legislatore in quanto «operazione ben diversa da quella consentita». Queste le argomentazioni utilizzate dalla Cassazione per rigettare le pretese affettive dei ricorrenti.
La Cassazione suggella le proprie argomentazioni richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU, in cui si afferma che l’art. 12, ancorché formalmente riferito all’unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo al riguardo. Nell’art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento, ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio per tali unioni (Corte Edu, Schalk and Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, Gas e Dubois c. Francia del 15 marzo 2012 fino alla più recente Hamalainen c. Finlandia del 16 luglio 2014.).
In realtà, non convincono i ragionamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, poiché che senso ha riconoscere il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso se poi questi non hanno la possibilità di essere garantiti da un regime giuridico che tuteli la propria vita coniugale.
Possibile che la Costituzione nel corso dei decenni è stata in grado di evolversi per andare incontro all’esigenze sociali dei cittadini, non è in grado oggi di colmare il vuoto tutela creatosi nei confronti del singolo che, a prescindere del sesso di appartenenza, vuole realizzare il proprio bisogno incondizionato d’amore a parità di condizioni con i soggetti di sesso diverso? Il valore solidaristico, espresso chiare lettere dalla Costituzione, non dovrebbe ammettere deroghe di tal fatta.
In particolare, se è vero che l’art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, e in tali contesti il cittadino ha il diritto di estrinsecare la propria personalità secondo i propri gusti, è chiaro che se quest’ultimo, a prescindere dal proprio orientamento sessuale, decide di costituirsi una formazione sociale maggiormente adatta alle sue esigenze – qual è appunto la famiglia – ad esso vanno riconosciute le stesse condizioni che l’ordinamento si preoccupa di individuare a coloro i quali sono uniti in matrimonio, estendendo, di conseguenza, gli stessi diritti e obblighi che discendono dal codice civile.
Il concetto di marito e moglie, riferito esclusivamente ad un uomo e a una donna, non è altro che il portato di una definizione di carattere sociale relegata ad un contesto storico troppo lontano dall’odierna realtà empirica, lasciare immutata la definizione offerta ai protagonisti dell’unione civile significa escludere la capacità di amare a chi non rientra in tale nozione. In fondo la dizione di marito e moglie corrisponde a un nome…in fondo Che cos’è un nome? Quella che chiamiamo “rosa” anche con un altro nome avrebbe il suo profumo. Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per quel nome che non è parte di te, prendi me stessa (cit. William Shakespear).
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-02-2015, n. 2400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16430/2013 proposto da:
A.A. (c.f. (OMISSIS)), D.S.P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22/A, presso l’avvocato TORINO RAFFAELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO BILOTTA, ANTONIO ROTELLI, ANNA TONIONI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – SINDACO DEL COMUNE DI ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
– intimati –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 09/05/2012, n. 54934/09 R.G.A.D.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati RAFFAELE TORINO e FRANCESCO BILOTTA che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.A. e D.S.P.G. finalizzata a poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste e negate dall’ufficiale di stato civile.
I reclamanti avevano dedotto:
– che non si rintracciava nel codice civile e nella Costituzione una norma definitoria del matrimonio, secondo il paradigma eterosessuale;
– che un’interpretazione orientata dal diritto Europeo, dalle Carte internazionali e dalla giurisprudenza CEDU consentiva al giudice di colmare il vuoto normativo relativo alla mancata considerazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso;
– che il principio di tipicità delle norme che limitano la libertà personale non avrebbe consentito d’introdurre un divieto di contrarre matrimonio non espressamente previsto;
– che il diniego costituiva violazione dell’art. 3 Cost., perchè introduceva una discriminazione per una condizione personale e dell’art. 2, perchè non consentiva il pieno sviluppo di una sfera relazionale a carattere costitutivo in una formazione sociale come l’unione tra due persone dello stesso sesso costituzionalmente protetta, oltre che ampiamente riconosciuta dalle fonti internazionali ed Europee da ritenere vincolanti anche in virtù del rinvio contenuto nell’art. 117 Cost..
La Corte d’Appello ha giustificato il rigetto della domanda sulla base delle seguenti argomentazioni. In primo luogo ha affermato, richiamando testualmente la sentenza, che le eccezioni d’illegittimità costituzionale delle norme civilistiche relative al matrimonio erano state risolte dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 138 del 2010.
Ha aggiunto che l’eccezione fondata sul parametro relativo all’art. 22 Cost., è del tutto infondata non essendo le norme ordinarie che regolano l’istituto matrimoniale rivolte a cagionare la privazione per motivi politici della capacità giuridica. Tali norme si limitano a stabilire le condizioni per l’esercizio del diritto al matrimonio.
