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Lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante della speciale tenuità del lucro: sono compatibili?

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Lieve entità in materia di stupefacenti e attenuante della speciale tenuità del lucro: sono compatibili?

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ai reati in tema di stupefacenti ed in particolare all’autonoma fattispecie di cui al co. 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, nel proporre ricorso per saltum alla Suprema Corte, fondava la tesi della incompatibilità delle fattispecie in questione su due argomentazioni: in primis, non potrebbe mai configurarsi la speciale tenuità del danno o del pericolo anche quando il lucro perseguito o conseguito fosse di speciale tenuità, essendo i delitti in materia di stupefacenti lesivi di beni giuridici costituzionalmente protetti, quali la salute pubblica, la pubblica sicurezza, l’ordine pubblico; in secondo luogo, i presupposti fattuali dell’attenuante de qua sembrano coincidere con quelli di cui all’art. 73 co. 5, trattandosi in entrambi i casi della minima offensività del fatto.

La Suprema Corte ha ritenuto tali argomenti infondati e contraddittori: il primo non trova fondamento né nel dato normativo, né in massime di esperienza consolidatesi nel tempo, per cui la selezione di categorie di reati ai quali non sarebbe applicabile tale attenuante sarebbe ingiustificata. Quanto al secondo, non sembra paventarsi alcun rischio di duplicazione di benefici sanzionatori, dal momento che oggi la fattispecie di cui al co. 5 dell’art. 73 non è più circostanza attenuante, ma autonomo reato, cui corrisponde una specifica cornice edittale; è proprio sull’ordinario trattamento sanzionatorio che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. va ad incidere. Essa si applica ad ogni tipo di reato commesso per un motivo di lucro, a prescindere dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso. Ne consegue che la circostanza in questione è compatibile con il reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ancorchè si tratti di una cessione che per i mezzi, la modalità, le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze appaia di lieve entità e quindi rientrante nell’alveo del co. 5 di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90.

Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto compatibile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. al reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90 in presenza di una condotta di cessione di marijuana contenente principio attivo THC pari a grammi 0,388, da cui l’imputato aveva ricavato un corrispettivo di euro 40.