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Institutio ex re certa e l’alienazione totale o parziale dei beni che ne formano oggetto prima della morte del de cuius.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Institutio ex re certa e l’alienazione totale o parziale dei beni che ne formano oggetto prima della morte del de cuius.

Con una recentissima pronuncia la Suprema Corte ha chiarito la portata normativa e gli effetti di una istitutio ex re certa fatta dal de cuius nel testamento pubblico ed in seguito, prima della morte, revocata, avendo il testatore disposto del medesimo bene tramite una donazione. Si tratta dell’ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione, del 17/03/2017, n. 6972, depositata in pari data.

Occorre brevemente ricordare che l’istituto in esame attiene alla materia successoria; in particolare, l’articolo 588 comma 1 del codice civile pone una distinzione tra istituzione di erede e legato su un criterio oggettivo: la prima ha ad oggetto l’universalità o una quota dei beni del testatore, il secondo è quello che non abbia tale oggetto. Il comma 2 di tale disposizione, che qui interessa, precisa però: “l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.

In altre parole, tale disposizione impone all’interprete di non fermarsi alle espressioni letterali utilizzate dal testatore e all’indicazione di beni determinati da parte di quest’ultimo. Questo vuol dire che si avrà un legato solo se i beni determinati sono stati attribuiti nella loro individualità, mentre se il testatore abbia inteso attribuire beni determinati come quota dell’intero patrimonio, allora si avrà un’istituzione di erede (c.d. institutio ex re certa).

Con l’introduzione di tale criterio il legislatore del 1942 ha aderito a quella corrente dottrinale secondo cui la quota di eredità non deve essere necessariamente espressa in termini numerici o frazione aritmetica, potendo anche essere calcolata mediante il raffronto tra il valore di determinati beni assegnati all’erede ed il valore complessivo del patrimonio del testatore.

Per verificare se l’attribuzione di beni determinati integri legato o istituzione di erede ex re certa occorrerà, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, condurre un’indagine di carattere sia oggettivo (riferita al contenuto dell’atto) che soggettivo (riferita alle intenzioni del testatore), riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. civ., sez. II, 01/03/2002, n. 3016; Cass. civ., sez. II, 25/10/2013, n. 24163; Cass. civ., sez. lav., 12/07/2001, n. 9467).

La funzione dell’istituto in esame è abbastanza chiara: il ricorso alla norma dell’art. 588 del codice civile può essere voluta proprio nel caso di beni di difficile valutazione rispetto all’intero patrimonio, e che, peraltro, il testatore intenda attribuire esclusivamente e direttamente ad alcuni eredi. In tal caso la istitutio ex re certa rappresenta il mezzo tecnico adottato dal testatore per compiere la divisione. Si verifica, infatti, contemporaneamente la vocazione di erede e il c.d. apporzionamento divisorio.  Per questa ragione l’articolo 588 non è soltanto norma interpretativa del testamento, ma, secondo una parte della dottrina, anche norma direttamente dispositiva.

La conseguenza diretta di quest’ultima ricostruzione è che la disposizione si traduce in una attribuzione a titolo universale al beneficiario che diviene erede con tutte le necessarie conseguenze in ordine al regime di responsabilità, al possesso, al modo di acquisto e altro.

La riconosciuta possibilità di istituire un soggetto erede per una quota determinata in base al valore di uno o più beni rispetto all’intero patrimonio, ha suscitato dibattiti in dottrina su alcune questioni tra cui:

  1. il rapporto tra institutio ex re certa e i beni non inclusi nel testamento;
  2. il rapporto tra institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore ex art. 734 c.c.;
  3. la sorte dei beni oggetto di institutio ex re certa nel caso in cui questi vengano dal testatore alienati dopo la redazione del testamento.

La sentenza in commento si occupa di tale ultima questione: nel caso in cui il disponente alieni (a titolo oneroso o gratuito) uno o più beni che in un testamento aveva destinato a un determinato soggetto a titolo di quota ereditaria, vi sono due distinte teorie circa la sorte di tale istituzione di erede ex re certa.

Secondo un primo orientamento non potendosi applicare analogicamente l’art. 686 c.c. (in quanto norma dettata specificamente per il legato) l’istituzione di erede rimarrebbe in vita. Di conseguenza, l’erede istituito ex re certa, nonostante siano stati alienati in tutto o in parte i beni che gli erano stati assegnati nel testamento, rimarrà erede mentre la sua quota dovrà calcolarsi, al momento dell’apertura della successione, in base al rapporto tra il valore dei beni che gli erano stati assegnati rispetto al valore dell’intero patrimonio del de cuius al tempo del testamento. Secondo questa tesi non si ha revocazione della disposizione e l’istitutio continuerebbe a avere effetto, al contrario di quanto stabilito in tema di legato ex articolo 686 del codice civile. Ciò per il principio di tassatività delle figure di revoca tacita e l’inapplicabilità per analogia dell’articolo 686 del codice civile dettato solo per il legato.  Oggetto, difatti, della disposizione non sarebbe il bene indicato in sé, ma la quota risultante dal rapporto tra il lascito e il restante patrimonio.

