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La “quasi flagranza” al vaglio delle Sezioni Unite.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

La “quasi flagranza” al vaglio delle Sezioni Unite.

L’art. 382 c.p.p. al comma 1 prevede che “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere un reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima”.

Nell’attuale costruzione sintattica della norma la congiunzione disgiuntiva “ovvero” salda in un’unica proposizione principale i casi di flagranza tout court e quei casi definiti, invece, di “quasi flagranza”. È proprio l’esatto significato da attribuire a quest’ultima nozione che ha spinto la V Sezione della Suprema Corte a rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale in ordine al concetto di “quasi flagranza”. È chiaro che la corretta interpretazione di tale nozione ha risvolti di non poco momento sulla privazione del diritto fondamentale della libertà personale (art. 13 Cost.), in quanto chi viene colto in stato di flagranza o quasi flagranza deve/può (a seconda dei casi) essere sottoposto alla misura precautelare dell’arresto.

Nel caso di specie la p.g. era pervenuta alla individuazione dell’autore del reato di lesioni personali aggravate solo in ragione delle dichiarazioni della persona offesa, non avendo il reo indosso alcuna traccia del reato, in quanto il coltello utilizzato per commettere la lesione non era stato rinvenuto e gli indumenti non recavano macchie di sangue o altre tracce del reato.

Ebbene, un primo orientamento riteneva che se l’inseguimento da parte della p.g. avviene per effetto e solo dopo l’assunzione di informazioni della persona offesa o da altri testimoni presenti sul luogo, al momento della commissione del fatto, non può parlarsi di “quasi flagranza”, non potendo essere assimilate alle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 382 c.p.p. le investigazioni e le ricerche intraprese subito dopo la commissione del fatto sulla base delle dichiarazioni delle persone presenti. Le disposizioni del c.p.p. sull’arresto sono di stretta interpretazione dal momento che la privazione della libertà personale da parte della p.g. e senza un provvedimento della Autorità giudiziaria è una ipotesi eccezionale. Del resto, il termine “inseguire”, che denota un’azione di chi “corre dietro a chi fugge”, ed il requisito della immediatezza (“subito dopo”) postulano la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione dell’azione delittuosa e la privazione della libertà, mediante l’arresto.

Un secondo orientamento propendeva per la estensione del concetto di “inseguimento” del reo, tale da ricomprendere anche l’azione di indagine immediatamente eseguita, senza soluzione di continuità, sulla base di ricerche predisposte sulla scorta di indicazioni di vittime, correi o di altre persone a conoscenza dei fatti, e nel tempo strettamente necessario occorrente alla p.g. per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche. Il legislatore, inoltre, non pare richiedere, in relazione alla previsione dell’inseguimento, l’aver visto il reo commettere il fatto, né l’averlo visto fuggire, di conseguenza “inseguire” sta altresì a significare “perseguire”, e cioè esplicare l’attività di indagine dalla notitia criminis fino all’arresto, senza soluzione di continuità.

Esaminati tali orientamenti, le Sezioni Unite ritengono opportuno ribadire il primo: non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, in quanto la successione temporale tra reato ed inseguimento, stabilita in termini di immediatezza, rivela la presenza di un nesso logico tra condotta e stato di flagranza; se l’inseguimento origina “subito dopo” il reato, chi lo effettua deve avere personale percezione del comportamento criminale del reo nella attualità della sua concreta esplicazione. Di talché la eccezionalità delle ipotesi di privazione della libertà personale ad opera della p.g. osta ad una estensione della previsione dell’inseguimento che sia tale da includere anche il “perseguimento” del reo attraverso la sollecita attività di investigazione e ricerca.

Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 24-11-2015) 21-09-2016, n. 39131

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Presidente –

Dott. MARASCA Gennaro – Consigliere –

Dott. BRUSCO Carlo Giusep – Consigliere –

Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere –

Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere –

Dott. VESSICHELLI Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri;

nei confronti di:

V.C., nato a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del 24/06/2014 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal componente Piercamillo Davigo;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

  1. I Carabinieri della stazione di Caulonia Marina, il (OMISSIS), in via (OMISSIS) di quel comune, trassero in arresto V.C. nella ritenuta “quasi flagranza” del delitto di lesione personale aggravata (dall’uso di un coltello), commesso in danno di B.R., rappresentando quanto segue nel relativo processo verbale.

1.1. Su disposizione impartita dalla centrale operativa del comando della compagnia (in seguito alla telefonata colla quale la moglie del B., S.C., aveva denunziato il reato), una pattuglia dei militari si era recata presso la tabaccheria gestita dal figlio della vittima, sita nella ridetta via (OMISSIS), constatando la presenza all’interno del locale dello stesso B., ferito superficialmente al cuoio capelluto, al lobo dell’orecchio sinistro e al braccio sinistro.

La vittima aveva dichiarato che era stata accoltellata da tal C., soprannominato lo (OMISSIS). E di tanto i componenti della pattuglia avevano prontamente informato il maresciallo comandante della stazione.

1.2. In precedenza B., mentre si dirigeva in bicicletta alla volta del proprio terreno, era stato raggiunto, lungo via (OMISSIS), da V.; costui aveva reiterato le rimostranze, espresse quella stessa mattinata, per la mancata restituzione di una bilancia; e, nonostante B. avesse rinnovato l’assicurazione che avrebbe restituito l’utensile, V. dapprima gli aveva sferrato alcuni calci alle gambe; quindi aveva prelevato dalla cassetta porta oggetti della propria bicicletta un coltello e aveva colpito più volte l’interlocutore, ferendolo.

La vittima si era sottratta alle ulteriori coltellate, fuggendo e riparando in cerca di aiuto presso il campo del suo vicino, D.V.G., il quale lo aveva prontamente soccorso.

Era sopraggiunto V., brandendo l’arma e proferendo minacce di morte. Ma D.V., intimando pressantemente a V. di desistere, aveva posto termine alla aggressione; aveva, quindi, accompagnato B. in via (OMISSIS), presso la tabaccheria del figlio.

