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Il blog può essere sottoposto a sequestro in quanto non gode delle garanzie costituzionali della “stampa”.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Il blog può essere sottoposto a sequestro in quanto non gode delle garanzie costituzionali della “stampa”. 

La primavera scorsa, la Suprema Corte Penale è stata coinvolta in un interessante caso di diffamazione a mezzo stampa mediante blog, uno dei più diffusi e comunemente usati mezzi di informazione telematica.

Il blog in questione aveva pubblicato degli scritti dal contenuto fortemente offensivo e denigratorio a carico di un cittadino. Il titolare del sito, veniva per tale ragione condannato ex art. 595, primo e terzo comma c.p.. Inoltre, durante il giudizio dibattimentale, il Tribunale disponeva il sequestro preventivo dell’intero sito, allo scopo sia di far cessare le conseguenze dannose delle condotte illecite, già poste in essere dall’imputato, sia di evitare la reiterazione di ulteriori reati della stessa specie.  Questo provvedimento era ben giustificato dal fatto che l’imputato non si era minimamente curato di un precedente provvedimento di sequestro preventivo, relativo alle sole pagine del sito in cui erano pubblicati gli scritti diffamatori, pubblicando ulteriori affermazioni offensive anche dopo l’inizio del giudizio.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia afferma che, in tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Tuttavia, a parere delle SS.UU., in tale ambito non vi rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog(inteso come agenda personale aperta e presente in rete), newsletter, newsgroup, mailing list e social network che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa.

Invero il concetto di “stampa” prevede la presenza obbligatoria di due requisiti: uno ontologico, ovvero la struttura costituita dalla “testata”che è l’elemento che lo identifica insieme alla periodicità regolare delle pubblicazioni; e un requisito teleologico dato dal perseguimento di una finalità di raccolta e analisi critica delle notizie di attualità. Tutto ciò deve essere accompagnato da un “obbligo di registrazione” della testata on line, con le indicazioni prescritte e l’individuazione di un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista per le eventuali responsabilità collegate alle pubblicazioni.

Nel caso di specie, la Corte nel rigettare il ricorso avverso il provvedimento di sequestro, verifica non solo la mancanza di una registrazione come organo di stampa dotato di testata e periodicità regolare nelle emissioni ma, altresì, l’assenza di qualsiasi riferimento ad un direttore responsabile.