Home Diritto amministrativo E’ vietato alle Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con...

E’ vietato alle Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale

3977
0
CONDIVIDI

Nota a Corte costituzionale n. 37/2021, 12.3.2021

Pres. Coraggio, Redattore Barbera.

E’ vietato alle Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale

Con sentenza n. 37/2021 (depositata in data 12.3.2021) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle D’Aosta n. 11/2020 del 9.12.2020 recante «Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza».

In data 21.12.2020 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, aveva promosso la questione di legittimità costituzionale sull’intera legge n. 11/2020 della Regione Valle D’Aosta, precisamente degli articoli della stessa legge 2 co. 4,6,7,9, da 11 a 16, e 18 e da artt. 20 a 25 rapportati agli artt. 25 co.2, art. 117 co.2 lett m), q), h) co.3, artt. 118 e 120 Cost insieme al principio di leale collaborazione e all’art. 44 della l. cost. n. 4/1948.

Per il ricorrente la legge in questione contiene delle previsioni che eccedono le competenze statutarie e primarie definite dall’art. 2 dello statuto speciale in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche locali (lettera h); industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio (lettera q); biblioteche e musei di enti locali (lettera s), e quella integrativa attuativa di cui al seguente art. 3, lettera m), antichità e belle arti, esercitabili solo nel rispetto degli interessi nazionali; la legge oggetto di impugnazione non potrebbe essere ricondotta nemmeno alla competenza statutaria attuativa-integrativa in materia di igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3 lett. l) in quanto dovrebbe trovare attuazione la competenza concorrente in materia di tutela della salute ex art. 117 co.3 Cost.

Le norme impugnate, infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, dovrebbero rientrare nell’alveo della competenza esclusiva statale concernente i profili di profilassi internazionale poiché, a seguito della dichiarazione dell’OMS dello stato pandemico, è dovere del legislatore definire i livelli essenziali delle prestazioni per quanto riguarda i diritti civili e sociali (art. 117 co. 2 lett. m) Cost.).

La legge oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, infatti, deve essere interpretata quale «meccanismo autonomo ed alternativo di gestione dell’emergenza sanitaria», che ha cristallizzato con legge «una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di gestire esclusivamente in via amministrativa». Questa modalità non risponderebbe alla necessità di fornire una gestione unitaria della crisi alla luce del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) nel rispetto del principio di leale collaborazione. L’aspetto maggiormente problematico concerne l’art. 4 della l. r. Valle D’Aosta n. 11/2020 in quanto idoneo a introdurre «un sistema di gestione dell’epidemia parallelo a quello delineato dalle norme statali», e divergente da esso.

La Regione Autonoma Valle D’Aosta ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto connotato da non chiarezza e da contraddittorietà del petitum. La Regione, infatti, precisa che il richiamo alla profilassi internazionale risulta non essere corretto posto che la legge in questione non fornisce attuazione a misure di profilassi dettate a livello internazionale. In secondo luogo evidenzia come il richiamo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non risulta pertinente poiché la normativa statale non ha fornito nessuna misura concernente prestazioni statali a favore delle persone ed infine non risulterebbe violato nemmeno il principio di leale collaborazione in quanto quest’ultimo è da riferire al procedimento legislativo. Nella ricostruzione difensiva della resistente, quindi, le disposizioni contenute nella legge regionale impugnata dovrebbero essere giudicate come di propria competenza, un adattamento alla specificità del territorio regionale», coerente con «il decentramento delle competenze sanitarie».

La Corte costituzionale nell’esaminare il merito della questione precisa che la legge regionale oggetto del giudizio produce quale effetto quello di impedire l’immediata e diretta applicabilità delle misure statali all’interno del territorio della Regione Autonoma Valle D’Aosta. Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 11/2020, infatti, risultano essere in dissonanza rispetto a quelle statali al punto da impedire l’immediata applicazione di queste ultime impedendo, di conseguenza, «la tempestività della risposta all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia».

Ulteriore aspetto evidenziato dalla Consulta concerne l’invasione, da parte della legge regionale, della competenza legislativa statale riguardante i profili di profilassi internazionali (art. 117 co.2 lett. q) Cost.) la quale risulta essere comprensiva di ogni misura diretta non solo a contrastare la pandemia sanitaria in corso ma anche qualunque misura capace di prevenire la diffusione dell’agente patogeno SARS-COVID-19. Richiamando la propria precedente giurisprudenza il Giudice delle Leggi ricorda che «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002)».

A partire da questa precisazione la Corte ricorda come le autonomie regionali, siano esse ordinarie che speciali, non sono estranee alla gestione delle crisi emergenziali in materia sanitaria in quanto è compito anche delle strutture sanitarie regionali operare ai fini dell’igiene e della profilassi ma a condizione che le misure adottate dalle strutture regionali possano definirsi come armoniche rispetto alle misure straordinarie predisposte a livello nazionale.

In questa sentenza viene sottolineato che oggetto del presente giudizio non è la legittimità costituzionale dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) ma il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia: alla luce di questo viene affermato «il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente legislatore statale». È stato in precedenza sostenuto dalla Corte costituzionale che «ciò che è implicitamente escluso dal sistema costituzionale è che il legislatore regionale (così come il legislatore statale rispetto alle leggi regionali) utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna […]. Dunque né lo Stato né le Regioni possono pretendere, al di fuori delle procedure previste da disposizioni costituzionali, di risolvere direttamente gli eventuali conflitti tra i rispettivi atti legislativi tramite proprie disposizioni di legge» (sentenza n. 198 del 2004).