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Diritto amministrativo. Riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici

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Diritto amministrativo. Riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici

Il Tar Campania, con sentenza n. 1291 del 26 febbraio 2015, ponendosi in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di contributi pubblici, ha ribadito che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre considerare la natura della situazione soggettiva azionata.

In particolare, si ritiene opportuno distinguere la fase della concessione del contributo da quella relativa all’utilizzo del medesimo: al primo segmento temporale appartengono provvedimenti di ritiro del contributo comunque denominati (revoca, decadenza), i quali, ancorché successivi all’erogazione, sono espressione del potere di autotutela, posto che con gli stessi l’amministrazione erogante contesta la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la concessione del contributo medesimo. In ipotesi di tal fatta, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di utilizzo in concreto del contributo e la verifica circa l’esatto adempimento degli impegni assunti al momento della domanda, poiché coinvolgono posizioni di diritto soggettivo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

 

Applicando tali coordinate ermeneutiche, il Tar ha accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito. La controversia dinanzi a sé prospettata, infatti, riguardava la rinuncia al contributo da parte del beneficiario da cui è scaturito non solo l’obbligo, in capo a quest’ultimo, di restituire l’importo ricevuto a titolo di finanziamento pubblico, ma anche quello di corrispondere all’Ente erogatore una somma pari al 10% dell’importo erogato. Considerato che la rinuncia al contributo, benché non determinata da irregolarità o inadempimenti da parte della ricorrente, ha dato comunque origine ad una posizione creditoria a favore dell’Organismo pagatore e ad una simmetrica posizione debitoria della società ricorrente, il Tar Campania, applicando il suddetto criterio di riparto, ha affermato che la controversia debba essere incardinata dinanzi al giudice ordinario.

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T.A.R. Campania, Sez. III, 26 febbraio 2015, n. 1291