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Diritto Amministrativo. Sulle procedure di selezione di personale delle società pubbliche la giurisdizione spetta al GO

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Sulle procedure di selezione di personale delle società pubbliche la giurisdizione spetta al GO

È esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo una controversia avente a oggetto una selezione per il reclutamento di personale bandita da una società a totale partecipazione pubblica comunale. Tale società risulta comunque essere un soggetto privato che non è, infatti, annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 e la giurisdizione del giudice amministrativo presuppone la finalità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può ipotizzarsi in relazione all’insorgenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società privata.

Il Consiglio di Stato dichiara la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia avente ad oggetto una selezione per il reclutamento di n. 34 operatori agli sportelli, bandita da una società a totale partecipazione pubblica.

I giudici di Palazzo Spada,nel caso concreto, ritengono che non sia applicabile l’art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che espressamente devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.

La società in questione, per quanto interamente partecipata dal Comune e da questo controllata, risulta essere un soggetto privato che non è, quindi, annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001.

La giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 7, comma 2, c.p.a., presuppone in ogni caso la riconducibilità dell’atto, del provvedimento o del comportamento all’esercizio di un potere pubblico (secondo affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), esercizio di potere pubblico che non è configurabile nel caso di specie.

La previsione contenuta nell’art. 18, comma 2, D.L. n. 112 del 2008, convertito in L. n. 133 del 2008 (ai sensi del quale “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di natura comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità”), si inserisce in ogni caso nell’agire jure privatorum delle società (essendo espressione dei più generali principi di comportamento secondo buona fede, oggettiva e soggettiva), senza necessariamente comportare esercizio di pubbliche potestà e senza incidere direttamente sulla giurisdizione.

La giurisdizione del giudice amministrativo presuppone la finalità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, seppure contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non può ipotizzarsi in relazione all’insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata.

La decisione in questione precisa, infine, come sia ininfluente ai fini della controversia in esame la natura di organismo di diritto della società di cui è causa, in quanto detta natura risulta in realtà rilevante ai soli fini dell’aggiudicazione degli appalti pubblici.

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Cons. di Stato, Sez. V, 1 dicembre 2014, n. 5949