Secondo un altro orientamento, viceversa, all’ipotesi in questione sarebbe applicabile analogicamente l’art. 686 c.c. dettato per il legato, e ciò perché la quota dell’erede istituito ex re certa potrebbe calcolarsi solo a posteriori, al momento dell’apertura della successione. Questo vuol dire che se il proprietario del compendio disponesse di un bene precedentemente assegnato nel testamento, alla sua morte detta disposizione dovrebbe considerarsi revocata con conseguenza che al soggetto beneficiario non spetterebbe alcunché a titolo testamentario. Ciò anche perché nel nostro ordinamento il testatore fino alla morte può liberamente revocare o modificare le proprie volontà liberamente. La quota della istitutio si può determinare, dunque, solo al momento della apertura della successione se i beni attribuiti sono ancora presenti nell’asse.  L’alienazione della res certa, quindi, porterà a una inefficacia parziale o totale della istituzione.

Con la pronuncia n. 6972 del 17.03.2017, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con riguardo all’institutio ex re certa e alla successiva alienazione dei beni che ne formano oggetto, due principi di diritto:

1) l’art. 686 c.c., che prevede la revoca tacita del legato in caso di successiva alienazione del bene che ne forma oggetto, è norma applicabile solamente ai legati, non essendo applicabile analogicamente all’ipotesi in cui, dopo la redazione del testamento, sia alienato un bene precedentemente oggetto di institutio ex re certa;

2) ciò nonostante, nel caso in cui venga alienato un bene che formava oggetto di institutio ex re certa, la disposizione testamentaria in questione deve reputarsi revocata in virtù della stessa natura di tale istituto quando la fuoriuscita del bene dal patrimonio del testatore stravolga del tutto l’assetto tenuto a mente da quest’ultimo per il tempo successivo alla sua morte.

Tale decisione sembra porsi in una posizione intermedia rispetto ai due orientamenti esplicati relativi alla fattispecie in questione. Infatti, da una parte la Corte conviene con la prima delle suddette teorie circa la non applicabilità in via analogica dell’art. 686 c.c. alla fattispecie in esame, dall’altra perviene a risultati contrari rispetto a quelli della prima teoria e coincidenti, invece, con quelli della seconda in quanto, a suo giudizio, l’alienazione del bene incluso nella institutio ex re certa comporta il venir meno di quest’ultima.

Ciò che viene in rilievo è l’iter logico argomentativo della Corte di legittimità. Come si legge chiaramente nella motivazione della pronuncia in commento il venir meno dell’institutio ex re certa, in tale ipotesi, sarebbe, infatti, dettato non già dall’applicazione analogica dell’art. 686 c.c., bensì dalla stessa natura dell’istituto, allorché “la fuoriuscita del bene stravolga del tutto l’assetto tenuto presente dal de cuius”.

In conclusione, il ragionamento seguito dalla Corte è il seguente: se il testatore aveva in mente un certo assetto del proprio patrimonio dopo la sua morte, nel quale la quota da assegnare ad un erede doveva essere determinata rapportando il valore di un bene assegnatogli con l’intero patrimonio, ne consegue che la successiva alienazione di tale bene di regola va a stravolgere irrimediabilmente tale assetto patrimoniale e dunque nessun valore potrebbe attribuirsi a tale disposizione testamentaria al momento della sua morte.

Tuttavia, la frase dapprima riportata in corsivo sembra offrire il destro ad una interpretazione caso per caso, laddove dovesse accertarsi che la fuoriuscita di un bene del compendio oggetto di institutio non stravolga irrimediabilmente l’assetto tenuto presente dal testatore (ovviamente a condizione che l’equilibrio patrimoniale tra i legittimari non risulti significativamente alterato). Si consideri, ad esempio, il caso in cui oggetto di institutio, sia una collezione di beni mobili e, prima della morte, il disponente alieni alcuni oggetti della medesima, senza tuttavia incidere significativamente sull’intero valore del lascito.

L’interrogativo che si prospetterebbe all’interprete è, in questa ipotesi, se l’institutio debba considerarsi in ogni caso revocata oppure sopravviva necessitando, tuttavia, di eventuale integrazione economica corrispondente al valore della fuoriuscita per riportare riequilibrare quell’assetto di interessi avuto a mente dal testatore.