Dal locale la S. aveva, poi, chiamato i Carabinieri.

1.3. Il maresciallo comandante della stazione, sulla base delle indicazioni onomastiche del feritore trasmessegli dai componenti della pattuglia (in seguito alle dichiarazioni rese loro dalla vittima), pervenne subito alla identificazione di V., persona a lui nota per pregressa conoscenza; si recò, quindi, anche egli presso la fazione (OMISSIS) e ivi, avendo avvistato V. nelle adiacenze della tabaccheria B., lo arrestò.

In concomitanza dell’arresto i Carabinieri procedettero a perquisizione personale, veicolare e domiciliare a carico dell’arrestato allo scopo di sequestrare il coltello e cose pertinenti al reato.

Tutte e tre le perquisizioni diedero esito negativo.

  1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, all’esito dell’interrogatorio dell’arrestato, sentito il difensore, ha deliberato di non convalidare l’arresto, rigettando la richiesta in tal senso formulata dal Pubblico Ministero.

Pur riconoscendo il concorso di gravi indizi di reità, in ordine al delitto di lesione personale pluriaggravata, ai sensi dell’art. 582 c.p., art. 585 c.p., comma 2, n. 2, e art. 61 c.p., comma 1, n. 1, e di esigenze cautelari, il giudice a quo ha reputato che difettasse “il requisito della flagranza o della quasi flagranza” del reato.

In proposito il Giudice per le indagini preliminari ha motivato, con citazione di pertinenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che alla individuazione dell’autore della condotta delittuosa i Carabinieri erano pervenuti “solo in ragione delle dichiarazioni della persona offesa”, mentre V. “non aveva indosso alcuna traccia del reato, atteso che il coltello utilizzato per il ferimento non (era) stato rinvenuto e (atteso che) gli indumenti, indossati dall’arrestato, non recavano macchie di sangue o altre tracce del reato”; sicchè era da escludere anche alo stato di quasi flagranza” in quanto la polizia giudiziaria aveva “appreso il fatto non direttamente”, bensì – ed esclusivamente – “dalla denunzia della persona offesa e (…) solo successivamente (aveva) proceduto all’inseguimento del colpevole”.

  1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto recante la data del 30 giugno 2014, denunziando “inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali”.

Il ricorrente si duole del diniego della convalida dell’arresto e, in proposito, dopo aver ricapitolato lo svolgimento dei fatti, sulla base dei primi accertamenti della polizia giudiziaria, e l’azione dei Carabinieri operanti, deduce: il Giudice delle indagini preliminari non ha convalidato l’arresto facoltativo, del quale peraltro ricorrevano pacificamente tutte le altre condizioni (titolo del reato, gravità del fatto e pericolosità del reo) soltanto per la ritenuta carenza della “quasi flagranza”; ma tale conclusione è erronea.

Sul punto il Procuratore della Repubblica obietta, invocando conformi arresti di legittimità, affatto in termini, che, ai fini della “quasi flagranza”, nella “nozione di inseguimento del reo” deve intendersi compresa anche “l’azione di ricerca immediatamente posta in essere (…) purchè protratta senza soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti”.

  1. La Quinta Sezione penale, assegnataria del ricorso, l’ha rimesso alle Sezioni Unite a norma dell’art. 618 c.p.p., con ordinanza in data 18 febbraio 2015.

Sulla considerazione che il thema decidendum “attiene all’esatto significato da attribuire alla nozione di quasi flagranza” la Sezione rimettente ha rilevato e illustrato nei termini che seguono – un contrasto giurisprudenziale al riguardo.

4.1. Secondo l’orientamento prevalente la quasi flagranza non è ravvisabile, se l’inseguimento dell’indagato sia stato intrapreso dalla polizia giudiziaria “per effetto e solo dopo” l’assunzione di informazioni dalla persona offesa o da altri testi presenti in loco nel momento della commissione del reato.

L’indirizzo in parola valorizza il carattere eccezionale della privazione della libertà personale, che si traduce nell’arresto; e ravvisa il fondamento e la “giustificazione” dell’istituto nella diretta percezione della polizia giudiziaria della azione delittuosa, ovvero – in difetto – dell’inseguimento del reo o, infine, della circostanza che costui presenti tracce (o rechi cose) le quali rivelino che egli immediatamente prima abbia commesso il reato.

A siffatte condizioni che abilitano all’arresto non sono assimilabili le investigazioni e le ricerche che la polizia giudiziaria, subito dopo la commissione del reato, intraprende affatto tempestivamente, sulla base delle dichiarazioni assunte, anche informalmente, dalle persone presenti al fatto, così pervenendo alla individuazione della persona dell’indagato.

4.2. L’orientamento contrario, richiamato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, sostiene, invece, che la nozione di “inseguimento del reo” deve essere estesa al di là della accezione “strettamente etimologica” (scilicet: “di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita”), fino a comprendere “anche la azione di ricerca, immediatamente eseguita (…) protratta senza soluzione di continuità, sulla base delle ricerche immediatamente predisposte sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza dei fatti” e nel tempo strettamente necessario, occorrente “alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le ricerche”.

L’indirizzo in parola ravvisa il fondamento dell’arresto nella correlazione tra il dato temporale di prossimità – fra la commissione della azione delittuosa e la privazione della libertà del suo autore – con l’elemento funzionale del “controllo anche indiretto” e della repressione del reato esercitati dalla polizia giudiziaria tempestivamente intervenuta.

4.3. In conclusione la Sezione – rimettente, preso atto del contrasto, ha ravvisato la necessità dell’intervento delle Sezioni Unite, al fine di stabilire “cosa debba intendersi con esattezza per quasi flagranza”, essendo, in proposito, ineludibile il “chiarimento” circa il significato degli “elementi (…) fondamentali nella costruzione della definizione della quasi flagranza, rappresentati dalla percezione della azione delittuosa e dall’inseguimento del reo”.

