Rinvio pregiudiziale, C-617/17
Doppia sanzione antitrust – no violazione del divieto di ne bis in idem
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 aprile 2019
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 82 CE – Abuso di posizione dominante – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 3, paragrafo 1 – Applicazione del diritto nazionale della concorrenza – Decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza che infligge un’ammenda in base al diritto nazionale e un’ammenda in base al diritto dell’Unione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Applicabilità»
Nel presente rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia ha escluso che l’irrogazione di una doppia sanzione per un illecito antitrust, di cui una per l’accertata violazione del diritto nazionale della concorrenza e l’altra per la violazione delle norme dell’UE, determini una violazione del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (di seguito «Carta»), sempreché le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione.
Il rinvio trae origine da una decisione dell’ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori polacco che aveva imposto ad una compagnia di assicurazioni una duplice sanzione per aver abusato della propria posizione dominante nel mercato polacco delle assicurazioni-vita di gruppo per lavoratori. L’applicazione del diritto europeo (l’art. 102 TFUE), com’è noto subordinata alla sussistenza di un potenziale pregiudizio per il commercio tra Stati membri ai sensi dell’art. 3, par. 1, del Reg. n. 1/2003, era giustificata dai riscontrati potenziali effetti negativi della condotta sulla possibilità di entrata di nuovi competitor stranieri nel mercato assicurativo polacco. Pertanto l’ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori aveva concluso il procedimento istruttorio sanzionando la compagnia assicurativa con due diverse ammende per il medesimo illecito, con una decisione poi confermata in primo e secondo grado.
Tanto chiarito, il giudice del rinvio, richiamando i precedenti della Corte di Giustizia ha rilevato una divergenza di approccio circa la sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem nelle cause in materia di concorrenza rispetto ad altri settori del diritto dell’Unione. Per le prime, il principio in parola sarebbe soggetto ad una triplice condizione: oltre all’identità dei fatti – da valutare in relazione tanto al comportamento che agli effetti dell’illecito – e all’unità del contravventore, la Corte esigerebbe anche l’unità dell’interesse giuridico tutelato.
Queste le premesse che hanno spinto il giudice del rinvio a sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- Se sia ammissibile un’interpretazione dell’articolo 50 della Carta in base alla quale l’applicazione del principio del ne bis in idem è subordinata non soltanto all’identità dell’autore della violazione e all’identità delle circostanze di fatto, ma altresì all’identità dell’interesse giuridico protetto;
- Se l’articolo 3 del regolamento [n. 1/2003], in combinato disposto con l’articolo 50 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza e il diritto nazionale in materia di concorrenza, applicati in parallelo da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro dell’Unione europea, proteggono uno stesso interesse giuridico.
In sintesi, la Corte ha rilevato che:
- conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del Reg. n. 1 del 2003, quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall’articolo 82 CE (102 TFUE), esse applicano anche tale articolo;
- le regole di concorrenza a livello europeo e nazionale considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti d’applicazione non coincidono (sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, EU:C:2012:72, punto 81 e giurisprudenza ivi citata);
- la violazione del principio del ne bis in idem presuppone che l’impresa venga nuovamente condannata o perseguita per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile (sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a., C‑17/10, EU:C:2012:72).
Ne consegue che il citato principio non trova applicazione nelle situazioni come quella di cui al giudizio principale in cui si riscontra un’applicazione parallela del diritto nazionale e delle regole dell’Unione con conseguente irrogazione di una sanzione in forza di entrambe le normative.
In conclusione la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
Il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale garante della concorrenza infligga ad un’impresa, nell’ambito di una stessa decisione, un’ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda per violazione dell’articolo 82 CE. In una situazione del genere l’autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pronuncia della Corte, disponibile al seguente link:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212624&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2418100