Ha precisato che non vi è ragione per la rimessione di alcuna questione alla Corte di Giustizia del Lussemburgo dal momento che sia l’art. 12 CEDU che l’art. 9 della Carta di Nizza rinviano alla discrezionalità legislativa dei singoli stati per la scelta e la disciplina dei modelli matrimoniali.
Infine la sentenza della CEDU Schalk e Kopf contro Austria ha confermato che il matrimonio omosessuale non rientra tra le garanzie della Convenzione. Ha in particolare evidenziato che le unioni omosessuali si trovano in una situazione simile a quella delle coppie eterosessuali quanto all’esigenza di riconoscimento e protezione giuridica della relazione, ma non ne sono discriminate nè sotto il profilo dell’art. 8, nè dell’art. 14, nè dell’art. 12, perchè queste norme non obbligano gli Stati contraenti a consentire l’accesso al matrimonio.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione A.A. e D.S.P.G. affidandosi a tre motivi.
Si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, il Ministero dell’Interno. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
I ricorrenti preliminarmente evidenziano che la questione sottoposta all’esame della Corte è nuova, avendo ad oggetto il rifiuto di procedere alle pubblicazioni matrimoniali e non alla trascrizione di un titolo estero. Inoltre chiariscono che la sentenza n. 4184 del 2012 di questa Corte ha stabilito che la nozione di matrimonio da accogliere nel nostro ordinamento comprende anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso, superando l’impianto della pronuncia della Corte Cost. n. 138 del 2010. Devono, pertanto, ritenersi sussistenti le condizioni per la messa in discussione della tenuta costituzionale della regola dell’assoluta discrezionalità del legislatore nazionale in questa materia. Alla luce della giurisprudenza sopravvenuta e dei nuovi contributi della dottrina devono, pertanto, secondo le parti ricorrenti, essere riverificate le questioni di legittimità costituzionale già esaminate e quelle nuove.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 1, 3 e 10 Cost., art. 117 Cost., comma 1; art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 12 della CEDU per avere la Corte d’Appello fondato la propria decisione sulla ineludibilità della differenza di sesso tra i nubendi superata invece dalla sentenza n. 4184 del 2012 che ha espressamente affermato “l’art. 12 CEDU ha privato di rilevanza giuridica la diversità di sesso tra i nubendi dovendo tale norma essere interpretata secondo quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza”.
Tale novità, secondo i ricorrenti, impone di riconsiderare l’impianto della sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale proprio con riferimento ai parametri interposti costituiti dai citati art. 12, CEDU e art. 9 Carta di Nizza. Il paradigma eterosessuale secondo i ricorrenti si è sgretolato grazie all’appartenenza dell’Italia a un sistema multilivello di tutela dei diritti. Tale sistema ha introdotto nel nostro ordinamento una nozione di matrimonio che comprende quello omosessuale. La mera riconduzione delle unioni omosessuali nell’art. 2 Cost., al fine di escludere il diritto al matrimonio determina un grave deficit di tutela dal momento che l’unione coniugale genera un fascio di diritti complessi e stratificati, per ottenere i quali allo stato occorre rivolgersi alla Corte Costituzionale o al giudice, con il rischio quanto meno di un’enorme frantumazione e contrazione dell’esercizio dei diritti stessi. Non può, pertanto, affermarsi una totale discrezionalità del legislatore a fronte di due assunti incontrovertibili: la nozione di matrimonio è diventata gender neutral e il diritto al matrimonio ha natura di diritto fondamentale. Se il legislatore ordinario può disporre liberamente di questo diritto può anche privarlo di efficacia.
Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione delle medesime norme per avere la Corte d’Appello ritenuta la necessità di un intervento legislativo per fondare il diritto a contrarre matrimonio. Le ragioni che hanno determinato la Corte Costituzionale a indicare come obbligata la strada legislativa non sono le stesse indicate da Cass. n. 4184 del 2012. In questa ultima pronuncia la riserva assoluta di legislazione è fondata sull’art. 12 CEDU e art. 9 Carta dei diritti fondamentali, secondo l’interpretazione della Corte di Strasburgo. La lettura originalista dell’art. 29 Cost., è stata sostanzialmente superata dalla giurisprudenza di legittimità in quanto ispirata dai principi CEDU e della Carta di Nizza. La vincolatività dei principi CEDU impone di ritenere il matrimonio tra persone dello stesso sesso come una realtà del nostro paese ma nonostante queste premesse si giustifica la mancanza di garanzia, rimettendosi per essa alla discrezionalità legislativa. L’art. 2 Cost., pone un’esigenza di simultaneità tra riconoscimento e garanzia che l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità vanifica. Non può, pertanto, condividersi l’assunto della Corte d’Appello secondo il quale l’estensione per via giurisdizionale del matrimonio tra persone dello stesso sesso determinerebbe una compressione ingiustificata della discrezionalità legislativa, dal momento che tale discrezionalità può svolgersi in modo molto circoscritto.
