L’omessa audizione del minore vizia il procedimento di riconoscimento del figlio naturale.
In tema di riconoscimento dei figli naturali, nel procedimento di cui all’art. 250, comma 4, c.c., l’audizione obbligatoria del minore infrasedicenne trova il suo ineludibile fondamento non già in ragione di mere esigenze istruttorie, bensì nella stessa qualità di parte da riconoscere al minore medesimo.
Il principio è stato ribadito dal giudice di legittimità in una recente decisione. L’interpretazione della richiamata disciplina, osserva la Cassazione, oltre ad essere suffragata dal giudice delle leggi, costituisce il portato, come avvertito da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, della priorità, nell’ambito della sempre più affermata esigenza dell’audizione del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano (cfr., art. 315-bis c.c.), dell’interesse del figlio minore che non abbia compiuto i sedici anni (ora quattordici), nel procedimento previsto dall’art. 250, comma 4, c.c., al riconoscimento della paternità naturale, come complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, ed in particolare, del diritto all’identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione psico-fisica. Né può omettersi di rilevare, conclude la Cassazione, come le Sezioni Unite abbiano posto in evidenza, in materia di affidamento, come costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto del minore, che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto lo stesso è portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale aveva rigettato il gravame proposto dal padre nei confronti della madre avverso la decisione del tribunale dei minorenni con la quale quest’ultima era stata autorizzata, ai sensi dell’art. 250, comma 4, c.c., ad effettuare il riconoscimento, posto in essere per primo dall’appellante, della figlia minore. In particolare, la Corte censura il giudice del merito per aver omesso di procedere all’audizione del minore senza indicare alcuna ragione di incapacità dello stesso a renderla.
Cass. Civ., Sez. I, 21 novembre 2014, n. 24863