  1. Nella requisitoria il Procuratore generale, previa ricognizione delle ipotesi di flagranza enunciate dell’art. 382 c.p.p., comma 1, (inquadrate nella cornice costituzionale alla stregua del principio della inviolabilità della libertà personale, sancito dall’art. 13 Cost.), ha considerato che, in punto di fatto, la polizia giudiziaria non aveva colto l’arrestato nell’atto di commettere il reato (di lesione personale), nè lo aveva sorpreso con cose o tracce compromettenti dalle quali appariva che l’indagato aveva perpetrato la azione delittuosa immediatamente prima; sicchè assumeva esclusivamente rilievo la disamina della residua previsione, contemplata nella citata disposizione del codice di rito, dell’inseguimento dell’autore del reato.

In proposito il requirente ha osservato che, sebbene il progresso tecnologico (colla possibilità del controllo a distanza mediante sistemi elettronici e satellitari) renda non più “adeguata alla realtà fenomenica” e, pertanto, superata “la tradizionale definizione dell’inseguire, come azione di chi “corre dietro a chi fugge, tallonandolo da presso””, tuttavia resta estranea alla nozione dell'”inseguimento” la differente ipotesi della attività investigativa della polizia giudiziaria, ancorchè tempestivamente intrapresa e proseguita colla ricerca del reo celermente e fruttuosamente compiuta in tempi rapidi.

Infatti – soggiunge il Procuratore generale – deve essere mantenuta “netta e ferma” la distinzione tra la previsione normativa dell’inseguimento e la categoria dottrinaria del c.d. “inseguimento investigativo”, che, invece, “si colloca fuori dell’alveo della interpretazione, conforme ai principi costituzionali” della disciplina dell’arresto.

In tale prospettiva il quid proprium della flagranza è ravvisato dal Procuratore generale nella “situazione di evidenza probatoria” caratterizzata dal “peculiare legame tra (il) reato commesso e (il) contesto nel quale l’indiziato viene tratto in arresto”. Tale legame è diretto nella flagranza in senso proprio; mentre è indiretto nelle ipotesi della quasi flagranza, caratterizzate, entrambe, dal criterio temporale, che si combina, nel primo caso, col “nesso teleologico” (dell’inseguimento del reo) e nel secondo col “nesso logico” (delle tracce rivelatrici della commissione del reato).

Con specifico riguardo alla previsione dell’inseguimento – prosegue il requirente – la flagranza ricorre non solo nella ipotesi in cui la polizia giudiziaria, avuta diretta percezione della azione delittuosa nella attualità della relativa commissione e non avendo, tuttavia, potuto procedere in continenti all’arresto del reo, datosi alla fuga, lo rincorra, lo raggiunga e lo acciuffi, ma anche nella ipotesi ulteriore in cui l’autore del reato sia fuggito, immediatamente dopo aver perpetrato il delitto, e la polizia giudiziaria (successivamente intervenuta) si sia posta sulle sue tracce per “effetto delle informazioni (…) fornite da terzi”, presenti al fatto, i quali abbiano indicato agli “operanti la direzione di fuga” del reo. Siffatta interpretazione evita di “restringere ingiustificatamente l’alveo delle ipotesi di arresto in flagranza” e soddisfa il requisito della “stretta continuità (…) spazio-temporale” tra la commissione del reato e l’arresto, in quanto, al momento dell’intervento della polizia giudiziaria “permane il nesso teleologico” tra il reato e l’autore, che consente di operare il relativo collegamento “sulla base della diretta percezione” del comportamento post delictum del reo in fuga e sulla base delle “dichiarazioni dei terzi che materialmente assistettero alla condotta delittuosa”.

Alla luce di siffatte considerazioni il Procuratore generale ha motivato il rigetto del ricorso, rilevando che, nella specie, difettava il “nesso spazio-temporale” tra la commissione del delitto e l’arresto dell’indagato: la misura precautelare era stata adottata solo “all’esito di una corposa attività di indagine”, sebbene compiuta “a breve lasso di tempo dal fatto”; il delitto di lesione personale era stato commesso “in epoca anteriore e, soprattutto, in altro luogo sito a considerevole distanza”; l’indagato, dopo la consumazione del delitto, non era stato inseguito da alcuno; e, prima di essere individuato dai Carabinieri e arrestato, “si era anche disfatto del coltello”; sicchè la cesura del “continuum che deve sussistere tra la commissione del reato e la sorpresa del suo autore” precludeva la adozione della misura.

  1. Con decreto del 27 marzo 2015 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali e ne ha fissato la trattazione per la udienza camerale del 28 maggio 2015, successivamente differita a quella odierna, per impedimento del componente relatore, giusta decreto del 4 maggio 2015.

 

Motivi della decisione

 

  1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni Unite è la seguente:

“Se può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto”.

L’art. 382, del vigente codice di rito, sotto la rubrica “Stato di flagranza”, condensa nel comma 1 le corrispondenti previsioni racchiuse nel secondo e nell’art. 237 c.p.p., comma 3 1930 (eccettuata la disposizione relativa alla flagranza del reato permanente – già contenuta nel secondo inciso del comma 1, del previgente articolo – che attualmente trova collocazione nel ridetto art. 382, comma 2).

La partizione della materia nei due distinti commi operata dal previgente codice (analogamente alle precedenti codificazioni) e, soprattutto, l’incipit dell’art. 237 cit., comma 3, che recitava “Si considera pure in stato di flagranza chi (…)”, hanno offerto solida base alla tradizionale distinzione dottrinaria tra la flagranza (in senso proprio) e la quasi flagranza, secondo la terminologia che è tuttora generalmente adottata pur dopo la codificazione del 1988.