Nel terzo motivo viene dedotta l’illegittimità costituzionale degli artt. 107, 108, 143, 143 bis, 143 ter e 156 bis c.c., rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., art. 10 Cost., comma 2, artt. 22 e 29 Cost., art. 117 Cost., comma 1, e artt. 9 e 21 della carta di Nizza, nonchè degli artt. 12 e 14 CEDU sulla base delle seguenti argomentazioni:
- a) La Corte Costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010 non ha valutato il parametro dell’art. 2 Cost., con riferimento agli artt. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 12 della CEDU. Tale specifico profilo deve essere nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale ove non si ritenga vi siano già gli elementi per un’interpretazione costituzionalmente orientata.
- b) Gli artt. 2 e 3 Cost., devono essere considerati unitariamente al fine di verificare se non vi sia un’ingiustificata lesione del diritto al matrimonio sulla base di una mera condizione personale. Se il diritto al matrimonio è un diritto fondamentale (la sentenza n. 138 del 2010 non ne fa espressa menzione) lo Stato non può disconoscerne il godimento se non a fronte di un interesse prevalente; non può sostituirsi al titolare del diritto nella scelta delle modalità del suo esercizio, non può ingiustificatamente contrarre questa rilevante espressione della libertà personale. Deve esserci l’esigenza dell’inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario per poterlo sacrificare. Tale interesse non ricorre e non può trarsi dalla concezione originalista dell’art. 29 Cost., del tutto anacronistica. Nella dimensione antidiscriminatoria dell’invocata estensione del diritto al matrimonio deve tenersi conto anche del principio di tutela delle minoranze. Il matrimonio determina uno status dotato di una componente di dignità pubblica imprescindibile per l’autodefinizione personale.
Infine il divieto di contrarre matrimonio equipara le coppie dello stesso sesso agli interdetti, il che contrasta anche conl’art. 22 Cost..
In sintesi la rimessione alla Corte Costituzionale dovrebbe aversi:
– per violazione del diritto all’autodeterminazione nelle scelte matrimoniali (art. 2 Cost.);
– per violazione della dignità sociale delle persone omosessuali che vivono stabilmente una condizione di coppia (art. 3);
– per violazione del divieto di discriminazione delle persone in ragione di una condizione meramente personale (Art. 3 Cost., art. 21 carta di Nizza, artt. 12 e 14 CEDU, art. 10, comma 1, e art. 117 Cost.);
– per violazione del diritto a contrarre matrimonio in condizioni di uguaglianza con le persone non omosessuali (artt. 2, 3 e 29 Cost.);
– per restrizione della capacità di diritto pubblico che deriva dal divieto (art. 22 Cost.);
Le norme censurabili sono gli artt. 107, 108, 143, 143 bis, ter e 156 bis c.c..
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.
In primo luogo deve osservarsi che la questione relativa alla legittimità e conformità costituzionale del diniego di procedere alle pubblicazioni matrimoniali relative ad un’unione tra due persone dello stesso sesso è identica a quella già affrontata dalla Corte Costituzionale n. 138 del 2010.
E’ necessario, pertanto, richiamare preliminarmente i principi stabiliti in questa pronuncia al fine di accertare se siano intervenuti orientamenti successivi da parte della Corte Europea dei diritti umani o dalla stessa Corte Costituzionale, in pronunce successive che possano determinare, anche alla luce di alcune opzioni dottrinali, soluzioni diverse.
In particolare, seguendo lo sviluppo argomentativo dei motivi di ricorso, è necessario verificare se, contrariamente a quanto affermato nella pronuncia sopra indicata, possa pervenirsi all’affermazione della configurabilità giuridica di un’unione matrimoniale tra persone dello stesso sesso, senza l’intervento del legislatore ordinario, e se l’assenza di tale istituto sia compatibile con il sistema costituzionale integrato attuale dei diritti fondamentali.
La sentenza n. 138 del 2010 ha affermato che l’art. 12 CEDU e l’art. 9, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea lasciano al legislatore nazionale di stabilire forme e disciplina giuridica delle unioni, tra persone dello stesso sesso. Tali scelte rientrano pienamente nel margine di discrezionalità dei singoli stati, dovendosi escludere, per questa specifica tipologia di unioni l’imposizione di un modello normativo unico da trarre dal paradigma matrimoniale. Secondo la Corte Costituzionale “Ulteriore riscontro di ciò si desume dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso”.
