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Diritto Tributario. Fatture inesistenti, detraibilità dei costi, oneri probatori per Contribuente e Fisco

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Palais de Justice Rome Cour suprême de cassation

Diritto Tributario. Fatture inesistenti, detraibilità dei costi, oneri probatori per Contribuente e Fisco

L’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di fornire elementi semplici per dimostrare che l’operazione fatturata non è stata effettuata; grava quindi sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che tuttavia non potrà consistere nell’esibizione delle fatture allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.

Questo è quanto affermato dai supremi Giudici della Corte di Cassazione nella sentenza del 13 febbraio 2015 n.2935, la quale accoglie i motivi posti dalla ricorrente Agenzia delle Entrate che chiedeva, a carico della contribuente, la dimostrazione dell’indeducibilità dei costi su fatture ritenute dalla stessa Amministrazione Finanziaria inesistenti, dando a quest’ultima, la possibilità di disconoscere la validità delle fatture, anche con presunzioni semplici.

Nella sentenza in esame la Cassazione delinea il tema degli oneri probatori in ordine alla contestazione sulla  deducibilità dei costi derivanti da operazioni fittizie. Nello specifico, il contribuente, che contesta l’indebita detrazione degli oneri fondati su operazioni ritenute inesistenti, deve dimostrare la validità dei documenti fiscali; mentre l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di provare che la fattura emessa dal contribuente è basata su una operazione inesistente allegando al giudizio presunzioni semplici.

La Corte di Cassazione cancella così, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale rigettava l’appello principale della contribuente per mancanza di prova in ordine alla deducibilità dei costi, ed in subordine rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo a carico della stessa, l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni fatturate.

Corte di Cassazione, sentenza del 13 febbraio 2015, n.2935

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 24349/08 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Sestito Traslochi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore S.S., elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Zebio n. 32, presso lo Studio dell’Avv. DI TULLIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/12/07 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 9 luglio 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2015 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Pietro Garofoli, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 606/37/2003 depositata in data 3 febbraio 2004 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma – in parziale accoglimento del ricorso proposto da Sestito Trasloschi S.r.l – dichiarava la quasi totale illegittimità dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) IRAP IVA IRPEG 1998 emesso dalla territoriale Agenzia delle Entrate col quale venivano recuperate a tassazione ai fini IRPEG IRAP costi ritenuti indeducibili per L. 2.704.999.000 relativi a fatture spiccate da Coop. Nuova Capitolina per operazioni ritenute inesistenti, oltrechè per L. 3.529.000 per spese di rappresentanza non inerenti, oltrechè per L. 3.914.000 per spese di riparazione non inerenti, oltrechè L. 302.000 per spese di bollo non inerenti, oltrechè per L. 18.800.000 per spese di assicurazione del personale non inerenti, oltrechè per L. 5.986.000 per spese di assicurazione automezzi non inerenti, oltrechè per lire 10.240.000 per canoni leasing non inerenti, oltrechè L. 5.022.000 per quote di ammortamento non inerenti ed altresì ricavi non dichiarati per L. 112.843.000; mentre, ai fini IVA venivano recuperate a tassazione L. 540.999.000 per operazioni inesistenti, oltrechè lire 5.126.000 per spese di rappresentanza indeducibili e da ultime L. 22.546.000 per maggiori ricavi.

La CTP, in sintesi, riteneva vere e reali le operazioni per la cui inesistenza l’Agenzia delle Entrate aveva invece recuperato a tassazione L. 2.704.999.000 ai fini IRPEG e L. 540.999.000 ai fini IVA; e riteneva altresì che non vi fossero stati i maggiori ricavi recuperati dall’Ufficio per L. 112.843.000 ai fini IRPEG e per lire 22.569.0000 ai fini IVA. Riteneva, invece, legittimo l’avviso nella parte in cui aveva recuperato a tassazione costi indeducibili per complessive L. 48.765.000.

Contro la sentenza della CTP proponevano appello principale la contribuente Sestito Trasloschi S.r.l. e incidentale l’Agenzia delle Entrate.

L’adita Commissione Tributaria Regionale del Lazio – con sentenza n. 99/12/07 depositata in data 9 luglio 2007 – respingeva sia l’appello principale che quello incidentale. L’appello principale proposto dalla contribuente veniva rigettato per mancanza di prova in ordine alla deducibilità dei costi per L. 48.765.000.

L’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato secondo la CTR l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni, quando suffragate da fatture, come avvenuto nella specie, doveva intendersi a carico della Amministrazione, che peraltro non poteva pretendere di averlo assolto mediante l’allegazione di semplici indizi. E, del resto, secondo la CTR, la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della contribuente, per gli stessi fatti che avevano originato l’avviso sub iudice, assoluzione anche basata su conforme perizia tecnico contabile, andava nel senso della realtà delle fatturate operazioni. Infine, con riferimento alla prova dell’esistenza dei ricavi non contabilizzati – e perciò recuperati a tassazione – la CTR non riteneva sufficiente l’annotazione che degli stessi era stata trovata dalla G.d.F. in due schede contabili.

Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La contribuente resisteva con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

  1. Col primo motivo la sentenza è stata censurata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e art. 2697 c.c., da interpretarsi ed applicarsi nel senso che la prova dell’indeducibilità dei costi deve esser sopportata dal contribuente e che nel caso in cui questi produca fatture all’Amministrazione non è preclusa la prova della falsità del documento anche a mezzo di presunzione semplice.

Il motivo è fondato.

In effetti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel senso che la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova (Cass. sez. trib. n. 13943 del 2011; Cass. sez. trib. n. 4554 del 2010). E’ peraltro possibile che il contribuente sia in grado di assolvere l’onere dimostrativo di che trattasi mediante la produzione di fatture, ma per contro è altrettanto possibile che l’Amministrazione possa fornire prova dell’inattendibilità delle stesse anche mediante praesumptio hominis. Ed, in questa direzione, il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l’esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte (Cass. sez. trib. n. 9958 del 2008; Cass. sez. trib. n. 21953 del 2007). La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha quindi violato la legge, quando ha ritenuto di non poter considerare i fatti secondari indicati dalla Agenzia delle Entrate al fine di ricavare per presunzione semplice l’inesistenza delle operazioni in discorso.

  1. Col secondo motivo la sentenza è stata censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rappresentato dall’aver escluso dalla valutazione probatoria i numerosi “indizi” – recte, fatti secondari – dai quali l’Amministrazione aveva ricavata la inesistenza delle operazioni in parola.

Il motivo è rimasto assorbito.

  1. Col terzo motivo la sentenza è stata censurata ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rappresentato dalla idoneità o no della “annotazione” in scheda contabile a dar prova della esistenza di ricavi non dichiarati.

Il ricorso è fondato, essendosi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio limitata in modo apodittico ad affermare la “non sufficienza” dimostrativa delle due annotazioni.

  1. La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio al giudice a quo per l’accertamento degli ulteriori fatti e l’applicazione dei statuiti principi.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015