Per vero, la formulazione letterale dell’art. 237 c.p.p. 1930, comma 2, è transitata affatto inalterata nell’art. 382 c.p.p., comma 1: “E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato”; tuttavia – in luogo del segno (immediatamente successivo) del punto finale della disposizione previgente – nella costruzione sintattica della norma attuale la congiunzione disgiuntiva “ovvero” salda nella medesima proposizione principale del ridetto comma 1 le previsioni di entrambi i casi della quasi flagranza contenuti nell’art. 237 c.p.p. 1930, comma 3, enunciandoli (con qualche variazione meramente terminologica, v. Sez. 1, n. 3318 del 08/07/1992, Maglione, Rv. 192032) mediante la ulteriore proposizione subordinata del periodo, introdotta analogamente dal pronome relativo e articolata nella ulteriore disgiunzione. Sicchè non già “si considera”, bensì “è” in stato di flagranza anche “chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”.

Siffatte ulteriori due previsioni, pertanto, non devono più ritenersi meramente equiparate alla prima, in virtù della fictio legis, bensì integrano, disgiuntamente e a pieno titolo – esattamente al pari della prima – lo stato di flagranza.

Consegue che il sintagma “quasi flagranza” resta ormai privo di ogni valore giuridico – concettuale e assume nella accezione corrente la funzione di espressione puramente indicativa dei due casi di “flagranza” de quibus.

Orbene la quaestio iuris in esame è pertinente allo specifico stato di flagranza costituito dall'”inseguimento” dell’autore del reato.

Le variazioni letterali apportate al riguardo dall’art. 382 c.p.p., comma 1, (rispetto alla formulazione della corrispondente previsione dell’art. 237 c.p.p. 1930, comma 3) sono modeste (scilicet: “subito dopo il reato”, “polizia giudiziaria” e “persona offesa”, rispettivamente al posto di “immediatamente dopo il reato”, “forza pubblica” e “offeso dal reato”) e non assumono rilievo ai fini della soluzione del quesito di diritto.

“Subito” è sinonimo di “immediatamente” ed è, per vero, assai dubbio che con la sostituzione dell’avverbio sia stato conseguito l’intento del legislatore delegato, espresso nella Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito, di “restringe(re) la possibilità di interpretazioni estensive” alle quali poteva dar luogo la precedente formulazione “immediatamente dopo il reato” (v. Relazione cit., in G.U., supplemento ordinario n. 2, al n. 250 del 24 ottobre 1988, p. 97, c. 1).

Orbene, i temi di indagine attengono a) alla nozione di inseguimento del reo; b) alla relazione, temporale e logica, che lega l’inseguimento al reato.

  1. La ordinanza impugnata sì è uniformata al prevalente e più rigoroso indirizzo della giurisprudenza di legittimità.

Secondo il principio di diritto espresso da tale orientamento “non sussiste la condizione di cosiddetta quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti” da parte della polizia giudiziaria, bensì “per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi” (Sez. 3, n. 34899 del 24/06/2015, Amistà, Rv. 264734; Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, Quaresima, Rv. 260527; Sez. 4, n. 15912 del 07/02/2013, Cecconi, Rv. 254966; Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872; Sez. 3, n. 34918 del 13/07/2011, Z., Rv. 250861; Sez. 6, n. 20539 del 20/04/2010, R., Rv. 247379; Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248; Sez. 2, n. 35458 del 06/07/2007, Di Benedetto, Rv. 237802; Sez. 2, n. 7161 del 18/01/2006, Morelli, Rv. 233345; Sez. 4, n. 17619 del 05/02/2004, Sakoumi, Rv. 228180; Sez. 5, n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473; Sez. 3, n. 4860 del 20/11/1990, dep. 1991, Ponticelli, Rv. 186494).

Le ragioni che sorreggono l’affermazione del principio testè enunciato possono essere sinteticamente ricapitolate nei termini che seguono.

La provvisoria privazione del diritto fondamentale della libertà personale, di iniziativa della polizia giudiziaria e in carenza di alcun provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta, per vero, istituto di carattere affatto eccezionale e in tal senso è espressamente connotato dall’art. 13 Cost., comma 3.

Le disposizioni della legge ordinaria e, segnatamente, del codice di rito, che disciplinano l’arresto sono, pertanto, di stretta interpretazione (art. 14 preleggi, comma 1).

Orbene, la dilatazione della nozione della quasi flagranza sino a prescindere dalla coessenziale correlazione tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso le tracce rivelatrici della immediata consumazione, recate dal reo) e il successivo intervento di privazione della libertà dell’autore del reato, deborda dall’ambito della interpretazione estensiva dell’art. 382 c.p.p., comma 1.

Attraverso progressivi slittamenti e assimilazioni tra l’ipotesi specifica dell’inseguimento (contemplata nella disposizione) e quelle (più generiche e, pertanto, differenti) delle ricerche ovvero delle investigazioni tempestive si finisce col contravvenire al tenore testuale della norma.

Gli è che il lemma inseguire, denotante, con tutta la sua pregnanza, l’azione del “correre dietro chi fugge”, e l’ulteriore requisito cronologico di immediatezza, “subito dopo il reato”, richiesto dalla legge, postulano la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.

La conclusione si rinsalda alla luce della considerazione della ratio legis.

La eccezionale attribuzione alla polizia giudiziaria (o al privato) del potere di privare della libertà una persona trova concorrente giustificazione nella altissima probabilità (e, praticamente, nella certezza) della colpevolezza dell’arrestato.

Ebbene, sono proprio la diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedenti all’arresto, che possono suffragare, nel senso indicato, la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza.

Mentre, in difetto, apprezzamenti e valutazioni, fondati sul piano affatto differente degli elementi investigativi assunti (ancorchè prontamente e magari anche in loco) dalla polizia giudiziaria, non offrono analoghe sicurezza e affidabilità di previsione (v., in proposito, Sez. 1, n. 6642 del 11/12/1996, dep. 1997, Palmarini, Rv. 207085).