Deve, pertanto, escludersi, secondo la sentenza n. 138 del 2010, che la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso determini una lesione dei parametri integrati della dignità umana e dell’uguaglianza, i quali assumono pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette ex artt. 2 e 3 Cost., Per formazione sociale secondo la Corte “deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un’equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio”. Nella pronuncia vi è, di conseguenza, l’espresso riconoscimento del rilievo costituzionale ex art. 2, delle unioni tra persone dello stesso sesso e si avverte l’esigenza di rimettere al legislatore “nell’esercizio della sua piena discrezionalità, d’individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali”, unitamente alla possibilità della Corte stessa d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (com’è avvenuto per le convivenze more uxorio).
Il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall’inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana. Da tale riconoscimento sorge l’esigenza di un trattamento omogeneo di tutte le situazioni che presentano un deficit od un’assenza di tutela dei diritti dei componenti l’unione, derivante dalla mancanza di uno statuto protettivo delle relazioni diverse da quelle matrimoniali nel nostro ordinamento.
Questo approdo non risulta modificato dai principi elaborati nelle successive pronunce della Cedu e nella sentenza n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale.
La linea tracciata dalla Corte di Strasburgo in ordine al margine di apprezzamento degli Stati membri è rimasta coerente nelle sentenze Schalk and Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, Gas e Dubois c. Francia del 15 marzo 2012 fino alla più recente Hamalainen c. Finlandia del 16 luglio 2014. L’art. 12, ancorchè formalmente riferito all’unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso sesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo al riguardo. Nell’art. 8, che sancisce il diritto alla vita privata e familiare, è senz’altro contenuto il diritto a vivere una relazione affettiva tra persone dello stesso sesso protetta dall’ordinamento, ma non necessariamente mediante l’opzione del matrimonio per tali unioni.
Questa esigenza, unita all’insussistenza dell’obbligo costituzionale o convenzionale di estendere il vincolo coniugale alle unioni omoaffettive, è stata ribadita dalla sentenza n. 170 del 2014 della Corte Costituzionale, nella quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disciplina normativa che fa conseguire in via automatica alla rettificazione del sesso lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio preesistente senza preoccuparsi di prevedere per l’unione divenuta omoaffettiva un riconoscimento e uno statuto di diritti e doveri che ne consenta la conservazione in una condizione coerente con l’art. 2 Cost. (e art. 8 Cedu). La Corte ha evidenziato che il contrasto si determina per il “passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza (quale quella di tutte le relazioni tra persone dello stesso sesso nel nostro ordinamento n.d.r.)”. Ciò determina la necessità di un tempestivo intervento legislativo.
Peraltro, i principi sopra delineati hanno costituito il fondamento anche della pronuncia di rigetto della trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso di questa Corte (sent. n. 4184 del 2012). Nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso è inidoneo a produrre effetti perchè non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo affettivo relazionale che caratterizza l’unione omoaffettiva, invece, riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost., e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione. Per questa ragione la Corte di Cassazione ha escluso la contrarietà all’ordine pubblico del titolo matrimoniale estero pur riconoscendone l’inidoneità a produrre nel nostro ordinamento gli effetti del vincolo matrimoniale. L’operazione di omogeneizzazione può essere svolta dal giudice comune, e non soltanto dalla Corte costituzionale.
in quanto tenuto ad un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata (Corte Cost. sent. n. 150 del 2012).
In conclusione, la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni conduce ad escludere il fondamento delle censure prospettate, non solo sotto il profilo della creazione giurisprudenziale dell’unione coniugale tra persone dello stesso sesso, risultando tale operazione ben diversa da quella consentita (Cass. 4184 del 2012) di adeguamento ed omogeneizzazione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti, ma anche delle prospettate censure d’incostituzionalità.
Ugualmente infondato deve ritenersi il terzo motivo per quanto riguarda la dedotta lesione dell’art. 22 Cost., risultando per il resto sostanzialmente riconducibile alle altre due censure già esaminate.
Tale norma introduce il divieto di restrizione della capacità per motivi politici ed ha ad oggetto la capacità di diritto pubblico.
Risulta.di conseguenza, parametro di costituzionalità del tutto inapplicabile alla fattispecie.
Non vi è statuizione sulle spese processuali attesa la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno finalizzata soltanto alla mancata partecipazione all’udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2015