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Breve commento sulla natura giuridica e presupposti per la quantificazione dell'assegno divorzile.

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Breve commento sulla natura giuridica e presupposti per la quantificazione dell’assegno divorzile. 

Corte di Cassazione sentenza n. 11504 del 10.05.2017

Abstract: La Corte di Cassazione stabilisce nuovi parametri in materia di quantificazione dell’importo di assegno di divorzio: conta il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, non il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per assegnare l’assegno divorzile al coniuge che lo richiede. Il matrimonio cessa così di essere, come ha espressamente statuito dal giudice di legittimità “sistemazione definitiva”,  sposarsi, infatti, è un “atto di libertà e autoresponsabilità”.

Con la recentissima pronuncia numero 11504/2017  la Suprema Corte di Cassazione ha cambiato il proprio orientamento in ordine al criterio per il riconoscimento dell’assegno di divorzio al coniuge richiedente, prevedendo questa possibilità soltanto nei confronti di chi sia realmente impossibilitato a procurarsi i mezzi necessari al proprio sostentamento.

In precedenza, invece, il parametro principale era la valutazione del tenore di vita goduto nel corso di vita matrimoniale, per cui al coniuge richiedente spettavano le somme necessarie per continuare ad avere il medesimo trattamento economico avuto durante la vita coniugale, indipendentemente dalle capacità economico reddittuali del medesimo.

La Corte ha espresso importanti principi innovativi in materia, laddove ha ritenuto che il parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio non sia più un orientamento “attuale”; con la sentenza di divorzio, ha scritto la Prima Sezione Civile, “il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale”. Secondo i Supremi Giudici, va individuato un “parametro diverso” nel “raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno divorzile: “se è accertato che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto”. I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

Si ricorda che, sia prima che dopo le fondamentali sentenze delle Sezioni Unite numero 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 (ex plurimis, rispettivamente, le sentenze numero 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e numero 11686 del 2013 e 11870 del 2015), il parametro di riferimento – al quale rapportare l´adeguatezza-inadeguatezza” dei «mezzi» del richiedente – è stato costantemente individuato dalla Suprema Corte nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24).

Il caso specifico sottoposto all’attenzione della Corte riguarda un ricorso, presentato dalla moglie di un ex ministro, la quale ha chiesto il riconoscimento dell’assegno divorzile che le era già stato negato con la sentenza di secondo grado, emessa dalla Corte d’Appello di Milano.

La Corte di legittimità ha ricordato quale sia la ragione del riconoscimento dell’assegno divorzile, alla luce dell’introduzione della legge sul divorzio coordinata con i principi costituzionali. Infatti, la complessiva ratio dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di «solidarietà economica» (articolo 2, in relazione all’articolo 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali “persone singole”, a tutela della “persona” economicamente più debole. La natura giuridica dell’assegno di divorzio resta esclusivamente “assistenziale” in favore dell’ex coniuge economicamente più debole.

Come si legge nella rivoluzionaria sentenza in commento, “deve, peraltro, sottolinearsi che il carattere condizionato del diritto all’assegno di divorzio – comportando ovviamente la sua negazione in presenza di «mezzi adeguati» dell´ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli», vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso – comporta altresì che, in carenza di ragioni di «solidarietà economica», l´eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della “mera preesistenza” di un rapporto matrimoniale ormai estinto, ed inoltre di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull’esistenza, o no, delle condizioni del diritto all´assegno, nella fase dell´an debeatur”.

La Suprema Corte, alla luce dei nuovi principi in materia, ha corretto la motivazione della decisione del giudice di primo grado nel senso di non spettanza dell’assegno divorzile all’ex moglie in assenza della prova dell’insufficienza di redditi adeguati della coniuge.

L’assunto della decisione è stata la constatazione che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile, pone la necessità di una rivisitazione della natura e dei parametri dell’ottenimento dell’assegno.

Sulla base dei nuovi principi, la Corte ha ritenuto che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale con conseguente rinvio al primo giudicante.

La Prima Sezione Civile, pertanto, come più volte sottolineato, ha superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, avente natura assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

Se questo nuovo orientamento troverà breccia tra i giudici di merito – com’è prevedibile – evidentemente saranno molto diverse le conseguenze che se ne trarranno, ben difficilmente potendosi ancora ipotizzare casi come quelli balzati agli onori della cronaca di qualche anno fa, coinvolgenti, del pari, un ex politico, con attribuzione di assegno mensile al coniuge di molto superiore all’ammontare dei redditi annui o di una vita della gran parte dei comuni cittadini, risolvendosi questi casi con assegnazione di somme più contenute parametrate alle esigenze comuni di vita solo laddove non sussista incapacità totale e oggettiva al lavoro ovvero non vi sia autosufficienza economica.

In questi termini non sussisterà più diritto alcuno a mantenere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio, seppure dovesse esservi uno squilibrio evidente tra i redditi dei coniugi (es. uno resta ricco imprenditore e l’altro semplicemente pensionato con rateo in grado di garantirgli l’autosufficienza economica).

Di contro, continuerà a sussistere l’obbligo di contribuzione, ad esempio, quante volte il coniuge abbia dimostrato di aver dedicato tutta la vita alla famiglia e sia in grado di dimostrare che, nonostante ogni impegno, non sia in grado di trovare occupazione.

Certamente la decisione in oggetto non pone fine ad altre possibili controversie, essendo varie e multiformi le esigenze dei casi concreti, ma sembra sicuramente porsi nel solco della giustizia sostanziale.