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ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CAVALCAVIA SITI NEL TERRENO COMUNALE

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ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI CAVALCAVIA SITI NEL TERRENO COMUNALE. PERICOLO CONCRETO E PREVENTIVO UTILIZZO DEGLI ORDINARI STRUMENTI PREVISTI DALL’ORDINAMENTO.

Il T.A.R. Napoli ha ritenuto illegittima, per difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 50 e 54 del d. lgs n° 267 del 2000, con la quale il primo cittadino di un comune ha ordinato, in seguito ad un sopralluogo (da cui sono emerse condizioni di degrado strutturale dei ponti) “all’Ente gestore dei cavalcavia”, la messa in sicurezza dei ponti insistenti  sul territorio comunale, ubicati in un tratto stradale già chiuso al traffico.

Più nel dettaglio, il Collegio non ha ritenuto esistenti i tipici presupposti per il ricorso ad uno strumento eccezionale e temporaneo, quale quello delle ordinanze ex art. 54 del T.U.E.L.

Pertanto, una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, è considerato inesistente il presupposto della contingenza, elemento, al contrario, indefettibile; invero, con tale modus operandi, l’Ente ha violato il principio di tipicità degli atti e la caratteristica provvisorietà delle ordinanze contingibili ed urgenti, oltre ad aver costretto “l’Ente gestore” – le cui competenze, nel caso di specie, sono peraltro dubbie –  a sopportare anche un ingente peso economico.

L’Amministrazione avrebbe dovuto fronteggiare la situazione di pericolo, facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento e non attraverso l’ordinanza extraordinem.

 IL CASO DI SPECIE. Il. T.A.R. per la Campania – Napoli, sez. V, con la sentenza n° 3938 del 19.07.2019, ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza sindacale, con la quale era stato ordinato all’Ente gestore dei cavalcavia esistenti sul territorio comunale, la messa in sicurezza di quelli siti all’inizio ed alla fine di un determinato tratto stradale – già chiuso al traffico – , in evidente stato di degrado a causa della corrosione delle armature dei cavalcavia, ormai divenuti privi di copriferro.

 IL DECISUM. Il collegio, chiamato alla risoluzione della controversia, ha ribadito il già consolidato orientamento giurisprudenziale, che pone come presupposti essenziali per l’adozione di siffatte tipologie di ordinanze tre elementi, ossia: (…) “a) impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, diversi da quelli tipicamente indicati dalle legge” (…).

Esaminando, nel merito, la fattispecie il Consesso ha statuito che: (…) “appare evidente che una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, l’Amministrazione avrebbe certamente potuto adoperare gli ordinari strumenti all’uopo apprestati dall’ordinamento giuridico per la messa in sicurezza della struttura viaria, senza peraltro obliterare le garanzie partecipative spettanti alla società ricorrente ex art. 7 L. 241/1990 soprattutto in vista della necessità di individuare il soggetto tenuto ad intervenire per ripristinare condizioni di sicurezza per la viabilità (…); nonostante il sopralluogo effettuato è mancata un’adeguata istruttoria volta all’accertamento del perdurare di una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità, pur dopo la chiusura del tratto interessato e tale da non consentire il ricorso agli ordinari rimedi apprestati dall’ordinamento, per quanto esposto presupposto necessario per la validità di un’ordinanza contingibile e urgente (…); invero, una volta ordinata la chiusura al traffico veicolare, in assenza di ulteriori ragioni di urgenza, risulta venuto dunque meno il presupposto della contingenza posto alla base dell’ordinanza impugnata; (…) l’impugnato provvedimento d’urgenza risulta, infine, carente per difetto di motivazione sotto un ulteriore profilo: come lamentato in ricorso e come anticipato in sede di esame del primo motivo di ricorso, l’Amministrazione comunale non si è affatto preoccupata di accertare preliminarmente, onde darne conto nella motivazione dell’atto, quale sia l’Ente effettivamente titolare delle infrastrutture interessate, anche eventualmente compulsando nell’ambito del procedimento la società ricorrente, tenuto conto della dedotta circostanza che né le stesse sono state all’epoca realizzate dall’Anas s.p.a. né peraltro risulta accertato che siano dalla predetta gestite, non risultando alcun riferimento nell’ordinanza gravata ad alcuna documentazione volta ad attestare la solo asserita posizione della ricorrente quale “Ente Gestore dei Cavalcavia”(…).