  1. L’orientamento contrario – presente in modo significativo nella giurisprudenza più risalente nel tempo e, tuttavia, pur recentissimamente ribadito con pronunce deliberate in consapevole contrasto col prevalente indirizzo – ravvisa la ipotesi della flagranza anche qualora, subito dopo la commissione del reato, la polizia giudiziaria, prontamente intervenga, assuma le informazioni del caso dalla persona offesa o dai testimoni presenti al fatto, e immediatamente si ponga, sulla scorta delle stesse, all'”inseguimento” dell’autore del reato, celermente pervenendo – senza alcuna interruzione della attività di investigazione e di ricerca, tempestivamente intrapresa – all’arresto dell’indagato. Secondo il principio conseguentemente affermato “lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento (…) sia iniziato (…) per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purchè non sussista soluzione di continuità fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato. (Sez. 3, n. 22136 del 06/05/2015, B., Rv. 263663; Sez. 1, n. 6916 del 24/11/2011, Vinetti, Rv. 252915; Sez. 2, n. 44369 del 10/11/2010, Califano, Rv. 249169; Sez. 4, n. 29980 del 2G/06/2006, Sali, Rv. 234816; Sez. 5, n. 2738 del 07/06/1999, Giannatiempo, Rv. 214469; Sez. 4, n. 1314 del 12/04/1995, Bianchi, Rv. 202108; Sez. 1, n. 1646 del 12/04/1994, Padovano, Rv. 198882; Sez. 1, n. 402 del 19/02/1990, Mastrodonato, Rv. 183661).

Alla base dell’indirizzo in parola risiede la convinzione che la giuridica essenza del “concetto di flagranza o quasi flagranza” consista nella relazione di “continuità” tra la commissione del delitto e “la reazione diretta ad arrestarne” l’autore (Sez. 3, n. 22136 del 06/05/2015, 8., cit.).

Ciò che conta è che la polizia giudiziaria si attivi immediatamente post delictum e inneschi una sequela ininterrotta di atti (della più varia tipologia: di natura investigativa, di materiale ricerca, di vero e proprio inseguimento) che, senza soluzione di continuità, culminino nell’arresto del reo.

Il costrutto argomentativo che sorregge l’assunto si sviluppa nei termini che seguono.

L’argomento letterale, piuttosto che l’indirizzo prevalente, suffraga, invece, la tesi contraria: in relazione alla previsione dell’inseguimento l’art. 382 c.p.p., comma 1, non richiede, nella sua formulazione testuale, che “chi procede all’arresto abbia veduto l’agente mentre commetteva il fatto” e, neppure, “che abbia veduto il reo fuggire dal luogo dove ha commesso il fatto” (v. ibidem).

La norma configura la ipotesi del reo, colto dalla polizia giudiziaria nell’atto di commettere il reato, e la ipotesi dell’inseguimento, subito dopo la commissione del delitto, come casi autonomi e alternativi dello stato di flagranza; mentre, se si reputi necessario che l’inseguitore debba aver avuto “una propria diretta percezione del fatto”, quella dell'”inseguimento divent(erebbe) una ipotesi subordinata all’ipotesi precedente della percezione del reato” (v. ibidem).

Il lemma “inseguire” comprende nel suo significato non solo l’azione di chi corre dietro a taluno che fugge, ma anche quella di “chi procede in una determinata direzione, secondo più punti di riferimento, al fine di raggiungere qualcuno o qualcosa” (Sez. 2, n. 44498 del 04/11/2015, Isaia, n.m.).

Il concetto di “inseguimento”, pertanto, “non può non dilatarsi alla confinante accezione di perseguimento” così da “estendersi ermeneuticamente nel concetto di (…) esplicazione di indagine che sortisce immediatamente dalla notitia criminis e, senza soluzione di continuità, conduce in tempo oggettivamente breve ad arrestare l’autore del reato” (Sez. 3, n. 22136 del 06/05/2015, B., cit.).

  1. Le Sezioni Unite ritengono di dover ribadire il prevalente indirizzo che negli anni più recenti si è andato progressivamente affermando nella giurisprudenza di legittimità.

4.1. Deve riconoscersi che il contrario orientamento risponde alla esigenza pratica, variamente avvertita nella opinione pubblica, di assicurare la pronta reazione istituzionale nella repressione dei reati, di maggior gravità, dei quali la polizia giudiziaria (o, nei casi previsti, il privato abilitato all’arresto) ha contezza nel medesimo contesto storico-temporale della loro perpetrazione.

Siffatta esigenza trovava, peraltro, sul piano normativo, remoti addentellati nella più estesa nozione della flagranza del reato, contemplata nei codici di rito che precedettero quello del 1930.

L’art. 47 c.p.p. 1865, comma 1, recitava “E’ flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso”.

E, analogamente, l’art. 168 c.p.p. 1913, comma 1, disponeva: “E’ flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso”.

Sicchè (a prescindere dai casi di quasi flagranza distintamente contemplati dall’art. 47 c.p.p. 1865, comma 2, e art. 168 c.p.p. 1913, comma 3) la flagranza in senso proprio comprendeva anche il caso del reato, commesso “poco prima”, cioè (non nella immediatezza, bensì) in un momento cronologicamente anteriore dal quale era trascorso un apprezzabile intervallo temporale, ancorchè modesto e contenuto.

Il dato codicistico comportava, dunque, la legittimità dell’arresto dell’autore del reato sol perchè il fatto era stato “commesso poco prima” ed era, quindi, tuttora “flagrante”.

4.2. Ma già alla stregua dell’art. 237 c.p.p. 1930, comma 1, (peraltro entrato in vigore nella stessa cornice costituzionale dei due precedenti codici di rito del Regno d’Italia, v. infra 4.8.) era venuta meno la base normativa che attribuiva alla polizia giudiziaria la potestà di procedere – solo in virtù delle informazioni tempestivamente assunte dalla persona offesa o da terzi all’arresto dell’autore del reato che era “stato poco prima commesso”.

La citata disposizione, infatti, considerava flagrante esclusivamente “il reato che si commette attualmente”, in quanto non aveva riprodotto la ulteriore previsione (estensiva della flagranza) recata dai corrispondenti articoli dei codici precedenti.

