Inammissibilità del “soccorso istruttorio” se manca un elemento essenziale dell’offerta.
Il TAR Campania è di recente intervenuto per chiarire i limiti di applicabilità del c.d. soccorso istruttorio.
Si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 83 comma 9 del nuovo codice degli appalti, riformato dalla L.50/2016, il quale prevede che: “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma». La norma prosegue prevedendo che «in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro».
Nel caso di specie, la società ricorrente impugnava un provvedimento di esclusione alla procedura di affidamento di lavori di riqualificazione urbana e ambientale di aree comunali, emesso legittimamente, in ragione della mancanza di un documento essenziale dell’offerta tecnica (nel caso di specie il cronoprogramma).
Tale documento, secondo il Collegio, assurge ad elemento essenziale dell’offerta, la cui carenza non è emendabile mediante il potere di soccorso istruttorio. Esso rappresenta l’impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certifica la serietà della complessiva offerta contrattuale, almeno in relazione ai tempi di esecuzione. Pertanto, ove il documento sia previsto non solo formalmente ma, soprattutto sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta; dalla sua mancata allegazione può legittimante farsi discendere la sanzione dell’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente.
La prescrizione non aggrava inutilmente il procedimento, rispondendo alla tutela dell’interesse sostanziale della stazione appaltante di far emergere già in sede di gara, l’impegno contrattuale delle imprese concorrenti al rispetto dei tempi inerenti le singole fasi lavorative.
Per quanto concerne le conseguenze processuali, ne deriva l’inapplicabilità del rito “superaccelerato” ex art. 120 comma 2bis del c.p.a. in quanto, circoscritto alle ipotesi di provvedimenti di esclusione emanati “all’esito di valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-processionali”. In tali casi, pertanto, dovrà seguirsi il rito cautelare ordinario previsto in materia di appalti pubblici.