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Responsabilità da contatto sociale dell’insegnante verso l’alunno.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Responsabilità da contatto sociale dell’insegnante verso l’alunno.

La responsabilità da contatto sociale  è una forma particolare di responsabilità contrattuale che nasce non da un “contratto”, bensì da un “contatto sociale”, ovverosia da un rapporto che si instaura tra due soggetti in virtù (non di un accordo tra le parti) ma di un obbligo legale.

In caso di danno all’alunno per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza, o di controllo degli istituti scolastici, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, sulla scia di un vincolo negoziale che scatta con l’accoglimento della domanda di iscrizione dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.

Il contatto sociale qualificato e’ dunque in tal senso un rapporto giuridico (che può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.

In virtù di questo consolidato principio giurisprudenziale la Cassazione, con la sentenza 10516 del 28 aprile 2017, ha riconosciuto la responsabilità del Ministero dell’istruzione sulla morte di uno studente minorenne che, rimasto incastrato tra le porte del mezzo, veniva da questo trascinato e ucciso. La responsabilità dell’amministrazione statale e’ stata riconosciuta in primo grado dal Tribunale di Trieste che additava l’insegnante colpevole di non aver seguito scrupolosamente l’ingresso di tutti gli alunni sul pullman e di aver indotto il conducente ad ingranare la marcia, rassicurandolo sulla presenza di tutti i ragazzi a bordo. Anche la Corte d’Appello ha individuato la sicura responsabilità del Ministero, in relazione al comportamento tenuto dall’insegnante che, nell’esecuzione dei doveri connessi alla posizione di garanzia assunta, era incorsa in evidenti difetti di diligenza e di attenzione: mancanze certamente imputabili alla responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica. Sulla stessa lunghezza d’onda la Cassazione che, nel respingere il ricorso presentato dal Dicastero, ha invocato in primo luogo la normativa di correttezza e buona fede cui risalgono i cosiddetti doveri di protezione che l’istituto scolastico e ciascun insegnante assume nei confronti di ciascun alunno, compreso quello di non perdere la vigilanza sui minori. Per suddette argomentazioni le toghe hanno respinto il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso, in favore di ciascun contro ricorrente, delle spese di giudizio di legittimità.