La contestazione dell’addebito nei licenziamenti individuali deve rispettare il requisito della specificità
Secondo l’argomentare della sentenza in esame, la previa contestazione dell’addebito, necessaria in tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
Il principio indicato è espressione di un orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità. L’accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione, precisa la decisione che si allega, costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice del merito.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha valutato come inconsistenti le doglianze mosse dal ricorrente in ordine alla genericità della contestazione di parte datoriale, risultando i fatti imputati al lavoratore sufficientemente descritti nella documentazione inviatagli, ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata con la quale la corte del merito aveva confermato il rigetto della domanda proposta dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro e volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con ogni conseguenza sul piano reintegratorio e risarcitorio.
Cass. Civ., Sez. lavoro, 18 dicembre 2014, n. 26744