In conclusione, anche in base all’art. 382 c.p.p., comma 1, che non ha variato la enunciazione letterale dello stato di flagranza contenuta nell’art. 237 c.p.p. 1930, comma 2, il dato meramente cronologico, costituito dalla brevità del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato – pur nella sinergia colla indagine dalla polizia giudiziaria, tempestivamente incoata e, senza alcuna interruzione, rapidamente conclusa non assume giuridica rilevanza, sulla base del diritto positivo (salvo i casi particolari dell’arresto “ritardato” previsti da speciali disposizioni), al fine di offrire fondamento di legittimità all’arresto del reo nella indicata prospettiva della soddisfazione della esigenza della pronta “reazione” istituzionale alla attività criminale.

4.3. In carenza della deprehensio in ipsa perpetratione facinoris, il reo continua a versare nello stato di flagranza, qualora, subito dopo il reato sia inseguito. La norma si sofferma a enumerare categorie di inseguitori: la polizia giudiziaria, la persona offesa o altre persone. Ma, in effetti, in virtù dell’ultimo termine della disgiunzione, chiunque può inseguire l’autore del reato.

Il punto controverso risiede nella accezione della voce verbale.

Il lemma inseguire (nella norma coniugato in forma passiva) designa la azione del “correre dietro a chi fugge, o anche a chi corre, cercando di raggiungerlo, di solito con intenzione ostile, o anche per afferrarlo, arrestarlo, e talvolta solo per superarlo”.

Non è condivisibile la tesi che l’art. 382 c.p.p., comma 1, sia comprensivo di previsione (ulteriore e affatto diversa) fondata sulla accezione del verbo in senso figurato o puramente metaforico, così da includere la ipotesi dell’autore del reato che venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione della notitia criminis, e, pertanto, sotto tale profilo risulti “perseguito” dalla polizia giudiziaria, come il caso (citato a titolo di esempio da un Autore in epoca non recente) dell'”arresto eseguito tre ore dopo la consumazione del fatto a seguito di chiamata di correo che abbia posto la polizia giudiziaria sulle tracce dell’arrestato”.

Innanzitutto il contesto linguistico del periodo, composto dalle proposizioni che compongono il testo normativo, conduce a escludere la postulata assimilazione.

Nell’art. 382 c.p.p., comma 1 – norma nella quale il legislatore, ridefinendo lo stato di flagranza, ha concentrato in una unica disposizione le previsioni collocate in commi distinti del corrispondente articolo del codice abrogato, in prospettiva unitaria – condotte e situazioni assumono rilievo nella evidenza della loro materialità, siccome espresse da dati effettuali, quali l’essere il soggetto colto nell’atto di commettere il reato ovvero l’essere sorpreso con cose o tracce dalla quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Con particolare riguardo a tale ultima previsione è significativo l’intervento del legislatore colla novella recata dalla L. 18 giugno 1955, n. 517, art. 7, di riformulazione del testo originario dell’art. 237 c.p.p. 1930, comma 3, (secondo la quale bastava che le cose o le tracce della quasi flagranza potessero far “presumere che il reo avesse commesso poco prima il delitto”), così sostituendo alla soggettività della valutazione la valorizzazione dell’oggettività del dato segnaletico, rivelatore della reità.

Orbene la assimilazione all’inseguimento materiale dell'”inseguimento” figurato, c.d. investigativo, risulta palesemente incoerente rispetto al contesto semantico del linguaggio normativo.

Soccorre, poi, a contrariis l’argomento storico-comparativo.

Laddove l’art. 47 c.p.p. 1865, comma 2, e art. 168 c.p.p. 1913, comma 3, includevano tra i casi di quasi flagranza anche quello dell’inseguimento inteso nella accezione figurata (era, infatti, considerato in flagranza anche chi fosse “inseguito (…) dal pubblico clamore”), siffatta previsione è stata definitivamente espunta dai testi normativi fin dalla entrata in vigore del codice di rito del 1930.

Sicchè la stessa evoluzione del diritto positivo esclude alla evidenza la interpretazione avversata.

4.4. Deve, inoltre, considerarsi la assoluta peculiarità della misura precautelare dell’arresto in flagranza rispetto agli altri provvedimenti coercitivi.

Nell’arresto in flagranza la esecuzione della coercizione è coessenziale rispetto alla deliberazione di chi lo esegue.

A’ termini degli artt. 380, 381 e 383 c.p.p., non è giuridicamente configurabile la esistenza di un arresto che non sia materialmente eseguito, bensì soltanto (come per es. il fermo dell’indiziato di delitto) semplicemente disposto.

La attività di privazione della libertà personale del reo e la deliberazione di chi esegue l’arresto (di esercitare la relativa potestà) sono inscindibili: la misura precautelare consiste (e si esaurisce) nella sua materiale esecuzione, perchè è dalla legge prevista come essenzialmente attuosa.

La configurazione normativa della misura, in termini di materiale esplicazione della corrispondente potestà di polizia giudiziaria, risulta, per vero, speculare rispetto alla denotazione delle ipotesi di flagranza, che risiede nella pertinenza – sul piano fattuale alla condotta delittuosa, cotta nel mentre si compie ovvero, tosto che sia consumata, nelle immediate proiezioni materiali della perpetrazione: l’inseguimento del reo o la sorpresa di costui con cose o tracce rivelatrici della subitanea commissione del delitto.

E perspicuamente la dottrina, già nel penultimo secolo trascorso, rilevava che “il carattere (dei casi di flagranza) è quello di non essere staccati dalla esistenza del reato”.

Ulteriore conforto riceve, pertanto, la conclusione che l’arresto eseguito sebbene dopo brevissimo lasso di tempo dal fatto e tuttavia – in virtù della assunzione (e, dunque, della valutazione) di informazioni rese dai presenti alla polizia giudiziaria e all’esito alle pronte e fruttuose ricerche dell'”indicato” autore del reato, resta affatto estraneo alla previsione normativa dello stato di flagranza costituto dell’inseguimento dell’indagato.

Conclusivamente appare fondata la severa censura formulata in dottrina (a commento della sentenza Sez. 1, Mastrodonato, cit.) da un Autore secondo il quale la contraria opinione “rompe la sequenza logica della norma”.

4.5. La successone sul piano temporale, stabilita dalla legge in termini di immediatezza, tra il reato e l’inseguimento del suo autore rivela il nesso che avvince, sul piano logico, la condotta delittuosa alla previsione normativa del succitato stato di flagranza.

Se l’inseguimento origina “subito dopo il reato”, necessariamente l’inseguitore deve aver personale – percezione, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nella attualità della sua concreta esplicazione: è proprio tale contezza che – eziologicamente – dà adito all’inseguimento orientato – teleologicamente – alla cattura del fuggitivo, autore del reato.

Non è condivisibile la tesi del Procuratore generale il quale ricomprende nello stato di flagranza il caso in cui, essendosi consumato il reato ed essendo già iniziata la fuga, la polizia giudiziaria, intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell’autore del delitto e “la direzione di fuga” di costui.

Inseguire e fuggire designano azioni differenti: la prima è transitiva e richiede le attività concomitanti e antagoniste di due persone (cioè, dell’inseguitore e dell’inseguito); mentre la seconda, là dove prescinde dalla attualità dell’inseguimento, è affatto intransitiva.

Secondo la previsione della legge l’inseguimento in continenti e non la fuga avvince il reo allo stato di flagranza, in quanto assicura, per le ragioni indicate, il pregnante collegamento tra il reato e il suo autore.

Mentre la mera fuga (già incoata) di taluno dal locus coinmissi delicti non permette (in difetto della denunzia degli astanti) di inferire la reità del fuggitivo, posto che il precipitoso allontanamento dalla scena del crimine può indifferentemente correlarsi a ragioni diverse dalla colpevolezza (come, ad esempio, alla esigenza di tutelare la propria incolumità, di chiedere soccorso etc.); e l’inseguimento, qualora sia intrapreso non immediatamente, bensì sulla scorta delle dichiarazioni acquisite dai testimoni, non corrisponde alla previsione dell’art. 382 c.p.p., comma 1, in quanto la disposizione esige che l’indagato sia inseguito “subito dopo il reato”.

4.6. Non ha pregio la obiezione che la ipotesi dell’inseguimento risulterebbe in definitiva assorbita in quella dell’arresto del reo colto dell’atto di commettere il reato.

La ratio della previsione normativa dell’inseguimento risiede, infatti, nella estensione della possibilità della esecuzione dell’arresto dell’autore del reato, in luogo diverso da quello di commissione del delitto e dopo apprezzabile intervallo di tempo dalla relativa consumazione, nella ipotesi che il reo, pur essendo stato scorto nell’atto della perpetrazione, sia riuscito a darsi alla fuga.

Nè, infine, appare fondato l’argomento che, laddove la legge ammette l’arresto dell’indagato a opera del privato (art. 383 c.p.p., comma 1), sarebbe senza giustificazione “svilito” il contributo informativo del testimone oculare del fatto che dia adito all’inseguimento della polizia giudiziaria, quando, invece, il privato è abilitato a procedere direttamente all’inseguimento e all’arresto del reo.

Il raffronto è mal posto.

Nel vigore del codice previgente, la Corte costituzionale, risolvendo positivamente la questione della legittimità costituzionale della disposizione dell’art. 242 c.p.p. 1930, comma 1, relativa alla facoltà di arresto da parte dei privati, ha spiegato che, in tale evenienza, il privato cittadino, autore dell’arresto, “allorchè agisce in presenza delle condizioni e rimane nei limiti stabiliti dalla norma stessa, assume la veste di organo di polizia, sia pure straordinario e temporaneo, ed in conseguenza viene a godere, nell’esercizio delle funzioni pubbliche assunte, della stessa speciale posizione giuridica conferita agli ufficiali di polizia giudiziaria, come risulta dal n. 2 dell’art. 357 c.p.” (Corte cost., sent. n. 89 del 1970).

Ebbene ai fini della legittimità dell’arresto ciò che rileva è che colui che lo esegue si determini – indipendentemente dalla condizione personale di appartenenza alla forza pubblica ovvero di privato cittadino – in virtù della diretta percezione della situazione fattuale, costitutiva dello stato di flagranza dell’autore del reato, e non sulla base di informazioni ricevute da terzi.

4.7. Nella dottrina sono diffusamente avvertiti il “rischio di pericolose estensioni giurisprudenziali” e di prassi poliziesche, che attraverso la dilatazione del concetto di inseguimento, conducano, “lontano dal concetto stesso di flagranza”, a inammissibili interpretazioni “oltre i limiti della norma” la quale, invece, si correla alla previsione costituzionale che connota in termini di eccezionalità i provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale adottati dalla autorità di polizia.

Si riconosce, peraltro, che, ai fini dello stato di flagranza, l’inseguimento non necessariamente implica la rincorsa a vista del reo, bensì “può manifestarsi in concreto nei modi più svariati, per esempio, attraverso l’esecuzione di blocchi stradali ovvero con il circondare l’edificio in cui si è nascosto l’autore del reato”.

Purtuttavia, in modo pressochè concorde gli Autori escludono la possibilità della assimilazione all’inseguimento “vero e proprio” di quello “ideale”, ovvero del c.d. “inseguimento investigativo”, dispiegato dalla polizia giudiziaria sulla base di informazioni prontamente assunte.

Ricorrente è il rilievo che il legislatore, imprimendo con l’art. 382 c.p.p., comma 1, una sistemazione unitaria ai casi della flagranza in senso proprio e della quasi flagranza (in precedenza contemplati in distinte disposizioni), ha inteso porre a fondamento della unificata previsione dello stato di flagranza il “rapporto di contestualità tra la condotta del reo e la percezione della stessa” o del “nesso tra il reato e il suo autore”.

In proposito è stato osservato: “In ogni caso la flagranza del reato giustifica l’arresto in quanto chi vi procede sia diretto testimone del fatto” ovvero “solo quando sia, comunque, immediata la percezione di un nesso tra il reato e il suo autore. Non è dunque legittimo l’arresto quando manchi in chi vi procede l’immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Non è legittimo l’arresto che si fondi sulla percezione di testimoni o sulle dichiarazioni confessorie resa dallo stesso accusato, perchè in questi casi, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto”.

Pur ribadendo la esclusione dall’ambito dello stato di flagranza dell’inseguimento intrapreso dalla polizia giudiziaria sulla scorta della sollecita acquisizione di informazioni dalle persone presenti al fatto, un Autore sostiene che non sia necessario che gli inseguitori abbiano “una percezione diretta (…) della commissione dell’illecito”, in quanto può supplire la percezione diretta della fuga del reo, a condizione che, in una “unica sequenza temporale”, l’inseguimento sia intrapreso nel “momento che coincide con quello in cui inizia la fuga” e che la fuga stessa sia incoata dall’autore del reato nel preciso “momento che coincide con la cessazione della condotta delittuosa”. Per vero, tuttavia, la ritenuta necessità della doppia coincidenza (consumazione del reato-fuga e fuga-inseguimento), alla luce del pertinente esempio addotto dallo stesso Autore – l’inseguimento del rapinatore, sorpreso dalla polizia, all’uopo accorsa in loco, mentre fugge dalla banca rapinata – comporta in definitiva che la “evidenza probatoria” dell’inseguimento trova pur sempre ancoraggio nella diretta percezione della condotta criminale nella immediatezza e attualità dell’impossessamento della refurtiva.

In generale gli Autori concordano nella affermazione che lo stato di flagranza si caratterizza sulla base della percezione della “evidenza prima facie” della reità e che “tale evidenza giustifica l’arresto dell’autore (del reato) a opera degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, senza l’ordine del magistrato, appunto perchè è ridotto al minimo il pericolo di una ingiusta” privazione della libertà.

4.8. L’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, pienamente confortato dalla dottrina, trova decisivo avallo nella piena conformità della ermeneutica della norma al dettato della Costituzione.

In materia di libertà personale, laddove l’art. 26 dello Statuto Albertino si limitava a sancire (genericamente), al primo comma, la relativa guarentigia e a stabilire, nel comma successivo, che “Niuno può essere arrestato (…) se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive”, con ben più pregnante formulazione, l’art. 13, primo comma, Cost. proclama: “La libertà personale è inviolabile”. E il secondo coma appresta la tutela stabilendo che le restrizioni della libertà personale sono ammesse “nei soli casi e modi previsti dalla legge”, su disposizione della autorità giudiziaria e con “atto motivato”.

Nell’ambito della materia disciplinata dal comma successivo sono generalmente collocate (salvo qualche isolata e non recente obiezione dottrinaria) le disposizioni della legge ordinaria relative all’istituto dell’arresto in flagranza.

L’art. 13 Cost., comma 3, contempla, infatti, che “in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori” de libertate sottoposti alla comunicazione alla autorità giudiziaria e alla convalida della stessa, da eseguirsi entro termini perentori, a pena di revoca e, comunque, di perdita “di ogni effetto”.

La sancita eccezionalità delle ipotesi di privazione della libertà personale a opera della autorità di polizia, di iniziativa e senza provvedimento della autorità giudiziaria, osta alla espansione in senso figurato della previsione dell’inseguimento così da includere l’accezione “confinante” (Sez. 3, n 22136 del 06/05/2015, cit.) – e, pertanto, differente – del “perseguimento” del reo attraverso la sollecita attività di investigazione e ricerca.

In proposito, peraltro, il Giudice delle leggi, in relazione alle disposizioni sull’arresto contenute nel previgente codice di rito, non ha mancato di rilevare che sì tratta di norme “di stretta interpretazione, e quindi non suscettibili di applicazione estensiva”, in quanto trovano collocazione nell’ambito della deroga al principio “che incentra nella sola autorità giudiziaria ogni potere di disporre misure incidenti sulla libertà delle persone” (Corte cost., cent. n. 89 del 1970).

La eccezionalità dell’arresto in flagranza – da apprezzarsi, ovviamente, non sul piano empirico della frequenza statistica della pratica di polizia, bensì sul piano squisitamente giuridico per la natura derogatoria dell’istituto sottolineata dalla sentenza da ultimo citata – si rinsalda alla considerazione che la privazione della libertà a opera della polizia giudiziaria ovvero, nei casi ammessi, da parte del privato, trova ragionevole giustificazione nella constatazione (da parte di chi procede all’arresto) della condotta del reo, nell’atto stesso della commissione del delitto, ovvero della diretta percezione di condotte e situazioni personali dell’autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza; sicchè appare assai remota (e praticamente esclusa) la eventualità di ingiustificate privazioni della libertà personale.

In conclusione, così definiti i confini della misura precautelare dell’arresto in stato di flagranza, risulta evidente che nel relativo ambito non deve essere compresa la privazione della libertà dell’indagato allorchè sia operata, seppure in tempo prossimo alla commissione del reato, sulla base delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dai testimoni del fatto.

  1. Alla luce delle considerazioni che precedono la risposta al quesito proposto dalla Sezione rimettente si compendia nella affermazione del seguente principio di diritto:

“Non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base 41 informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto”.

  1. L’applicazione del principio di diritto, testè enunciato, al caso oggetto del presente scrutinio di legittimità, comporta il rigetto del ricorso.

Infatti, alla stessa stregua delle prospettazioni in punto di fatto del Pubblico Ministero ricorrente e secondo quanto, peraltro, pacificamente emerge dalla ordinanza impugnata, all’arresto dell’indagato i Carabinieri procedettero (dopo alcune ore dalla commissione del reato) esclusivamente sulla base delle dichiarazioni loro rese, dalla vittima e dalle persone informate dei fatti (nonchè degli esiti obiettivi delle lesioni rilevati sul corpo della persona offesa), senza che ricorresse la ipotesi dell’inseguimento del reo ed essendo fuori discussione gli altri due casi dello stato di flagranza, per la netta cesura – intervenuta tra la consumazione del reato e l’intervento successivo della polizia giudiziaria.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016